MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

CIRCOLARE 9 luglio 1992, n. 21 

  Sentenza della Corte di  giustizia  della  CEE  10  dicembre  1991.
Disciplina del lavoro nei porti.
(GU n.179 del 31-7-1992)
 
 Vigente al: 31-7-1992  
 

  Come e' noto, a seguito dell'ordinanza emessa in data 6 aprile 1990
dal  tribunale  di  Genova,  la  Corte  di  giustizia della Comunita'
Europea e' stata chiamata, a pronunciarsi, ai sensi dell'art. 177 del
trattato CEE, sull'interpretazione degli articoli 7, 30, 85, 86 e  90
del trattato.
  Con  sentenza  emessa in data 10 dicembre 1991 la Corte ha ritenuto
che "il combinato disposto dell'art. 90 n. 1 e degli articoli 30,  48
e  86  del  trattato  CEE osta alla normativa di uno Stato membro che
conferisca  ad  un'impresa  stabilita  in  questo  Stato  il  diritto
esclusivo  dell'esercizio  delle  operazioni portuali e le imponga di
servizi, per l'esecuzione  di  dette  operazioni,  di  una  compagnia
portuale composta esclusivamente di maestranze nazionali".
  "Il  combinato  disposto degli articoli 30, 48 e 86, e dell'art. 90
del trattato  attribuisce  ai  singoli  dei  diritti  che  i  giudici
nazionali devono tutelare".
  La  Corte  ha  evidenziato,  altresi',  che  l'interesse  economico
generale  legato  alle  operazioni  portuali  non  ha  un   carattere
specifico rispetto a quello di altre attivita' della vita economica e
pertanto   "un'imprea   o  compagnia  portuale  che  si  trovi  nella
situazione  descritta  nella  prima  questione"   non   puo'   essere
considerata   incaricata  della  gestione  di  servizi  di  interesse
economico generale ai sensi dell'art. 90, n. 2 del trattato.
  La richiamata pronuncia ha posto a  questo  Ministero  il  problema
della  portata  e  dell'efficacia  della  sentenza  stessa nel nostro
ordinamento ed in particolare degli obblighi di adempimento  ad  essa
connessi.
  In  considerazione  della  complessita'  del  tema affrontato dalla
Corte di giustizia questo Ministero ha ritenuto opportuno indire  una
serie  di  riunioni  con  le  parti sociali per superare gli ostacoli
frapposti ad un percorso comune  nell'ambito  delle  linee  tracciate
dall'organo giurisdizionale comunitario.
  Il  mancato  raggiungimento  di intese da parte degli operatori del
settore ha implicato, ai fini  di  una  puntuale  applicazione  della
sentenza in oggetto, una richiesta di parere al Consiglio di Stato al
fine  di  conoscere  se  questo Ministero sia tenuto a dare immediata
attuazione  ai  contenuti  della decisione, nonche' le modalita' e la
portata dell'intervento amministrativo.
  Il  Consiglio  di  Stato,  sezione   II,   con   parere   formulato
nell'adunanza   del   13  maggio  1992,  ha,  in  via  pregiudiziale,
riaffermato,   secondo   quanto   stabilito   dalla    giurisprudenza
costituzionale,   che  le  sentenze  interpretative  della  Corte  di
giustizia, pronunciate ai sensi e per gli effetti dell'art.  177  del
trattato CEE, sono soggette alla "diretta applicazione".
  La  sentenza  in  esame,  accertando  una particolare situazione di
contrasto tra il diritto comunitario e il diritto  interno,  presenta
una  efficacia  giuridica  diretta  nell'ordinamento  positivo, dando
luogo ad una "non applicazione" delle norme interne contrastanti  con
il diritto comunitario.
  La   diretta   efficacia  giuridica  della  sentenza  richiede  una
sostituzione   delle   norme   interne   caducate   dalla   decisione
giurisdizionale  comunitaria  attraverso  un  rispondente ed adeguato
intervento legislativo.
  In attesa della riforma legislativa del  settore  il  Consiglio  di
Stato  considera  legittima  e necessaria l'attuazione amministrativa
della  sentenza  da  parte  di  questo  Ministero,   titolare   delle
attribuzioni  esecutive  delle leggi in materia, al fine di eliminare
ogni situazione di contrasto  della  norma  interna  con  il  diritto
comunitario.
  In  relazione, pertanto, agli effetti prodotti dalla sentenza sulle
norme di diritto interno, il Consiglio di Stato ha espresso  l'avviso
che si e' determinata l'illegittimita':
    a) dell'art. 110, ultimo comma, del codice della navigazione, che
delinea una situazione di monopolio in contrasto con gli articoli 30,
48, 86 e 90 n. 1 del trattato CEE;
    b) dell'art. 111, ultimo comma, del codice della navigazione, che
sancisce un obbligo a carico delle imprese per operazioni portuali in
contrasto con gli articoli 30, 48, 86 e 90, n. 1 del trattato CEE;
    c)   dell'art.  152,  n.  2  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, che impone per l'iscrizione  nei
registri  di cui all'art. 150 il possesso della cittadinanza italiana
in contrasto con l'art. 48 del trattato CEE.
  Il Consiglio ritiene, altresi', che la sentenza in esame  riverbera
i  propri  effetti anche sull'art. 111, primo, secondo e terzo comma,
del codice  della  navigazione,  in  quanto  anche  il  regime  della
concessione    amministrativa    per    l'esercizio    dell'attivita'
imprenditoriale  deve  rispondere   ai   principi   della   normativa
comunitaria,  evitando  l'insorgere,  anche  di  fatto,  di eventuali
illegittime situazioni di monopolio. L'attuazione delle  disposizioni
contenute  nell'art. 111 del codice della navigazione deve realizzare
una pluralita' di concessioni in modo da garantire il libero  mercato
ed un sistema di effettiva concorrenza imprenditoriale.
  In  tale  contesto  di  concorrenza  e  di  libero mercato anche le
compagnie  portuali  potranno  continuare  a  svolgere   la   propria
attivita'  nelle operazioni di carico, scarico e movimentazione delle
merci, sempreche' non vengano a determinarsi quelle  forme  di  abuso
ovvero di pregiudizi nei confronti degli utenti, come evidenziate nel
dispositivo della sentenza.
  Per  l'attuazione  del  nuovo  quadro  che  viene  a delinearsi nel
settore a seguito della pronuncia, tenute  presenti  le  osservazione
formulate dal Consiglio di Stato, si impartiscono, in via transitoria
in  attesa  della  riforma  legislativa dell'ordinamento portuale, le
seguenti direttive alle quali le  autorita'  marittime  in  indirizzo
dovranno  attenersi  nell'espletamento  dei  compiti istituzionali di
disciplina e di vigilanza sulle attivita' in porto.
  Questo  Ministero  si  riserva,  comunque,  dopo  un   periodo   di
attuazione delle disposizioni appresso indicate, di emanare eventuali
ulteriori  direttive  che  possano  agevolare  la  trasformazione del
settore alla luce dei recenti indirizzi emersi in materia.
                        PLURALITA' DI IMPRESE
1) Imprese portuali.
  Le imprese, operanti in porto in forza  di  licenza  rilasciata  ai
sensi  dell'art. 111 del codice della navigazione o dell'art. 201 del
regolamento marittimo, nell'esercizio della attivita' imprenditoriale
alla  quale  sono  addette,  potranno  esercitare   il   diritto   di
autoproduzione di cui all'art. 9 della legge n. 287/90 e servirsi del
personale  dipendente, iscritto nei libri paga, in base alle mansioni
loro assegnate.
  Nell'assunzione di nuovo personale le imprese portuali dovranno,  a
parita'    di    caratteristiche   tecnico-professionali,   accordare
precedenza ai soci ed agli addetti delle compagnie e gruppi portuali,
nonche' ai dipendenti  degli  enti  portuali,  riconoscendo  loro  il
trattamento  economico-normativo  previsto  dal  contratto collettivo
nazionale di lavoro applicato alle imprese richiedenti.
  Le domande di assunzione del  predetto  personale  dovranno  essere
rivolte   dall'impresa   concessionaria   all'autorita'  marittima  o
all'ente  portuale,  ove  istituito,  che  entro  20  giorni   dovra'
comunicare al richiedente se vi e' o meno disponibilita'.
  Nei  casi  di  mancata assunzione il personale sopraindicato potra'
essere utilizzato dalle imprese attraverso l'istituto della mobilita'
temporanea o del distacco mensile.
  Qualora il  personale  di  cui  trattasi  non  sia  disponibile  ad
instaurare  un  rapporto di lavoro nelle due ipotesi sopra delineate,
l'impresa potra'  assumere  il  personale  richiesto  attraverso  gli
uffici   di  collocamento  secondo  le  procedure  in  vigore,  dando
precedenza agli iscritti nelle liste  di  mobilita'  dei  settori  in
crisi di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223.
  E',    comunque,   necessario   che   il   personale   da   avviare
nell'espletamento   delle   operazioni   di   imbarco,    sbarco    e
movimentazione della merce debba dare idonea garanzia e possedere una
adeguata  capacita'  professionale ai fini della sicurezza del lavoro
in porto e della navigazione.
  Allo scopo di  assicurare  l'ordinato  esercizio  delle  operazioni
portuali  ed  evitare la presenza in porto di imprese e personale non
strettamente necessari, l'autorita' marittima o l'ente portuale,  ove
istituito,  dovra'  effettuare una attenta ricognizione delle imprese
operanti nel settore, sentito il  consiglio  del  lavoro  portuale  e
avvalendosi,  altresi',  del  parere  dell'apposito organo consultivo
paritetico di cui al successivo punto 4.
  Le imprese portuali, comprese le compagnie imprese, che, a  seguito
della  ricognizione  non risultino in possesso dei requisiti indicati
al punto 2), dovranno alla data di scadenza e comunque non  oltre  il
31  dicembre  1992  adeguare  le strutture organizzative ed operative
alle condizioni richieste.
  L'eventuale  inosservanza  dara'  luogo  alla  sospensione o revoca
della licenza.
  L'atto di sospensione o di revoca dovra', comunque, essere motivato
con la specifica indicazione delle ragioni di diritto e di fatto alla
base della decisione, in rapporto ai dati emersi dalla ricognizione e
dalla conseguente istruttoria.
2) Rilascio di nuove licenze per l'esercizio di impresa.
  L'autorita' marittima  competente,  nel  rilasciare  -  qualora  le
condizioni  dei  traffici  giustifichino  la  presenza  di una o piu'
imprese - le licenze di  cui  agli  articoli  111  del  codice  della
navigazione  e  201  del regolamento marittimo, dovra' attenersi alle
disposizioni contenute negli articoli 196 e seguenti del  regolamento
marittimo,  accertando,  a  tali  fini,  la sussistenza nelle imprese
richiedenti dei seguenti requisiti:
    a) possesso di capacita' tecnico-organizzativa adeguata al volume
ed alla tipologia delle operazioni portuali da svolgere;
    b) possesso di capacita' finanziaria e di capitale adeguato  alla
attivita' da espletare;
    c)  possesso di un organico di lavoratori alle dirette dipendenze
dimensionato sia numericamente che  professionalmente  alle  esigenze
indicate  nel  programma  operativo  formulato dall'impresa e tale da
coprire di norma la meta' del fabbisogno stabile di personale.
  L'autorita' marittima o l'ente portuale, laddove istituito, sentito
l'organo consultivo di cui al punto 4), potra' assumere  una  diversa
determinazione  in  ordine  all'organico  sulla  base della struttura
tecnico-organizzativa delle imprese richiedenti e della tipologia del
traffico.
  All'inizio dell'attivita', che deve avvenire entro sessanta  giorni
dal rilascio della concessione, l'impresa dovra' dimostrare di essere
in  possesso  dell'organico  di  lavoratori  indicati  nel  programma
operativo.
  Per le ulteriori assunzioni l'impresa  dovra'  attenersi  a  quanto
previsto dal precedente punto 1);
    d) gestione separata delle attivita' di impresa portuale rispetto
ad  altre  eventuali  attivita'  collaterali  facenti parte del ciclo
trasportistico, redigendo apposite relazioni contabili sia al fine di
evitare di svolgere concorrenza  sleale  nei  confronti  degli  altri
operatori  dei  vari  settori del ciclo stesso sia per verificare gli
specifici  investimenti  operati  nel  settore  rilevanti   ai   fini
dell'esercizio dell'attivita' portuale.
  Ai  fini  del  rilascio delle licenze di cui sopra non sono ammesse
forme di collaborazione  contrattuali  o  istituzionali  tra  imprese
finalizzate ad eludere la sussistenza dei requisiti sopra indicati.
  Alla  scadenza  della  concessione  e  comunque con cadenza annuale
l'autorita' marittima e' tenuta a verificare la  realizzazione  delle
condizioni  previste  nel  programma operativo procedendo, in caso di
ingiustificata mancata realizzazione, alla sospensione o revoca della
concesione.
  I provvedimenti di sospensione e di revoca, come quelli concessorii
o  di  diniego,  devono  essere  debitamente  motivati,  indicando  i
presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la
decisione  dell'autorita' amministrativa in relazione alle risultanze
dell'istruttoria.
  E'  opportuno evidenziare la necessita' di garantire una pluralita'
di imprese nell'ambito dei criteri indicati nell'art. 111,  comma  2,
del  codice  della  navigazione. In particolare l'autorita' marittima
competente e' tenuta a valutare il dato economico  del  rapporto  tra
numero  di  imprese  ed  esigenze  del  traffico  portuale, e il dato
giuridico dell'esigenza di attuare i principi desunti dalla normativa
comunitaria del libero mercato e dell'ampia concorrenza.
  Alle imprese, comprese le compagnie-imprese, che intendano svolgere
attivita' nell'ambito dei criteri sopra indicati in un'area demaniale
con proprie attrezzature,  con  sistemi  integrati  e  con  controllo
dell'intero  ciclo  operativo,  potranno essere dati in concessione -
nei limiti ed in conformita' alle vigenti disposizioni di legge -  le
aree, le banchine e gli impianti portuali disponibili.
  Anche nel rilascio di tali concessioni l'autorita' marittima dovra'
garantire,  ove  possibile,  la presenza di una pluralita' di imprese
per lo stesso settore di traffici e comunque  assicurare  nell'ambito
portuale  spazi  riservati  agli  altri  operatori  non  titolari  di
concessioni demaniali.
  I   relativi   provvedimenti   di   concessione   dovranno   essere
congruamente  motivati  e  dovranno  armonizzare  una  pluralita'  di
concessioni sulla base delle esigenze del mercato, garantendo la  par
condicio tra le imprese.
 3) Trasformazione delle compagnie in imprese.
  Le  compagnie  ed  i  gruppi  portuali  dovranno, entro la fine del
corrente  anno,  avendo  i  requisiti  specificati   al   punto   2),
trasformarsi  in imprese secondo i tipi societari previsti dal codice
civile, mantenendo comunque  la  stessa  denominazione,  accompagnata
dalla indicazione del tipo di societa' assunto.
  Il nuovo soggetto giuridico, che subentra alla compagnia portuale a
tutti  gli  effetti  nei  rapporti  patrimoniali  attivi  e  passivi,
svolgera' attivita' di impresa in regime di concorrenza con gli altri
organismi operanti in porto.
  I lavoratori portuali, entrati a far parte unitamente agli  addetti
nella  nuova  forma  societaria  assunta  dalla  compagnia  portuale,
rimangono iscritti nei registri di cui all'art. 150  del  regolamento
marittimo  sottostando  cosi', in forza della permanenza nei predetti
registri, alla normativa prevista per detta categoria.
  Qualora tale trasformazione non avvenga in toto  per  l'esubero  di
personale  ovvero  non  sia  possibile  per  mancanza  dei  requisiti
richiesti, la compagnia potra'  soltanto  garantire  l'avviamento  di
manodopera secondo le richieste avanzate dalle imprese interessate in
relazione  alle  esigenze  organizzative  ed  operative delle imprese
stesse.
  In tale veste la compagnia non potra' assumere altro personale.
  Ove la compagnia si trasformi solo in parte in impresa, la gestione
amministrativa dei lavoratori non  entrati  a  far  parte  del  nuovo
organismo sara' comunque affidata alla compagnia impresa.
  Per  una  migliore  organizzazione  operativa  del  settore si pone
essenziale pervenire in  tempi  brevissimi  alla  soppressione  delle
piccole  compagnie  con  limitata  attivita'  procedendo,  secondo la
normativa  vigente,  alla  fusione  di   compagnie   viciniori   onde
costituire  nel  porto  di  maggior traffico un organismo in grado di
svolgere una funzione imprenditoriale di rilievo.
                      ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
4) Costi portuali - Commissione paritetica - Vigilanza.
  Ferme   restando   le   disposizioni   previste  dal  codice  della
navigazione e dal regolamento marittimo in ordine alla determinazione
delle tariffe per le prestazioni rese dalle imprese  portuali  e  per
quanto  concerne  la  vigilanza sull'organizzazione del lavoro, viene
istituita  in  ciascun  porto  una  commissione  paritetica  tra   le
organizzazioni  sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative
a livello  nazionale  e  le  associazioni  nazionali  imprenditoriali
aderenti   al   comitato   di  coordinamento  dell'utenza  nazionale,
presieduta dall'autorita' marittima.
  Detta commissione, oltre a svolgere compiti consultivi ai fini  del
rilascio  e  della  verifica  delle  licenze  di  impresa  di  cui ai
precedenti punti 1) e 2), avra' funzioni di programmazione in  ordine
alla   organizzazione   del  lavoro  in  porto,  alla  mobilita'  dei
lavoratori ed in particolare all'economico ed efficiente espletamento
di detta attivita'.
  Sara' cura dell'autorita' marittima interessata  procedere  con  la
massima  sollecitudine  alla  costituzione di detti organismi, la cui
composizione ed il cui funzionamento saranno sottoposti all'esame  di
questo Ministero per la relativa approvazione.
  Le  risultanze  delle determinazioni assunte dai predetti organismi
in sede locale, sottoposte al vaglio  di  questo  Ministero,  saranno
esaminate  e valutate, alla luce della vigente normativa in materia e
del diritto comunitario, al  fine  di  attuare  su  scala  nazionale,
nell'ambito   delle   diverse   esigenze,   indirizzi   uniformi   di
programmazione e di organizzazione e costi del lavoro portuale.
  L'autorita' marittima, a seguito della riduzione degli esuberi  per
effetto dei pensionamenti anticipati ed in relazione alla prospettata
trasformazione  delle compagnie nei termini sopraindicati, sentito il
consiglio del lavoro portuale,  dovra'  procedere  ad  una  immediata
revisione delle tariffe in funzione dei servizi ai quali i lavoratori
potranno essere chiamati.
  Le  nuove  tariffe,  che dovranno essere successivamente sottoposte
all'esame  della  commissione  paritetica,  non  appena   costituita,
dovranno essere trasmesse immediatamente a questo Ministero.
  La  revisione  dovra' articolarsi interamente sul costo industriale
ed entro limiti quanto mai contenuti, onde  evitare  l'insorgere  dei
fenomeni  evidenziati  nella  sentenza  e  nel  contempo  avviare  il
processo di allineamento dei costi portuali nazionali  a  quelli  dei
porti europei.
  Al  fine  di agevolare l'azione di vigilanza sul personale operante
in porto, ai lavoratori dipendenti di tutte le imprese  portuali,  ed
ai  lavoratori  delle  compagnie, l'autorita' marittima ovvero l'ente
portuale,  ove  istituito,  rilasceranno  un  apposito  tesserino  di
riconoscimento per l'accesso in porto e per l'espletamento della loro
attivita' lavorativa.
  I  predetti  lavoratori  sono infatti sottoposti al controllo ed al
potere  disciplinare  dell'autorita'  secondo  quanto  stabilito  dal
codice della navigazione e dal regolamento marittimo.
  Cio'  premesso  si invitano le autorita' marittime a dare immediata
attuazione alle direttive in rassegna ed a disporre  una  rigorosa  e
costante  vigilanza  sulle  attivita'  in  porto  onde  evitare  ogni
possibile infrazione alle norme sull'avviamento  al  lavoro  e  sulla
sicurezza dei lavoratori e della navigazione.
                                                  Il Ministro: TESINI