MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 6 agosto 1992 

  Modificazione al decreto ministeriale 24 giugno 1992 riguardante la
ripresa della riscossione e le modalita' di versamento delle ritenute
alla fonte la cui corresponsione e' stata  sospesa  dall'art.  3  del
decreto-legge  22  novembre  1991,  n. 369, convertito dalla legge 22
gennaio 1992, n. 17.
(GU n.189 del 12-8-1992)

                      IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n.  602,  recante  disposizioni  sulla  riscossione delle imposte sui
redditi;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28  gennaio  1988,
n. 43, che ha istituito il Servizio centrale della riscossione;
  Visto  il  decreto-legge  22 novembre 1991, n. 369, convertito, con
modificazioni, nella legge 22 gennaio 1992, n. 17, con cui  e'  stata
disposta,  tra  l'altro,  la  sospensione  dal 24 novembre 1991 al 31
maggio 1992 dei termini per il versamento delle  ritenute  effettuate
sui  redditi  di lavoro dipendente e su quelli ad essi assimilati nei
confronti dei soggetti esercenti attivita' commerciale e  artigianale
aventi  domicilio  fiscale  nelle province di Trieste e Gorizia e nei
comuni della provincia di Udine compresi nell'allegato A  all'accordo
tra Italia e Jugoslavia di cui alla legge 5 marzo 1985, n. 129;
  Visto  il  decreto  ministeriale  24  giugno 1992, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 152,  del  30  giugno  1992,
riguardante:  "Modalita'  di  recupero  delle ritenute alla fonte non
versate per  effetto  della  sospensione  dei  termini  disposta  con
decreto-legge  22  novembre  1991,  n. 369, convertito dalla legge 22
gennaio 1992, n. 17,  concernente  provvidenze  per  le  province  di
Trieste,  Gorizia  ed  alcuni comuni della provincia di Udine colpiti
dagli effetti della crisi politico-istituzionale jugoslava";
  Ritenuta  la  necessita'  di  dover  diversamente  disciplinare  il
versamento  delle  ritenute  relative  all'anno  1991,  allo scopo di
consentire  una  migliore  gestione  dei  controlli  sui  modelli  di
dichiarazione 770 relativi ai periodi d'imposta 1991 e 1992;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il  secondo  periodo dell'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale
24 giugno 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 giugno  e'
sostituito  dal  seguente:  "Con  la  prima  e la seconda rata devono
essere, rispettivamente, corrisposte le ritenute operate nel mese  di
novembre  e  di  dicembre  1991,  mentre  con le ultime quattro rate,
ciascuna  di  uguale  importo,  dovra'  essere  versato   l'ammontare
complessivo delle ritenute operate da gennaio ad aprile 1992, nonche'
quelle che comunque andavano versate nel successivo mese di maggio".
  Il  presente  decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 6 agosto 1992
                                                   Il Ministro: GORIA