Sentenza della Corte di giustizia della CEE 10 dicembre 1991. Disciplina del lavoro nei porti.(GU n.179 del 31-7-1992)
Vigente al: 31-7-1992
Come e' noto, a seguito dell'ordinanza emessa in data 6 aprile 1990 dal tribunale di Genova, la Corte di giustizia della Comunita' Europea e' stata chiamata, a pronunciarsi, ai sensi dell'art. 177 del trattato CEE, sull'interpretazione degli articoli 7, 30, 85, 86 e 90 del trattato. Con sentenza emessa in data 10 dicembre 1991 la Corte ha ritenuto che "il combinato disposto dell'art. 90 n. 1 e degli articoli 30, 48 e 86 del trattato CEE osta alla normativa di uno Stato membro che conferisca ad un'impresa stabilita in questo Stato il diritto esclusivo dell'esercizio delle operazioni portuali e le imponga di servizi, per l'esecuzione di dette operazioni, di una compagnia portuale composta esclusivamente di maestranze nazionali". "Il combinato disposto degli articoli 30, 48 e 86, e dell'art. 90 del trattato attribuisce ai singoli dei diritti che i giudici nazionali devono tutelare". La Corte ha evidenziato, altresi', che l'interesse economico generale legato alle operazioni portuali non ha un carattere specifico rispetto a quello di altre attivita' della vita economica e pertanto "un'imprea o compagnia portuale che si trovi nella situazione descritta nella prima questione" non puo' essere considerata incaricata della gestione di servizi di interesse economico generale ai sensi dell'art. 90, n. 2 del trattato. La richiamata pronuncia ha posto a questo Ministero il problema della portata e dell'efficacia della sentenza stessa nel nostro ordinamento ed in particolare degli obblighi di adempimento ad essa connessi. In considerazione della complessita' del tema affrontato dalla Corte di giustizia questo Ministero ha ritenuto opportuno indire una serie di riunioni con le parti sociali per superare gli ostacoli frapposti ad un percorso comune nell'ambito delle linee tracciate dall'organo giurisdizionale comunitario. Il mancato raggiungimento di intese da parte degli operatori del settore ha implicato, ai fini di una puntuale applicazione della sentenza in oggetto, una richiesta di parere al Consiglio di Stato al fine di conoscere se questo Ministero sia tenuto a dare immediata attuazione ai contenuti della decisione, nonche' le modalita' e la portata dell'intervento amministrativo. Il Consiglio di Stato, sezione II, con parere formulato nell'adunanza del 13 maggio 1992, ha, in via pregiudiziale, riaffermato, secondo quanto stabilito dalla giurisprudenza costituzionale, che le sentenze interpretative della Corte di giustizia, pronunciate ai sensi e per gli effetti dell'art. 177 del trattato CEE, sono soggette alla "diretta applicazione". La sentenza in esame, accertando una particolare situazione di contrasto tra il diritto comunitario e il diritto interno, presenta una efficacia giuridica diretta nell'ordinamento positivo, dando luogo ad una "non applicazione" delle norme interne contrastanti con il diritto comunitario. La diretta efficacia giuridica della sentenza richiede una sostituzione delle norme interne caducate dalla decisione giurisdizionale comunitaria attraverso un rispondente ed adeguato intervento legislativo. In attesa della riforma legislativa del settore il Consiglio di Stato considera legittima e necessaria l'attuazione amministrativa della sentenza da parte di questo Ministero, titolare delle attribuzioni esecutive delle leggi in materia, al fine di eliminare ogni situazione di contrasto della norma interna con il diritto comunitario. In relazione, pertanto, agli effetti prodotti dalla sentenza sulle norme di diritto interno, il Consiglio di Stato ha espresso l'avviso che si e' determinata l'illegittimita': a) dell'art. 110, ultimo comma, del codice della navigazione, che delinea una situazione di monopolio in contrasto con gli articoli 30, 48, 86 e 90 n. 1 del trattato CEE; b) dell'art. 111, ultimo comma, del codice della navigazione, che sancisce un obbligo a carico delle imprese per operazioni portuali in contrasto con gli articoli 30, 48, 86 e 90, n. 1 del trattato CEE; c) dell'art. 152, n. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, che impone per l'iscrizione nei registri di cui all'art. 150 il possesso della cittadinanza italiana in contrasto con l'art. 48 del trattato CEE. Il Consiglio ritiene, altresi', che la sentenza in esame riverbera i propri effetti anche sull'art. 111, primo, secondo e terzo comma, del codice della navigazione, in quanto anche il regime della concessione amministrativa per l'esercizio dell'attivita' imprenditoriale deve rispondere ai principi della normativa comunitaria, evitando l'insorgere, anche di fatto, di eventuali illegittime situazioni di monopolio. L'attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 111 del codice della navigazione deve realizzare una pluralita' di concessioni in modo da garantire il libero mercato ed un sistema di effettiva concorrenza imprenditoriale. In tale contesto di concorrenza e di libero mercato anche le compagnie portuali potranno continuare a svolgere la propria attivita' nelle operazioni di carico, scarico e movimentazione delle merci, sempreche' non vengano a determinarsi quelle forme di abuso ovvero di pregiudizi nei confronti degli utenti, come evidenziate nel dispositivo della sentenza. Per l'attuazione del nuovo quadro che viene a delinearsi nel settore a seguito della pronuncia, tenute presenti le osservazione formulate dal Consiglio di Stato, si impartiscono, in via transitoria in attesa della riforma legislativa dell'ordinamento portuale, le seguenti direttive alle quali le autorita' marittime in indirizzo dovranno attenersi nell'espletamento dei compiti istituzionali di disciplina e di vigilanza sulle attivita' in porto. Questo Ministero si riserva, comunque, dopo un periodo di attuazione delle disposizioni appresso indicate, di emanare eventuali ulteriori direttive che possano agevolare la trasformazione del settore alla luce dei recenti indirizzi emersi in materia. PLURALITA' DI IMPRESE 1) Imprese portuali. Le imprese, operanti in porto in forza di licenza rilasciata ai sensi dell'art. 111 del codice della navigazione o dell'art. 201 del regolamento marittimo, nell'esercizio della attivita' imprenditoriale alla quale sono addette, potranno esercitare il diritto di autoproduzione di cui all'art. 9 della legge n. 287/90 e servirsi del personale dipendente, iscritto nei libri paga, in base alle mansioni loro assegnate. Nell'assunzione di nuovo personale le imprese portuali dovranno, a parita' di caratteristiche tecnico-professionali, accordare precedenza ai soci ed agli addetti delle compagnie e gruppi portuali, nonche' ai dipendenti degli enti portuali, riconoscendo loro il trattamento economico-normativo previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato alle imprese richiedenti. Le domande di assunzione del predetto personale dovranno essere rivolte dall'impresa concessionaria all'autorita' marittima o all'ente portuale, ove istituito, che entro 20 giorni dovra' comunicare al richiedente se vi e' o meno disponibilita'. Nei casi di mancata assunzione il personale sopraindicato potra' essere utilizzato dalle imprese attraverso l'istituto della mobilita' temporanea o del distacco mensile. Qualora il personale di cui trattasi non sia disponibile ad instaurare un rapporto di lavoro nelle due ipotesi sopra delineate, l'impresa potra' assumere il personale richiesto attraverso gli uffici di collocamento secondo le procedure in vigore, dando precedenza agli iscritti nelle liste di mobilita' dei settori in crisi di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223. E', comunque, necessario che il personale da avviare nell'espletamento delle operazioni di imbarco, sbarco e movimentazione della merce debba dare idonea garanzia e possedere una adeguata capacita' professionale ai fini della sicurezza del lavoro in porto e della navigazione. Allo scopo di assicurare l'ordinato esercizio delle operazioni portuali ed evitare la presenza in porto di imprese e personale non strettamente necessari, l'autorita' marittima o l'ente portuale, ove istituito, dovra' effettuare una attenta ricognizione delle imprese operanti nel settore, sentito il consiglio del lavoro portuale e avvalendosi, altresi', del parere dell'apposito organo consultivo paritetico di cui al successivo punto 4. Le imprese portuali, comprese le compagnie imprese, che, a seguito della ricognizione non risultino in possesso dei requisiti indicati al punto 2), dovranno alla data di scadenza e comunque non oltre il 31 dicembre 1992 adeguare le strutture organizzative ed operative alle condizioni richieste. L'eventuale inosservanza dara' luogo alla sospensione o revoca della licenza. L'atto di sospensione o di revoca dovra', comunque, essere motivato con la specifica indicazione delle ragioni di diritto e di fatto alla base della decisione, in rapporto ai dati emersi dalla ricognizione e dalla conseguente istruttoria. 2) Rilascio di nuove licenze per l'esercizio di impresa. L'autorita' marittima competente, nel rilasciare - qualora le condizioni dei traffici giustifichino la presenza di una o piu' imprese - le licenze di cui agli articoli 111 del codice della navigazione e 201 del regolamento marittimo, dovra' attenersi alle disposizioni contenute negli articoli 196 e seguenti del regolamento marittimo, accertando, a tali fini, la sussistenza nelle imprese richiedenti dei seguenti requisiti: a) possesso di capacita' tecnico-organizzativa adeguata al volume ed alla tipologia delle operazioni portuali da svolgere; b) possesso di capacita' finanziaria e di capitale adeguato alla attivita' da espletare; c) possesso di un organico di lavoratori alle dirette dipendenze dimensionato sia numericamente che professionalmente alle esigenze indicate nel programma operativo formulato dall'impresa e tale da coprire di norma la meta' del fabbisogno stabile di personale. L'autorita' marittima o l'ente portuale, laddove istituito, sentito l'organo consultivo di cui al punto 4), potra' assumere una diversa determinazione in ordine all'organico sulla base della struttura tecnico-organizzativa delle imprese richiedenti e della tipologia del traffico. All'inizio dell'attivita', che deve avvenire entro sessanta giorni dal rilascio della concessione, l'impresa dovra' dimostrare di essere in possesso dell'organico di lavoratori indicati nel programma operativo. Per le ulteriori assunzioni l'impresa dovra' attenersi a quanto previsto dal precedente punto 1); d) gestione separata delle attivita' di impresa portuale rispetto ad altre eventuali attivita' collaterali facenti parte del ciclo trasportistico, redigendo apposite relazioni contabili sia al fine di evitare di svolgere concorrenza sleale nei confronti degli altri operatori dei vari settori del ciclo stesso sia per verificare gli specifici investimenti operati nel settore rilevanti ai fini dell'esercizio dell'attivita' portuale. Ai fini del rilascio delle licenze di cui sopra non sono ammesse forme di collaborazione contrattuali o istituzionali tra imprese finalizzate ad eludere la sussistenza dei requisiti sopra indicati. Alla scadenza della concessione e comunque con cadenza annuale l'autorita' marittima e' tenuta a verificare la realizzazione delle condizioni previste nel programma operativo procedendo, in caso di ingiustificata mancata realizzazione, alla sospensione o revoca della concesione. I provvedimenti di sospensione e di revoca, come quelli concessorii o di diniego, devono essere debitamente motivati, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'autorita' amministrativa in relazione alle risultanze dell'istruttoria. E' opportuno evidenziare la necessita' di garantire una pluralita' di imprese nell'ambito dei criteri indicati nell'art. 111, comma 2, del codice della navigazione. In particolare l'autorita' marittima competente e' tenuta a valutare il dato economico del rapporto tra numero di imprese ed esigenze del traffico portuale, e il dato giuridico dell'esigenza di attuare i principi desunti dalla normativa comunitaria del libero mercato e dell'ampia concorrenza. Alle imprese, comprese le compagnie-imprese, che intendano svolgere attivita' nell'ambito dei criteri sopra indicati in un'area demaniale con proprie attrezzature, con sistemi integrati e con controllo dell'intero ciclo operativo, potranno essere dati in concessione - nei limiti ed in conformita' alle vigenti disposizioni di legge - le aree, le banchine e gli impianti portuali disponibili. Anche nel rilascio di tali concessioni l'autorita' marittima dovra' garantire, ove possibile, la presenza di una pluralita' di imprese per lo stesso settore di traffici e comunque assicurare nell'ambito portuale spazi riservati agli altri operatori non titolari di concessioni demaniali. I relativi provvedimenti di concessione dovranno essere congruamente motivati e dovranno armonizzare una pluralita' di concessioni sulla base delle esigenze del mercato, garantendo la par condicio tra le imprese. 3) Trasformazione delle compagnie in imprese. Le compagnie ed i gruppi portuali dovranno, entro la fine del corrente anno, avendo i requisiti specificati al punto 2), trasformarsi in imprese secondo i tipi societari previsti dal codice civile, mantenendo comunque la stessa denominazione, accompagnata dalla indicazione del tipo di societa' assunto. Il nuovo soggetto giuridico, che subentra alla compagnia portuale a tutti gli effetti nei rapporti patrimoniali attivi e passivi, svolgera' attivita' di impresa in regime di concorrenza con gli altri organismi operanti in porto. I lavoratori portuali, entrati a far parte unitamente agli addetti nella nuova forma societaria assunta dalla compagnia portuale, rimangono iscritti nei registri di cui all'art. 150 del regolamento marittimo sottostando cosi', in forza della permanenza nei predetti registri, alla normativa prevista per detta categoria. Qualora tale trasformazione non avvenga in toto per l'esubero di personale ovvero non sia possibile per mancanza dei requisiti richiesti, la compagnia potra' soltanto garantire l'avviamento di manodopera secondo le richieste avanzate dalle imprese interessate in relazione alle esigenze organizzative ed operative delle imprese stesse. In tale veste la compagnia non potra' assumere altro personale. Ove la compagnia si trasformi solo in parte in impresa, la gestione amministrativa dei lavoratori non entrati a far parte del nuovo organismo sara' comunque affidata alla compagnia impresa. Per una migliore organizzazione operativa del settore si pone essenziale pervenire in tempi brevissimi alla soppressione delle piccole compagnie con limitata attivita' procedendo, secondo la normativa vigente, alla fusione di compagnie viciniori onde costituire nel porto di maggior traffico un organismo in grado di svolgere una funzione imprenditoriale di rilievo. ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 4) Costi portuali - Commissione paritetica - Vigilanza. Ferme restando le disposizioni previste dal codice della navigazione e dal regolamento marittimo in ordine alla determinazione delle tariffe per le prestazioni rese dalle imprese portuali e per quanto concerne la vigilanza sull'organizzazione del lavoro, viene istituita in ciascun porto una commissione paritetica tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale e le associazioni nazionali imprenditoriali aderenti al comitato di coordinamento dell'utenza nazionale, presieduta dall'autorita' marittima. Detta commissione, oltre a svolgere compiti consultivi ai fini del rilascio e della verifica delle licenze di impresa di cui ai precedenti punti 1) e 2), avra' funzioni di programmazione in ordine alla organizzazione del lavoro in porto, alla mobilita' dei lavoratori ed in particolare all'economico ed efficiente espletamento di detta attivita'. Sara' cura dell'autorita' marittima interessata procedere con la massima sollecitudine alla costituzione di detti organismi, la cui composizione ed il cui funzionamento saranno sottoposti all'esame di questo Ministero per la relativa approvazione. Le risultanze delle determinazioni assunte dai predetti organismi in sede locale, sottoposte al vaglio di questo Ministero, saranno esaminate e valutate, alla luce della vigente normativa in materia e del diritto comunitario, al fine di attuare su scala nazionale, nell'ambito delle diverse esigenze, indirizzi uniformi di programmazione e di organizzazione e costi del lavoro portuale. L'autorita' marittima, a seguito della riduzione degli esuberi per effetto dei pensionamenti anticipati ed in relazione alla prospettata trasformazione delle compagnie nei termini sopraindicati, sentito il consiglio del lavoro portuale, dovra' procedere ad una immediata revisione delle tariffe in funzione dei servizi ai quali i lavoratori potranno essere chiamati. Le nuove tariffe, che dovranno essere successivamente sottoposte all'esame della commissione paritetica, non appena costituita, dovranno essere trasmesse immediatamente a questo Ministero. La revisione dovra' articolarsi interamente sul costo industriale ed entro limiti quanto mai contenuti, onde evitare l'insorgere dei fenomeni evidenziati nella sentenza e nel contempo avviare il processo di allineamento dei costi portuali nazionali a quelli dei porti europei. Al fine di agevolare l'azione di vigilanza sul personale operante in porto, ai lavoratori dipendenti di tutte le imprese portuali, ed ai lavoratori delle compagnie, l'autorita' marittima ovvero l'ente portuale, ove istituito, rilasceranno un apposito tesserino di riconoscimento per l'accesso in porto e per l'espletamento della loro attivita' lavorativa. I predetti lavoratori sono infatti sottoposti al controllo ed al potere disciplinare dell'autorita' secondo quanto stabilito dal codice della navigazione e dal regolamento marittimo. Cio' premesso si invitano le autorita' marittime a dare immediata attuazione alle direttive in rassegna ed a disporre una rigorosa e costante vigilanza sulle attivita' in porto onde evitare ogni possibile infrazione alle norme sull'avviamento al lavoro e sulla sicurezza dei lavoratori e della navigazione. Il Ministro: TESINI