Disposizioni in ordine all'elenco degli intermediari operanti nel settore finanziario di cui al capo II del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito dalla legge 5 luglio 1991, n. 197.(GU n.174 del 25-7-1992)
Vigente al: 25-7-1992
1. L'art. 6 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197 (*), prevede al primo comma che "l'esercizio in via prevalente di una o piu' delle attivita' di cui all'art. 4, comma 2, e' riservato agli intermediari iscritti in apposito elenco tenuto dal Ministro del tesoro, che si avvale dell'Ufficio italiano dei cambi". _________________ (*) Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 157 del 6 luglio 1991). Al fine di impartire le necessarie direttive per la tenuta dell'elenco, di uniformare le relative procedure di iscrizione, gestione e cancellazione e di precisare gli adempimenti prescritti a carico degli intermediari, anche in relazione ai quesiti nel frattempo pervenuti e alle perplessita' manifestate, si forniscono le precisazioni di seguito indicate, che sostituiscono le considerazioni contenute nei comunicati ministeriali pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 7 agosto 1991, n. 184, e del 27 settembre 1991, n. 227. 2. "L'esercizio in via prevalente" di una o piu' delle attivita' indicate nell'art. 4, comma 2, ai fini del rispetto dell'obbligo di iscrizione nell'Elenco, e dei connessi adempimenti, sussiste quando, in base ai dati dell'ultimo bilancio approvato dell'intermediario, risulta che: a) l'ammontare complessivo degli elementi dell'attivo di natura finanziaria di cui alle anzidette attivita', unitariamente consider- ate - inclusi gli impegni a erogare fondi e le garanzie rilasciate - sia superiore al 50 per cento del totale dell'attivo, inclusi gli impegni a erogare fondi e le garanzie rilasciate; b) l'ammontare complessivo dei proventi prodotti dagli elementi dell'attivo di cui alla precedente lettera a), dei profitti derivanti da operazioni di intermediazione su valute e delle commissioni attive percepite sui servizi di cui al medesimo art. 4, comma 2, sia superiore al 50 per cento dei proventi complessivi. La suindicata condizione di prevalenza sussiste quando ricorrano entrambi i presupposti di cui ai punti a) e b). Nei confronti degli intermediari esercenti servizi di incasso, pagamento e trasferimento di fondi e di intermediazione in cambi e' sufficiente il verificarsi del presupposto di cui al punto b). Al fine di dare evidenza all'esercizio con carattere di professionalita' di attivita' finanziaria di cui alla legge in esame, le societa' di nuova costituzione che intendano richiedere l'iscrizione nell'Elenco provvedono ad indicare espressamente nello statuto l'esercizio di una o piu' delle attivita' di cui al citato art. 4, comma 2; analoga previsione viene recepita nello statuto alla prima favorevole occasione anche dalle societa' gia' iscritte nell'Elenco. 3. Le prescrizioni di cui all'art. 6, comma 2 e seguenti riguardano, in particolare, gli intermediari che esercitano la propria attivita' "nei confronti del pubblico" o che erogano credito al consumo anche se nell'ambito dei propri soci. L'esistenza di una attivita' rivolta al pubblico si riscontra con riferimento alle caratteristiche di vastita' ed estensione, anche potenziale, della gestione. E' da escludersi pertanto che l'attivita' possa considerarsi non svolta nei confronti del pubblico allorche' l'intermediario si rivolga ad un numero di soggetti potenzialmente vasto, anche in relazione alla indeterminatezza dei terzi contraenti. 3.1. Il medesimo criterio di valutazione trova applicazione anche per quanto concerne la societa', comprese quelle costituite in forma cooperativa, che prevedono nello statuto sociale di svolgere la propria attivita' esclusivamente nei confronti dei soci; l'esistenza di una operativita' nei confronti del pubblico va infatti ugualmente verificata con riferimento alla vastita' ed estensione anche potenziale dell'attivita' dell'impresa. E' pertanto svolta nei confronti del pubblico l'attivita' di una societa', anche in forma cooperativa, che sia diretta nei confronti dei soci, ove la qualita' di socio possa essere assunta agevolmente (ad esempio, non essendo richiesti particolari requisiti soggettivi) e sia acquisibile da una estesa cerchia di persone (fisiche o giuridiche). 3.2 In relazione all'espresso disposto di legge le societa' cooper- ative che erogano "credito al consumo" sono comunque tenute agli adempimenti di cui al comma 2 e seguenti del ripetuto art. 6. 4. Per "credito al consumo" deve intendersi - in relazione anche alle disposizioni di cui alla legge 19 febbraio 1992, n. 142 - la "concessione nell'esercizio di una attivita' commerciale o professionale di credito sotto forma di dilazione di pagamento o di prestito o di analoga facilitazione finanziaria (finanziamento) a favore di una persona fisica (consumatore) che agisce, in tale rispetto, per scopi estranei all'attivita' imprenditoriale o professionale eventualmente svolta". Non sono, pertanto, qualificabili crediti al consumo i finanizamenti a favore di persone giuridiche, nonche' di imprenditori o "professionisti - persone fisiche" che ottengano il finanziamento per l'attivita' di impresa o professionale. 5. Le societa' di partecipazione, con funzioni di capogruppo la cui attivita' si esplica all'interno del gruppo, non sono tenute agli adempimenti di cui all'art. 6, comma 2 e seguenti. Parimenti non sono tenute ai predetti adempimenti le societa' del gruppo nell'ipotesi di esercizio di altre attivita' finanziarie di cui all'art. 4, comma 2, sempreche' non sussista l'esercizio di attivita' "nei confronti del pubblico". Si considerano facenti parte del gruppo le societa' controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile. 6. Definizione di intermediari che abbiano per oggetto prevalente o svolgano in via prevalente attivita' di assunzione di partecipazioni. Sono soggette alla disposizione di cui all'art. 6, comma 1, tutte le societa' che svolgono attivita' di acquisizione, detenzione e gestione di partecipazioni a capitale di rischio (azioni, quote di capitali di societa', ecc.). L'attivita' suindicata assume la caratteristica di operativita' nei confronti del pubblico, ai sensi dell'art. 6 comma 2, nell'ipotesi in cui le assunzioni di partecipazioni in imprese, anche costituende, abbiano carattere temporaneo, siano finalizzate alla alienazione e, per il periodo di detenzione, siano caratterizzate da interventi volti alla riorganizzazione aziendale e/o allo sviluppo produttivo nonche' al soddisfacimento delle esigenze finanziarie delle aziende partecipate anche tramite il reperimento di capitale di rischio e di credito. La disposizione trova applicazione anche nei confronti di intermediari a partecipazione statale o regionale. 7. Con l'espressione "concessione di finanziamenti", sotto qualsiasi forma, si intende la concessione di crediti di cassa e di firma (avalli, fidejussioni ecc.). 8. Le disposizioni del Capo II della legge n. 197/91, non si applicano giusta quanto previsto dall'art. 8, comma 2- ter, alle seguenti categorie di intermediari: societa' di factoring, iscritte all'albo di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52; rimangono pertanto soggette all'iscrizione nell'Elenco esclusivamente le societa' esercenti l'attivita' di acquisto e cessione di crediti sorti al di fuori dell'esercizio di una impresa; societa' finanziarie con funzioni di capogruppo di gruppi creditizi di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356; cambiavalute autorizzati ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148; societa' finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese di cui alla legge 5 ottobre 1991, n. 317. Per contro, non rientrano nelle previsioni del menzionato art. 8, comma 2- ter, per carenza di un sistema di vigilanza equiparabile a quello previsto dalla legge 5 luglio 1991, n. 197: le societa' cooperative che svolgano attivita' di cui all'art. 4, comma 2, della legge 5 luglio 1991, n. 197, sottoposte alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577; le societa' finanziarie sottoposte a vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi della legge 27 febbraio 1945, n. 49; le societa' finanziarie tenute agli obblighi verso la CONSOB ai sensi della legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni. 9. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco gli intermediari devono inoltrare apposita domanda, corredata dell'atto costitutivo, dello statuto e dell'ultimo bilancio approvato, ove disponibile, all'Ufficio italiano dei cambi - Via delle Quattro Fontane n. 123 - 00184 Roma, datata e sottoscritta dal legale rappresentante di cui vanno indicate le generalita'; la stessa deve contenere i seguenti dati: I) denominazione o ragione sociale; II) forma societaria; III) sede legale; IV) codice fiscale; V) capitale sottoscritto e versato in conformita' delle disposizioni del codice civile; VI) data prevista per la chiusura dell'esercizio sociale; VII) indicazione delle attivita' esercitate o da esercitare: concessione di finanziamenti, specificando se trattasi di "credito al consumo"; locazione finanziaria; assunzione di partecipazioni; intermediazione in cambi; servizi di incasso, pagamento e trasferimento di fondi; emissione e gestione di carte di credito; VIII) soggetti nei confronti dei quali sono esercitate le attivita' di cui al punto VII: pubblico (cfr. definizione punto 3); soci destinatari dell'attivita' di credito al consumo; societa' controllate o collegate facenti parte di un gruppo ai sensi dell'art. 2359 del codice civile. Gli intermediari, la cui attivita' non sia rivolta alle categorie sopra indicate, devono precisare nella domanda di iscrizione quali siano i soggetti destinatari della loro attivita', esponendone le caratteristiche. Il rappresentante legale degli intermediari deve altresi' dichiarare, nell'ambito dell'istanza di iscrizione, che risultano rispettate le disposizioni di cui all'art. 8 della legge n. 197/91, in tema di "onorabilita' dei soci e degli esponenti". Per gli intermediari di nuova costituzione che intendano esercitare la propria attivita' nei confronti del pubblico o erogare credito al consumo, anche se nell'ambito dei propri soci, deve inoltre richiamarsi, nell'istanza di iscrizione, l'osservanza delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 6. Per quanto concerne il capitale sociale lo stesso deve essere interamente versato, secondo le modalita' stabilite dal codice civile, nella misura minima fissata in conformita' dei commi 2 e 2- bis del predetto art. 6. Per le societa' di nuova costituzione e per le societa' costituite prima del 7 luglio 1991 che intendano esercitare una o piu' delle attivita' di cui all'art. 4, comma 2, l'iscrizione nell'elenco deve precedere l'inizio dell'attivita'. 9.1 Eventuali variazioni dei dati e delle informazioni forniti dagli intermediari ai fini dell'iscrizione devono essere, anche in considerazione delle precisazioni di cui alla presente circolare, comunicate all'Ufficio italiano dei cambi. 10. La cancellazione dall'Elenco puo' essere richiesta dagli intermediari, tra l'altro, nelle ipotesi di seguito indicate: cessazione delle attivita' di cui all'art. 4, comma 2, che risulti anche da apposita variazione statutaria concernente l'oggetto sociale dell'intermediario; venir meno "dell'esercizio in via prevalente" di una o piu' delle attivita' di cui al suindicato disposto di legge. Tale circostanza deve essere attestata con dichiarazione del rappresentante legale della societa' circa la non sussistenza della condizione prevista dal punto 2 della presente circolare con riguardo agli ultimi due bilanci approvati; operazioni di fusione e/o incorporazione che determinino il venir meno dell'intermediario iscritto; adozione di provvedimenti di liquidazione compresa l'ipotesi di assoggettamento alle procedure previste del regio decreto-legge 16 marzo 1942, n. 267. La richiesta di cancellazione va in ogni caso sottoscritta dal rappresentante legale della societa', anche in considerazione di quanto disposto dal comma 9 dell'art. 6, documentando le motivazioni su cui si basa l'istanza di cancellazione. 11. Per le societa' nei cui confronti trovano applicazione le disposizioni di cui al capo II della legge 5 luglio 1991, n. 197, restano salve le prescrizioni previste da altre leggi. Roma, 26 giugno 1992 Il Ministro: CARLI