MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 5 agosto 1992 

  Emissione   di   buoni   ordinari   del   Tesoro   al  portatore  a
novantaquattro giorni.
(GU n.187 del 10-8-1992)

                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto il decreto ministeriale 31  dicembre  1991  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  3 del 4 gennaio 1992 con il quale sono state
fissate le modalita' di emissione dei buoni ordinari del  Tesoro  per
l'esercizio finanziario 1992;
                              Decreta:
  Per  il 14 agosto 1992 e' disposta l'emissione, senza l'indicazione
del prezzo base,  dei  buoni  ordinari  del  Tesoro  al  portatore  a
novantaquattro giorni con scadenza il 16 novembre 1992 fino al limite
massimo in valore nominale di lire 6.500 miliardi.
  La  spesa  per  interessi gravera' sul capitolo 4677 dello stato di
previsione  della  spesa  del  Ministero  del  tesoro  dell'esercizio
finanziario 1992.
  L'assegnazione  e  l'aggiudicazione  dei  buoni ordinari del Tesoro
avverra' con le modalita' indicate negli articoli 2, 18, 19, 20 e  21
del  decreto 31 dicembre 1991 citato nelle premesse. L'offerta di cui
alla lettera a) dell'art.  19  puo'  essere  presentata  fino  ad  un
importo massimo di 2 miliardi.
  Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura
di  5 centesimi sara' reso noto con apposito comunicato del Ministero
del tesoro.
  Il collocamento dei buoni verra'  effettuato  nei  confronti  della
Banca d'Italia, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali
di  categoria,  degli  istituti  di credito speciale e delle societa'
finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7  del  citato  decreto
ministeriale  del 31 dicembre 1991 e delle societa' d'intermediazione
mobiliare di cui all'art. 5 del medesimo decreto ministeriale.
  I  buoni  verranno  emessi  solamente  per  le  serie:  Q  (lire  1
miliardo),  R  (lire  5  miliardi), S (lire 10 miliardi) e T (lire 50
miliardi); le altre serie previste dal citato decreto ministeriale 31
dicembre  1991  saranno  utilizzate  per  le  quote  di  assegnazione
inferiori al miliardo di lire.
  Le  relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca
d'Italia, dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente
allo sportello all'uopo istituito presso  l'Amministrazione  centrale
della  Banca  d'Italia - Via Nazionale 91, Roma, entro e non oltre le
ore 12 del giorno 10 agosto 1992, con  l'osservanza  delle  modalita'
stabilite  nell'art.  9  del  citato decreto ministeriale 31 dicembre
1991.
  Il presente decreto sara' sottoposto alla registrazione della Corte
dei conti e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.
   Roma, 5 agosto 1992
                                                 Il Ministro: BARUCCI
Registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 1992
Registro n. 30 Tesoro, foglio n. 356