Concessione di dilazione del versamento delle entrate ai titolari dei servizi di riscossione delle province di Milano e Napoli(GU n.187 del 10-8-1992)
Con decreto ministeriale n. 1/6236 del 24 giugno 1992 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito A della provincia di Milano e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di giugno 1993, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 22.111.588.500, pari al 50% dell'importo richiesto di L. 44.223.177.000, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 44.240.428.550 iscritto a nome dei contribuenti elencati nell'istanza. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse. L'intendenza di finanza di Milano dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente. Con decreto ministeriale n. 1/6705 del 24 giugno 1992 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito B della provincia di Napoli e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di giugno 1993, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 1.349.012.500, pari al 50% dell'importo di L. 2.698.025.000, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 2.709.886.520 iscritto a nome dei contribuenti elencati nell'istanza. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse. L'intendenza di finanza di Napoli dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.