MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 7 agosto 1992 

  Interventi urgenti intesi ad assicurare l'immediato rispristino dei
collegamenti tra l'autostrada Salerno-Reggio Calabria ed i  territori
di Pizzo Calabro e delle Serre. (Ordinanza n.  2303/FPC).
(GU n.192 del 17-8-1992)

                  IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto l'art. 5, comma 3, della legge  24  febbraio  1992,  n.  225,
istitutiva del Servizio nazionale di protezione civile;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 luglio
1992  con  cui  l'on.  Ministro per il coordinamento della protezione
civile e' stato delegato ad esercitare le funzioni di  coordinamento,
di  indirizzo,  di promozione di iniziative, anche normative, nonche'
ogni altra funzione ed attivita' attribuite  allo  stesso  Presidente
del  Consiglio dei Ministri dalla sopracitata legge 24 febbraio 1992,
n. 225;
  Visto il fax n. 2670/GAB in data 22 luglio 1992  con  il  quale  il
prefetto  di  Catanzaro segnala il verificarsi di gravi lesioni a due
arcate del ponte sul fiume Angitola a causa  delle  quali  ha  dovuto
disporre  la  limitazione  di  traffico  sulla  s.s.  n.  18 "Tirrena
inferiore", con l'impiego anche di personale di Polizia e rappresenta
la possibilita' della totale chiusura  al  transito  con  conseguente
interruzioni  dei collegamenti anche di emergenza tra l'autostrada ed
il comprensorio del Vibonese e delle Serre;
  Considerato che  l'A.N.A.S.,  come  indicato  alla  prefettura  con
lettere  n.  27331  del  20 luglio 1992 e n. 27331/ bis del 28 luglio
1992, ha predisposto:
   un intervento provvisorio di somma urgenza ai sensi  dell'art.  70
del  regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, mediante la costruzione di
una pista a monte del ponte Angitola  per  la  cui  realizzazione  e'
previsto un tempo di 60 giorni;
   un  intervento  definitivo  mediante  la costruzione di un ponte a
travata in c.a.p. a 5 luci da m  33  in  un  tempo  previsto  di  180
giorni;
  Visto  il  fax  n.  2670, con il quale il prefetto di Catanzaro, al
fine di  consentire  l'immediata  tempestiva  esecuzione  dei  lavori
previsti  dall'A.N.A.S., onde impedire situazioni pregiudizievoli per
l'incolumita' pubblica e privata e per garantire il pieno  ripristino
della   viabilita',   rappresenta   la   necessita'   di   consentire
l'esecuzione degli interventi programmati  in  deroga  alla  seguente
normativa: decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616,  articoli  81,  82  e  83; decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8  agosto  1985,  n.  431;
legge 29 giugno 1939, n. 1497;
  Considerato  che  il  ridotto  transito  sul  ponte  Angitola ed il
pericolo  di  una  totale  chiusura  al  transito,  con   conseguente
interruzione  dei collegamenti anche di emergenza tra l'autostrada A3
ed il  vasto  comprensorio  del  Vibonese  e  delle  Serre  determina
condizioni  di  estrema urgenza che rendono necessario provvedere con
procedure urgenti alla costruzione alla pista provvisoria  progettata
dall'A.N.A.S.;
  Considerato  che  l'A.N.A.S.  ha  dichiarato  di  somma  urgenza  i
predetti lavori, ai sensi del citato art. 70  del  regio  decreto  n.
350/1985,  determinando  in giorni 60 il tempo necessario per la loro
esecuzione;
  Ritenuto,  pertanto, che sussista la necessita', per le motivazioni
in precedenza indicate, di avvalersi dei poteri di  cui  all'art.  5,
comma  3,  della  sopracitata  legge  24  febbraio  1992, n. 225, per
consentire  l'attuazione   dei   lavori   in   deroga   limitatamente
all'intervento provvisorio di somma urgenza;
  Avvalendosi  dei  poteri  conferitigli  ed in deroga al decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, articoli 81, 82 e
83;  decreto-legge  27  giugno  1985,   n.   312,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  8  agosto 1985, n. 431; legge 29 giugno
1939, n. 1497;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1. L'A.N.A.S. - compartimento di Catanzaro -  e'  autorizzata  alla
costruzione  della  pista provvisoria a monte del ponte Angitola sito
al Km 422+800 della s.s. n. 18, da realizzarsi entro  il  termine  di
sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.
  2.  L'A.N.A.S.  e',  altresi',  tenuta a presentare al Dipartimento
della protezione civile relazioni mensili in ordine  alla  esecuzione
delle opere.
   3.  Per la esecuzione dell'intervento di cui al precedente comma 1
l'A.N.A.S. puo' operare anche  in  deroga  alla  normativa  seguente:
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24  luglio 1977, n. 616,
articoli  81,  82  e  83;  decreto-legge  27  giugno  1985,  n.  312,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 8 agosto 1985, n. 431;
legge 29 giugno 1939, n. 1497, ma con il rispetto di quanto  previsto
dall'art.  3,  comma  6, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la
tutela ed il risanamento del territorio.
  4. L'A.N.A.S. e' altresi' impegnata, nel rispetto  della  normativa
vigente  alla  costruzione della variante definitiva entro il termine
di un anno dalla data  di  pubblicazione  della  presente  ordinanza,
nonche'  a ripristinare nello stato attuale la situazione dei terreni
di sedime occupati dalle opere della variante provvisoria.
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della  Repubblica  italiana, e comunicata al Presidente del Consiglio
dei Ministri.
   Roma, 7 agosto 1992
                                               Il Ministro: FACCHIANO