Modificazioni ed integrazioni al regolamento disciplinante l'esercizio delle attivita' di intermediazione mobiliare. (Deliberazione n. 6427).(GU n.195 del 20-8-1992)
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni; Vista la legge 2 gennaio 1991, n. 1; Vista la propria delibera del 2 luglio 1991, n. 5387, con cui e' stato approvato il regolamento disciplinante l'esercizio delle attivita' di intermediazione mobiliare; Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, di attuazione delle direttive n. 85/611/CEE e n. 88/220/CEE relative agli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari operanti in forma di societa' di investimento a capitale variabile; Ritenuta la necessita' di modificare la propria delibera n. 5387 del 2 luglio 1991 di adozione del regolamento disciplinante l'esercizio delle attivita' di intermediazione mobiliare; Vista la nota n. 208775 del 12 agosto 1992 con la quale la Banca d'Italia ha manifestato la propria intesa in ordine alle modificazioni da apportare alla suddetta delibera n. 5387/1991; Delibera: Il regolamento disciplinante l'esercizio delle attivita' di intermediazione mobiliare adottato con delibera n. 5387 del 2 luglio 1991 e' modificato come segue: all'art. 1, comma 2, lettera d), dopo le parole "societa' di gestione di fondi comuni di investimento di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 77", sono aggiunte le seguenti "ed alle societa' di investimento a capitale variabile di cui al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84"; all'art. 1, comma 2, lettera e), dopo le parole "societa' di gestione di fondi comuni di investimento di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 77", sono aggiunte le seguenti "ed alle societa' di investimento a capitale variabile di cui al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84"; all'art. 2, comma 1, dopo la lettera h), e' aggiunta la seguente: "h- bis) 'SICAV' designa le societa' di investimento a capitale variabile di cui al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84"; all'art. 13, comma 2, dopo le parole "societa' di gestione di fondi comuni di investimento di cui alla legge n. 77/1983", sono aggiunte le seguenti "le societa' di investimento a capitale variabile di cui al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84"; all'art. 32, comma 4, dopo le parole "o da societa' di gestione", sono aggiunte le seguenti "o da SICAV"; all'art. 33, comma 1, lettera d), dopo le parole "di quote di fondi comuni di investimento di cui alla legge n. 77/1983", sono aggiunte le seguenti "di azioni di societa' di investimento a capitale variabile di cui al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84"; la rubrica del titolo III e' sostituita dalla seguente "Regole di comportamento relative alle societa' di gestione di fondi comuni di investimento di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 77, ed alle societa' di investimento a capitale variabile di cui al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84"; all'art. 41, nella rubrica sono aggiunte le parole "e societa' di investimento a capitale variabile" e, al comma 1, dopo le parole "societa' di gestione", sono aggiunte le seguenti "ed alle SICAV"; all'art. 42, comma 1, dopo le parole "societa' di gestione", sono aggiunte le seguenti "e le SICAV"; l'art. 43 e' sostituito dal seguente; "1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 3, comma 1, ultimo periodo, e 4, comma 1, della legge n. 77/1983, le societa' di gestione non effettuano transazioni con frequenza che non appaia necessaria in relazione agli obiettivi del fondo o della SICAV che abbia delegato loro poteri di gestione ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84. E' in ogni caso vietata alle societa' di gestione la moltiplicazione delle transazioni senza presumibile vantaggio per il fondo o per la SICAV che abbia delegato loro poteri di gestione ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84. 2. Le SICAV non effettuano transazioni con frequenza che non appaia necessaria in relazione ai propri obiettivi di investimento. E' in ogni caso vietata la moltiplicazione delle transazioni senza presumibile vantaggio per il patrimonio delle SICAV"; L'art. 44, comma 1, e' sostituito dal seguente: "1. Le societa' di gestione comunicano alla Consob le operazioni effettuate nell'attivita' di gestione dei fondi o delle SICAV che abbiano delegato loro poteri di gestione ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, aventi ad oggetto valori mobiliari emessi da soggetti appartenenti al gruppo cui appartiene la stessa societa' di gestione, ovvero valori mobiliari oggetto dell'attivita' di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), della legge n. 1/1991, svolta dai medesimi soggetti. Le SICAV comunicano alla Consob le operazioni aventi ad oggetto valori mobiliari emessi da soggetti appartenenti al gruppo cui appartiene la stessa SICAV, ovvero valori mobiliari oggetto dell'attivita' di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), della legge n. 1/1991, svolta dai medesimi soggetti"; la rubrica dell'art. 45 e' sostituita dalla seguente "Pubblicita' delle sanzioni comminate alle societa' di gestione, alle SICAV, nonche' agli amministratori e ai direttori generali delle stesse"; la rubrica del titolo V e' sostituita dalla seguente "Protocolli di autonomia gestionale delle societa' di intermediazione mobiliare, delle societa' fiduciarie, delle societa' di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare e delle societa' di investimento a capitale variabile"; all'art. 51, comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: " a) i soggetti individuati ai sensi del primo periodo del comma 1 e del comma 2 dell'art. 4 della legge n. 1/1991, del comma 1 dell'art. 17 della medesima legge n. 1/1991, nonche' i soggetti indicati all'art. 5, comma 6, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84"; all'art. 51, comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: " b) i soggetti che, in virtu' della partecipazione in via diretta o per interposta persona o per il tramite di societa' fiduciaria o di societa' controllata ovvero in virtu' di particolari vincoli o accordi, o comunque a norma dell'art. 27, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, esercitano il controllo di una societa' di intermediazione mobiliare, o di una societa' fiduciaria di cui al comma 2 dell'art. 17 della legge n. 1/1991, o di una societa' di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 77, ovvero detengono in una SICAV una posizione rilevante ai sensi dei commi 9, 10 e 11 dell'art. 5 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84"; all'art. 51, comma 2, e' soppressa la parola "controllanti"; all'art. 52, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: "3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai soggetti che detengono in una SICAV una posizione rilevante ai sensi dei commi 9, 10 e 11 dell'art. 5 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84". La presente delibera sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino della Consob ed entrera' in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 agosto 1992 Il presidente: BERLANDA