Modificazione al disciplinare di produzione dei vini D.O.C. "Moscato di Pantelleria naturale" o "Moscato di Pantelleria" e "Moscato passito di Pantelleria" o "Passito di Pantelleria".(GU n.195 del 20-8-1992)
IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1971 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini "Moscato di Pantelleria naturale" o "Moscato di Pantelleria" e "Moscato passito di Pantelleria" o "Passito di Pantelleria" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la modifica del valore minimo dell'estratto secco netto previsto dagli articoli 5 e 9 del disciplinare di produzione per le varie tipologie del vino di cui trattasi; Visto l'art. 10 del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata in questione che prevede la facolta' del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di modificare con proprio decreto il limite minimo dell'estratto secco netto; Visto il parere espresso, a seguito di specifica sperimentazione, dall'istituto sperimentale per l'enologia di Asti; Ritenuta l'opportunita', in relazione alla salvaguardia delle condizioni tradizionali ed alle esigenze tecniche di elaborazione del vino in discorso, di accogliere parzialmente la richiesta degli interessati; Decreta: Articolo unico Il limite minimo dell'estratto secco netto del vino a denominazione di origine controllata "Moscato di Pantelleria naturale" liquoroso previsto nella misura di 22 g/l dall'art. 5 del disciplinare di produzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1971, e' modificato nella misura di 20 g/l. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 11 agosto 1992 Il Ministro: FONTANA