MINISTERO DELLA SANITA'

CIRCOLARE 20 luglio 1992, n. 28 

  Chiarimenti  relativi  all'applicazione  del decreto legislativo 15
gennaio 1992,  n.  51,  concernente  attuazione  delle  direttive  n.
85/73/CEE e n. 88/409/CEE in materia di finanziamento delle ispezioni
e  dei  controlli  sanitari  sulle carni e delle carni di volatili da
cortile.
(GU n.179 del 31-7-1992)
 
 Vigente al: 31-7-1992  
 

                                   Presidenti regioni
                                  Presidenti  province  autonome   di
                                  Trento e Bolzano
                                  Assessori sanita' regioni
                                    e, p.c.:
                                  Commissari    Governo   presso   le
                                  regioni
                                  Ministero del tesoro - Gabinetto
                                  Ministero  dell'industria  -   D.G.
                                  produzione - D.G. commercio
                                  Istituto  superiore  di  sanita'  -
                                  Laboratorio alimenti
                                  Comando carabinieri NAS
                                  Istituti            zooprofilattici
                                  sperimentali
                                  Direzione   generale  igiene  degli
                                  alimenti e nutrizione
                                  Confagricoltura
                                  Coldiretti
                                  Confcoltivatori
                                  Confindustria - Federalimentari
                                  Confcommercio
                                  Coop nazionale
                                  U.N.I.C.E.B.
                                  ANCLI
                                  C.I.M.
                                  Ass.I.Ca.
                                  Lega delle cooperative mutue  (Anca
                                  Lega)
                                  Assocarni
                                  Federazione nazionale macellai
                                  U.N.A.
                                  Si.Ve.M.P.
                           P R E M E S S A
  Il  decreto  legislativo  15  gennaio  1992,  n.  51  (in  Gazzetta
Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 1992) attua le  direttive  comunitarie
n.  85/73/CEE  e  n.  88/409/CEE  in  materia  di finanziamento delle
ispezioni e dei controlli sanitari delle carni fresche e delle  carni
di  volatili  da  cortile.  Con  tali  direttive  il  Consiglio delle
Comunita' europee ha inteso armonizzare il costo  delle  ispezioni  e
dei   controlli   sanitari  sulle  carni  fresche  all'interno  della
Comunita' al fine di garantire ai consumatori condizioni uniformi  di
protezione  sanitaria  nonche'  di  evitare  disparita'  che  possano
ripercuotersi  negativamente  sulle  condizioni  di  concorrenza   al
commercio delle carni.
  I  principi  generali  contenuti  nelle  direttive  e  nel  decreto
legislativo, principi peraltro completamente diversi da quelli da cui
originavano i tariffari nazionali  e  regionali  per  prestazioni  di
igiene pubblica veterinaria, sono due:
    a)  il  contributo  non  e'  correlato  alla  singola prestazione
veterinaria;
    b) il contributo totale riscosso  alla  pubblica  amministrazione
non  deve  essere  superiore  al  costo  effettivo  del  servizio  di
ispezione e di vigilanza.
  Per dissipare alcune interpretazioni erronee e' necessario chiarire
che il  decreto  legislativo  modifica  la  legislazione  vigente  in
materia di vigilanza sanitaria sulla produzione delle carni, il regio
decreto   n.   3298  del  1928,  limitatamente  alle  norme  relative
all'ispezione  sanitaria  ante  e   post-mortem,   all'igiene   della
macellazione  e  del sezionamento, al controllo sanitario delle carni
in  pezzi  e  delle  carni  immagazzinate  e  all'abrogazione   della
controvisita.  Se  il  legislatore avesse inteso estendere alle carni
fresche bovine, suine, ovi-caprine ed equine prodotte in  Italia  per
essere  ivi  commercializzate  altre norme del decreto del Presidente
della Repubblica  10  settembre  1991,  n.  312,  diverse  da  quelle
elencate  nell'art.  2  del  decreto legislativo, lo avrebbe fatto in
modo palese come per le citate norme relative all'ispezione sanitaria
ante e post-mortem, ecc.
  Prima di passare ad un esame puntuale dell'articolato  del  decreto
legislativo  in  oggetto  al fine di fornire chiarimenti ed indirizzi
operativi occorre premettere ancora che il  decreto  legislativo  non
tiene  conto, ne' poteva, essendo stato approvato in prima seduta dal
Consiglio dei Ministri nella  riunione  del  26  luglio  1991,  delle
direttive   del   Consiglio  della  Comunita'  economica  europea  n.
91/497/CEE e n. 91/498/CEE adottate il 29 luglio 1991.
Esame articolato
  L'art. 1 individua le specie animali e relative carni  oggetto  del
decreto.  L'obbligo del pagamento del contributo previsto dall'art. 3
si applica a tutte le  operazioni  di  macellazione,  sezionamento  e
magazzinaggio  (deposito  frigorifero)  relative a carni fresche (re-
frigerate o congelate) di animali delle  specie  bovina,  compresi  i
bufali,  suina, ovina, caprina, equina (cavalli, asini, muli) nonche'
dei seguenti  volatili  da  cortile:  polli  (galli,  galline  ecc.),
tacchini,  faraone, anatre ed oche. Con il termine di sezionamento si
devono intendere tutte le operazioni volte alla  riduzione  in  pezzi
delle carcasse, mezzene o quarti ivi comprese quindi le operazioni di
sminuzzamento  in  frammenti  delle carni contemplate dal decreto del
Presidente della Repubblica 1› marzo  1992,  n.  227.  Il  regime  di
applicazione  della  norma e' unico, cosa del resto molto chiaramente
indicata all'art. 6, indipendentemente dal fatto  che  le  operazioni
avvengano   in   impianti   riconosciuti   idonei   per   gli  scambi
intracomunitari di carni oppure in impianti  abilitati  solo  per  il
mercato nazionale o locale.
  Restano   escluse  dall'applicazione  del  decreto  legislativo  le
operazioni di macellazione, sezionamento e magazzinaggio  relative  a
carni di coniglio, di selvaggina allevata, di piccioni, quaglie, ecc.
  L'art. 2, comma 1, estende a tutta la produzione nazionale di carni
fresche  di  animali  delle  specie bovina, compresi i bufali, suina,
ovina, caprina ed equina le  disposizioni  previste  per  gli  scambi
intracomunitari  dal  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10
settembre 1991, n. 312, relative a:
   visita sanitaria ante-mortem (cap. V);
   igiene della macellazione e del sezionamento (cap. VI);
   ispezione sanitaria post-mortem (cap. VII);
   norme relative alle carni destinate al sezionamento (cap. VIII);
   controllo   sanitario   delle   carni   in  pezzi  e  delle  carni
immagazzinate (cap. IX).
  Le  disposizioni  relative  all'ispezione  post-mortem  di  cui  al
decreto  del  Presidente della Repubblica 25 settembre 1969, n. 1311,
risultano pertanto modificate con una riduzione del numero degli atti
ispettivi obbligatori. Ad esempio  l'incisione  di  alcuni  linfonodi
(periportali,  gastrici,  meseraici, ecc.) e le incisioni di lingua e
masseteri per la ricerca dei  cisticerchi  perdono  il  carattere  di
obbligatorieta'.
  Tra  le  novita'  normative piu' significative introdotte da questo
articolo, preannunciato gia' con la circolare ministeriale 3 novembre
1989, n. 27, deve essere segnalato:
   la particolare attenzione da  porre,  sempre  durante  l'ispezione
ante-mortem,  a  qualsiasi  segno  dal  quale risulti che all'animale
siano  stati  somministrati  prodotti  farmacologicamente  attivi   o
qualsiasi  altra  sostanza che ne renda le carni nocive per la salute
umana;
   l'obbligo di  identificare  durante  la  macellazione  gli  organi
asportati   in  modo  da  consentire  il  riconoscimento  della  loro
appartenenza alla carcassa;
   l'obbligo di un registro per memorizzare i risultati delle analisi
eventualmente effettuate sia negli impianti di sezionamento sia negli
impianti di deposito carni.
  Il secondo comma dell'art. 2 esclude dall'applicazione delle  norme
di   cui   al  primo  comma  le  operazioni  di  magazzinaggio  e  di
sezionamento realizzate in piccole quantita' nei locali di vendita al
consumatore finale.
  Si devono intendere esclusi dall'obbligo di applicazione del  primo
comma i locali di sezionamento e le celle frigorifere degli spacci di
vendita  delle  carni,  siano  essi  macellerie  o supermercati, alla
condizione, beninteso, che tali locali siano annessi allo spaccio  di
vendita.
L'esclusione  non  e' estensibile pertanto ai centri di distribuzione
delle carni di  cui  sono  fornite  alcune  catene  di  distribuzione
alimentare  ne'  e'  estensibile  alla  vendita sulle aree di mercato
pubblico.
  L'art. 3 impone l'obbligo del pagamento del contributo a  chiunque,
persona fisica o giuridica, si avvalga di strutture, pubbliche o pri-
vate, per operazioni di macellazione, sezionamento e magazzinaggio di
carni fresche.
  Il  quarto  comma prevede che nessun altro contributo o tariffa sia
dovuto alle competenti autorita' per le  operazioni  di  ispezione  e
controllo  sanitario  sulla produzione e commercializzazione di carni
fresche, e per il rilascio delle relative certificazioni.  Mentre  e'
apparso  subito  chiaro che non possono piu' essere percepiti diritti
sanitari per il rilascio  di  certificazioni  quali  il  modello  uno
(trasporto  fuori comune di carni macellate fresche) o il certificato
sanitario previsto dal cap.  IV  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  8  giugno  1982,  n. 503, relativo ai volatili da cortile
trasportati dall'azienda al macello, sono sorte perplessita' circa  i
diritti  relativi  alle  certificazioni,  ove  previste,  relative ai
prodotti a base di carne. In proposito si deve chiarire che nulla  e'
modificato  rispetto  alla  situazione esistente in quanto il decreto
legislativo  riguarda  esclusivamente le carni fresche (refrigerate o
congelate).
  Il combinato disposto dei commi 4 e 5 fa chiaramente intendere  che
non  possono  essere  percepite  tariffe  o  "diritti  sanitari"  per
l'autorizzazione  degli  impianti  di  macellazione,  sezionamento  o
deposito frigorifero. Unica eccezione, destinata a decadere anch'essa
con  il  31  dicembre  1992,  sono le tariffe da pagarsi al Ministero
della sanita' ai sensi del decreto del Ministro della sanita' del  14
febbraio 1991.
  L'art.  4, comma primo, fissa il contributo da pagare conformemente
a quanto impone la direttiva comunitaria.
  Il contributo e'  fissato  per  ogni  capo  macellato.  Laddove  e'
previsto  un  diverso  livello  di  contribuzione in rapporto al peso
dell'animale  (ovi-caprini,  volatili  da  cortile),  tale  peso   e'
riferito alla carcassa.
  Il  comma  secondo  precisa che il livello forfettario per le spese
amministrative, compreso nel contributo di cui  al  comma  primo,  e'
fissato  a  0,725  ECU  per tonnellata di carne prodotta. Il relativo
importo puo' essere portato a detrazione se il soggetto  debitore  e'
la  persona fisica o giuridica che gestisce lo stabilimento ed assume
a proprio carico le spese amministrative.
  Va chiarito che le spese amministrative di cui si puo'  far  carico
il  macellatore  sono  in  riferimento alle ispezioni sanitarie ed in
particolare, quindi, al funzionamento dell'ufficio  veterinario  che,
almeno  nel  caso  dei  macelli  CEE,  deve essere situato nei locali
stessi del macello. Si puo' trattare  quindi  di  spese  relative  ai
servizi  connessi  a  tale  ufficio quali telefono, luce, cartoleria,
ecc.
  La detrazione  di  0,725  ECU  per  tonnellata  va  effettuata  sul
contributo  di  cui al comma primo e non sul contributo eventualmente
ridotto ai sensi dell'art. 6.
  E' inoltre  opportuno  ricordare  che,  ai  sensi  della  legge  29
dicembre  1990, n. 428, le prestazioni in argomento, in quanto svolte
dalle unita' sanitarie locali nell'ambito di  finalita'  generali  di
tutela  della  salute  pubblica,  esulano  dal  campo di applicazione
dell'I.V.A.
  L'art. 5 disciplina il  contributo  da  pagare  per  le  spese  dei
controlli  e  delle  ispezioni  sanitarie connessi alle operazioni di
sezionamento. Tale contributo e' fissato in 3 ECU per  tonnellata  di
carni  non  disossate,  ossa  comprese, destinate al sezionamento. Il
calcolo del contributo da pagare deve essere  fatto  sulla  base  del
quantitativo  di  carne  che entra nell'impianto. Il contributo viene
dimezzato quando le operazioni di sezionamento sono effettuate  nello
stesso stabilimento da cui provengono le carni.
  Da  parte  di  taluno  si  e'  inteso  che  il  contributo  per  il
sezionamento  debba  essere  pagato  solo  laddove  si   proceda   al
sezionamento  di  carni  con  osso e non dove vengano introdotte, per
successive lavorazioni, carni gia' disossate. A prescindere dal fatto
che quest'ultima eventualita' appare poco  frequente,  pare  evidente
che il legislatore nazionale, come del resto gia' fece il legislatore
comunitario  nella  relativa  direttiva, abbia fatto riferimento alle
carni  "non  disossate"  non  per  escludere   le   carni   disossate
dall'obbligo  del  contributo, ma per indicare in modo inequivocabile
che il calcolo del contributo deve essere fatto sulla  materia  prima
introdotta  per  il  sezionamento e non sul prodotto finale in uscita
dallo stabilimento. D'altra parte rientra nello spirito del decreto e
della norma comunitaria che si debba pagare per la prestazione di  un
servizio  di controllo sanitario il quale e' obbigatorio sia nel caso
del sezionamento di carni in  osso  sia  nel  caso  di  sezionamento,
porzionatura  o  macinatura di carni gia' disossate. Resta inteso che
non sono da considerarsi  operazioni  di  sezionamento  ai  fini  del
presente  decreto  legislativo quelle che avvengono in un laboratorio
di lavorazioni carni ai fini della produzione di prodotti a  base  di
carne.
  L'art.   6  stabilisce  le  variazioni  applicabili  ai  contributi
indicati agli articoli 4 e 5.
  Vengono definite quattro fasce di  contribuzione  di  cui  due  con
riduzione rispetto ai livelli di riferimento, una senza variazioni ed
una con maggiorazione.
  Le due fasce di contribuzione con riduzioni rispettivamente del 40%
e  del  20%  possono essere applicate solo ai macelli e laboratori di
sezionamento riconosciuti idonei per gli  scambi  intracomunitari  di
carni  e  quindi  in possesso del riconoscimento previsto dal decreto
del Presidente della Repubblica 10  settembre  1991,  n.  312  o  dal
decreto  del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 503 oppure
dal decreto del Presidente della Repubblica 1› marzo 1992, n. 227.
  L'inquadramento di un macello o di un laboratorio  di  sezionamento
nella prima fascia di riduzione (40% in meno) o nella seconda (20% in
meno),  in  assenza di specifiche disposizioni a carattere regionale,
deve essere  fatto,  su  istanza  dell'interessato,  a  giudizio  del
servizio  veterinario  della  U.S.L.  nel  cui  territorio  opera  la
struttura considerata il quale deve effettuare la  valutazione  sulla
base   dei  parametri  elencati  alla  lettera  a)  dell'articolo  in
argomento. Tale inquadramento resta ovviamente valido fino  a  quando
permangano i parametri che lo hanno determinato.
  Per  quanto  riguarda  le  altre  due  fasce  di  contribuzione, e'
necessario  ricordare  quanto  detto  nella  premessa  alla  presente
circolare sottolineando che la lettera c) dell'art. 6 nasce, in certa
misura, superata dalla piu' recente normativa comunitaria che esclude
la  possibilita' di macellare con sistema "a posto fisso". Poiche' ai
sensi dell'art. 4 della direttiva 91/497 gli impianti di macellazione
a ridotta capacita' operativa potranno proseguire la  loro  attivita'
oltre  il  1›  gennaio  1993 ai fini di una commercializzazione delle
carni limitata al mercato locale solo se in  possesso  dei  requisiti
elencati  nell'allegato II alla stessa direttiva, a partire da qualle
data, o comunque dalla data di recepimento di  tale  direttiva  nella
normativa   nazionale,  non  dovranno  piu'  sussistere  impianti  di
macellazione  che  possano  ricadere  nella  maggiorazione  del   40%
prevista dalla lettera c) dell'art. 6.
  La  tariffa di contribuzione senza variazioni deve essere applicata
negli impianti di macellazione e sezionamento in deroga transitoria e
limitata e in tutti gli impianti di cui all'art. 4 della  sopracitata
direttiva 91/497/CEE.
  Si  coglie  l'occasione  per  comunicare  che  le carni prodotte in
questi   ultimi    impianti    potranno    essere    commercializzate
esclusivamente  all'interno  del  territorio della U.S.L. in cui essi
sono situati e nelle UU.SS.LL. contermini.
  L'art.  7  stabilisce  la  contribuzione  da  pagare  nei  depositi
frigoriferi ubicati al di fuori  dei  macelli  e  dei  laboratori  di
sezionamento.
  Si  tratta  di  uno degli articoli piu' controversi del decreto sul
quale e' di fondamentale importanza fare chiarezza.
  L'esclusione del pagamento del contributo per le  carni  depositate
nei  magazzini frigoriferi facenti parte di impianti di macellazione,
di sezionamento o, per analogia,  di  laboratori  lavorazione  carni,
appare  del tutto giustificata dal fatto che il controllo sulle carni
depositate in  tali  magazzini  frigoriferi  non  comporta  rilevante
impegno  aggiuntivo  per  il veterinario che gia' svolge un'attivita'
ispettiva nell'impianto.
  Nel caso di depositi frigoriferi ubicati al di fuori dei macelli  e
dei  laboratori  di sezionamento, il contributo e' stabilito in 1 ECU
per tonnellata di carne e deve essere comunque non inferiore a 10 ECU
per partita. Tale contributo costituisce compenso per la  U.S.L.  per
l'azione  di  controllo  che  il  servizio  veterinario  e' tenuto ad
effettuare  su  ogni  partita  di  carne  che  entra   nel   deposito
frigorifero, all'atto della sua introduzione.
  L'art.  9  prevede che il Ministro della sanita' di concerto con il
Ministro del tesoro stabilisca, con apposito decreto, le modalita' di
determinazione e di versamento del contributo.
  Il  decreto   ministeriale   del   18   giugno   1992,   pubblicato
contemporaneamente  alla presente circolare, stabilisce il modello di
bolletta  da  compilarsi  da  parte  del  veterinario  ufficiale  per
determinare  l'ammontare  del contributo di cui all'art. 3 e fornisce
le idonee avvertenze per la sua compilazione. E' opportuno  precisare
che  per  veterinario  ufficiale  si  deve  intendere il veterinario,
dipendente della U.S.L.,  incaricato  del  servizio  di  ispezione  e
controllo sulle carni.
  Ai  sensi  di  detto  decreto  la persona fisica o giuridica che si
avvale  di  strutture  pubbliche  o   private   per   operazioni   di
macellazione,  sezionamento  e magazzinaggio delle carni fresche deve
versare il contributo determinato dal  veterinario  ufficiale  su  un
conto   corrente  postale  intestato  alla  unita'  sanitaria  locale
competente  per  territorio  al  momento   dell'effettuazione   delle
operazioni di controllo e di ispezione. E' tuttavia consentito, a chi
si  avvalga  di tali operazioni in via continuativa, di effettuare un
versamento anticipato pari all'entita' del contributo  relativo  alle
prestazioni  ritenute  presumibili in un determinato periodo. In tale
caso l'operatore ne deve dare informazione all'unita'  sanitaria  lo-
cale competente per territorio.
  La  bolletta  deve  essere  redatta  in  quattro  copie ciascuna di
diverso colore destinate la prima al fruitore, la seconda al titolare
del macello o laboratorio di sezionamento o deposito frigorifero  per
l'annotazione  dei  dati  sul  registro,  la terza alla U.S.L. per il
riscontro dei contributi versati e la quarta al veterinario ufficiale
che la deve conservare per almeno cinque anni.
  E' ovvio che la prima e la seconda copia possono coincidere  se  il
fruitore della prestazione e il titolare dell'impianto sono la stessa
persona.  Laddove  si  dice, nelle avvertenze alla compilazione della
bolletta, che la quarta copia deve essere conservata per cinque  anni
dal veterinario ufficiale si deve intendere non la persona fisica che
ha  rilasciato la bolletta, ma l'ufficio veterinario da cui lo stesso
dipende.
  Il  registro  di  carico  e  scarico  di  cui  al quarto comma puo'
coincidere con il registro fiscale dello stabilimento.
  L'art. 10 prevede che il Ministero della sanita', d'intesa  con  il
Ministero  del tesoro, verifichi annualmente, sentite le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, che  il  contributo  totale
riscosso  ai  sensi  degli  articoli 4, 5, 6 e 7 non sia superiore al
costo effettivo globale delle ispezioni  e  dei  controlli  sanitari.
Sulla  base  di  tale verifica annuale potranno essere rideterminati,
ove necessario, le variazioni di cui all'art.  6, i contributi di cui
all'art. 4 e all'art. 7, nonche' le quote di  ripartizione  destinate
al  Ministero  della  sanita'  (2%)  ed agli istituti zooprofilattici
sperimentali (8%) per l'azione di programmazione e di controllo circa
la presenza dei residui nelle carni.
  E' oppportuno  sottolineare  come  la  verifica  annuale  intesa  a
constatare  che  il  contributo  totale riscosso non sia superiore al
costo effettivo globale delle  ispezioni  e  dei  controlli  sanitari
debba  riguardare  tutto il territorio nazionale e non singole unita'
amministrative, o, piu' limitatamente ancora,  singoli  impianti.  La
direttiva  CEE  impone  infatti  che  non  ci  sia questo superamento
relativamente alla globalita' dei controlli effettuati  in  un  Paese
membro.   D'altra   parte  cio'  risulta  chiaro  anche  nel  decreto
legislativo laddove si affida tale  verifica  agli  organi  centrali,
Ministeri  della  sanita' e del tesoro, sentite la regioni e le prov-
ince autonome.
  L'art. 11 abroga l'obbligo del  controllo  da  parte  del  servizio
veterinario  sulle  carni  congelate  e  fresche provenienti da fuori
comune (o U.S.L. ai sensi  del  parere  del  Consiglio  di  Stato  n.
400/87).
  Rimangono  invece  in  vigore le prescrizioni dell'art. 40 relative
alle lettere a) (obbligo che la carne sia marcata con  il  bollo  del
comune o U.S.L. o stabilimento di origine) e b) (obbligo che la carne
sia  accompagnata  dal  previsto  certificato sanitario attestante la
provenienza da animali riconosciuti sani  e  regolarmente  macellati)
per  le  quali  tuttavia  non  puo' essere fatta pagare alcun tipo di
prestazione. Relativamente al bollo sanitario e'  opportuno  chiarire
che le carni prodotte ai sensi del gia' citato decreto del Presidente
della  Repubblica  n.  312/1992  possono  liberamente  circolare  sul
territorio  nazionale  senza   dover   subire   ulteriori   bollature
sanitarie.
  Il   certificato  di  scorta  alle  carni  fresche  (refrigerate  o
congelate)  provenienti  da  altri  Paesi  (CEE   o   terzi)   oppure
provenienti dal territorio nazionale deve scortare le carni fino alla
destinazione finale. Quando ci siano dei frazionamenti della partita,
come   avviene  nel  caso  del  passaggio  delle  carni  in  depositi
frigoriferi che fungono da  centri  di  smistamento,  il  certificato
sanitario deve essere riprodotto, a cura del servizio veterinario, in
tante  copie  fotostatiche, vidimate dal servizio stesso, quante sono
le partite di carne che fuoriescono dal centro di smistamento e  deve
accompagnare il documento commerciale.
                                             p. Il Ministro: AZZOLINI