Cancellazione della FIRS italiana di assicurazioni - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., in Roma, dall'elenco delle societa' di assicurazione in possesso dei requisiti previsti dalla legge 10 giugno 1982, n. 348, recante norme per la costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici.(GU n.176 del 28-7-1992)
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le succes- sive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 10 giugno 1982, n. 348, recante norme per la costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici; Visto in particolare l'art. 1 della citata legge 10 giugno 1982, n. 348, che stabilisce i requisiti che debbono essere posseduti dalle societa' autorizzate all'esercizio del ramo cauzione per essere iscritte nell'elenco annuale di cui alla lettera c) dell'articolo in parola; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e d'interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Visto il decreto ministeriale in data 15 aprile 1992, concernente l'elenco delle societa' di assicurazione in possesso dei requisiti previsti dalla legge 10 giugno 1982, n. 348, per la costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni assunte verso lo Stato ed altri enti pubblici; Visto il decreto ministeriale in data 14 maggio 1992, di inserimento della MAA Assicurazioni auto e rischi diversi S.p.a., con sede legale in Milano, nel predetto elenco; Visto il decreto ministeriale in data 25 giugno 1992, concernente modificazioni al predetto decreto ministeriale in data 15 aprile 1992; Vista la nota in data 25 giugno 1992, n. 3418, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha proposto la cancellazione dall'elenco, di cui al sopraindicato decreto ministeriale in data 15 aprile 1992, della FIRS italiana di assicurazioni - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con sede in Roma, in quanto la stessa societa' non e' in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge 10 giugno 1982, n. 348, per la costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni assunte verso lo Stato ed altri enti pubblici; Ritenuta quindi l'opportunita' di cancellare dall'elenco, di cui al citato decreto ministeriale in data 15 aprile 1992, la FIRS italiana di assicurazioni - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con sede in Roma; Decreta: Art. 1. A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana la FIRS italiana di assicurazioni - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con sede legale in Roma, e' cancellata dall'elenco delle societa' di assicurazione in possesso dei requisiti previsti dalla legge 10 giugno 1982, n. 348, di cui al decreto ministeriale 15 aprile 1992, citato nelle premesse. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 luglio 1992 Il Ministro: GUARINO