Modificazioni alle dotazioni organiche della terza e quarta qualifica funzionale del ruolo del personale degli uffici regionali.(GU n.31 del 8-8-1992)
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Le dotazioni organiche della terza e quarta qualifica funzionale stabilite con la legge regionale 22 luglio 1991, n. 29, sono cosi' modificate: III qualifica funzionale - operatore: da 225 a 150; IV qualifica funzionale - esecutore: da 810 a 875. 2. Numero cinque dei sessanta posti istituiti con la legge regionale di cui al precedente comma nella quarta qualifica funzionale con il profilo professionale di autista meccanico, sono coperti con l'inquadramento del personale in possesso della quarta qualifica o corrispondente, in servizio in posizioni di comando alla data di entrata in vigore della presente legge, che sia altresi' in possesso dei requisiti per lo svolgimento delle relative mansioni e che ne faccia domanda. 3. In sede di prima applicazione della presente legge, alla copertura dei posti vacanti nella quarta qualifica si provvede attraverso l'inquadramento del personale di corrispondente qualifica in servizio in posizione di comando alla regione Lazio ed in possesso dei requisiti di cui al primo comma dell'articolo 6 della legge regionale 15 marzo 1990, n. 31 e che abbiano presentato domanda nei termini di cui al secondo comma del citato articolo. 4. Gli inquadramenti di cui ai commi secondo e terzo sono subordinati all'assenso degli enti di appartenenza, agli stessi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge regionale 15 marzo 1990, n. 31. La presente legge regionale sara' pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio. Roma, 19 febbraio 1992 GIGLI Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 13 febbraio 1992.