COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

DELIBERAZIONE 12 agosto 1992 

  Modificazioni   ed   integrazioni   al   regolamento  disciplinante
l'esercizio   delle   attivita'   di    intermediazione    mobiliare.
(Deliberazione n. 6427).
(GU n.195 del 20-8-1992)

                      LA COMMISSIONE NAZIONALE
                     PER LE SOCIETA' E LA BORSA
  Vista   la   legge   7   giugno  1974,  n.  216,  e  le  successive
modificazioni;
  Vista la legge 2 gennaio 1991, n. 1;
  Vista la propria delibera del 2 luglio 1991, n. 5387,  con  cui  e'
stato   approvato  il  regolamento  disciplinante  l'esercizio  delle
attivita' di intermediazione mobiliare;
  Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, di  attuazione
delle direttive n. 85/611/CEE e n. 88/220/CEE relative agli organismi
di  investimento  collettivo in valori mobiliari operanti in forma di
societa' di investimento a capitale variabile;
  Ritenuta la necessita' di modificare la propria  delibera  n.  5387
del   2   luglio  1991  di  adozione  del  regolamento  disciplinante
l'esercizio delle attivita' di intermediazione mobiliare;
  Vista la nota n. 208775 del 12 agosto 1992 con la  quale  la  Banca
d'Italia   ha   manifestato   la   propria   intesa  in  ordine  alle
modificazioni da apportare alla suddetta delibera n. 5387/1991;
                              Delibera:
  Il  regolamento  disciplinante  l'esercizio  delle   attivita'   di
intermediazione  mobiliare adottato con delibera n. 5387 del 2 luglio
1991 e' modificato come segue:
   all'art. 1, comma 2, lettera  d),  dopo  le  parole  "societa'  di
gestione  di  fondi comuni di investimento di cui alla legge 23 marzo
1983, n.  77",  sono  aggiunte  le  seguenti  "ed  alle  societa'  di
investimento  a  capitale  variabile di cui al decreto legislativo 25
gennaio 1992, n. 84";
   all'art. 1, comma 2, lettera  e),  dopo  le  parole  "societa'  di
gestione  di  fondi comuni di investimento di cui alla legge 23 marzo
1983, n.  77",  sono  aggiunte  le  seguenti  "ed  alle  societa'  di
investimento  a  capitale  variabile di cui al decreto legislativo 25
gennaio 1992, n. 84";
   all'art. 2, comma 1, dopo la lettera h), e' aggiunta la seguente:
    "h- bis) 'SICAV' designa le societa' di investimento  a  capitale
variabile di cui al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84";
   all'art.  13,  comma  2,  dopo  le parole "societa' di gestione di
fondi comuni di investimento di cui  alla  legge  n.  77/1983",  sono
aggiunte   le  seguenti  "le  societa'  di  investimento  a  capitale
variabile di cui al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84";
   all'art. 32, comma 4, dopo le parole "o da societa' di  gestione",
sono aggiunte le seguenti "o da SICAV";
   all'art.  33,  comma  1,  lettera  d), dopo le parole "di quote di
fondi comuni di investimento di cui  alla  legge  n.  77/1983",  sono
aggiunte  le  seguenti  "di  azioni  di  societa'  di  investimento a
capitale variabile di cui al decreto legislativo 25 gennaio 1992,  n.
84";
   la  rubrica del titolo III e' sostituita dalla seguente "Regole di
comportamento relative alle societa' di gestione di fondi  comuni  di
investimento di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 77, ed alle societa'
di investimento a capitale variabile di cui al decreto legislativo 25
gennaio 1992, n. 84";
   all'art.  41, nella rubrica sono aggiunte le parole "e societa' di
investimento a capitale variabile" e, al  comma  1,  dopo  le  parole
"societa' di gestione", sono aggiunte le seguenti "ed alle SICAV";
   all'art.  42, comma 1, dopo le parole "societa' di gestione", sono
aggiunte le seguenti "e le SICAV";
   l'art. 43 e' sostituito dal seguente;
  "1. Fermo restando quanto disposto dall'art.  3,  comma  1,  ultimo
periodo,  e  4,  comma  1,  della  legge  n.  77/1983, le societa' di
gestione non effettuano transazioni  con  frequenza  che  non  appaia
necessaria  in  relazione  agli obiettivi del fondo o della SICAV che
abbia delegato loro poteri di gestione ai sensi dell'art. 7, comma 4,
del decreto legislativo 25 gennaio 1992,  n.  84.  E'  in  ogni  caso
vietata   alle   societa'   di   gestione  la  moltiplicazione  delle
transazioni senza presumibile vantaggio per il fondo o per  la  SICAV
che  abbia  delegato  loro  poteri  di gestione ai sensi dell'art. 7,
comma 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84.
  2. Le SICAV non effettuano transazioni con frequenza che non appaia
necessaria in relazione ai propri obiettivi di  investimento.  E'  in
ogni   caso   vietata  la  moltiplicazione  delle  transazioni  senza
presumibile vantaggio per il patrimonio delle SICAV";
   L'art. 44, comma 1, e' sostituito dal seguente:
  "1. Le societa' di gestione comunicano alla  Consob  le  operazioni
effettuate  nell'attivita'  di  gestione  dei fondi o delle SICAV che
abbiano delegato loro poteri di gestione ai sensi dell'art. 7,  comma
4,  del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, aventi ad oggetto
valori mobiliari  emessi  da  soggetti  appartenenti  al  gruppo  cui
appartiene  la  stessa  societa' di gestione, ovvero valori mobiliari
oggetto dell'attivita' di cui all'art. 1, comma 1, lettera b),  della
legge  n.  1/1991, svolta dai medesimi soggetti.  Le SICAV comunicano
alla Consob le operazioni aventi ad oggetto valori  mobiliari  emessi
da  soggetti  appartenenti  al gruppo cui appartiene la stessa SICAV,
ovvero valori mobiliari oggetto dell'attivita'  di  cui  all'art.  1,
comma  1,  lettera  b),  della legge n.   1/1991, svolta dai medesimi
soggetti";
   la rubrica dell'art. 45 e' sostituita dalla seguente  "Pubblicita'
delle  sanzioni  comminate  alle  societa'  di  gestione, alle SICAV,
nonche' agli amministratori e ai direttori generali delle stesse";
   la rubrica del titolo V e' sostituita dalla  seguente  "Protocolli
di  autonomia gestionale delle societa' di intermediazione mobiliare,
delle societa' fiduciarie, delle societa' di gestione di fondi comuni
di investimento mobiliare e delle societa' di investimento a capitale
variabile";
   all'art. 51, comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
    " a) i soggetti individuati ai sensi del primo periodo del  comma
1  e  del  comma  2  dell'art.  4  della legge n. 1/1991, del comma 1
dell'art. 17 della medesima  legge  n.  1/1991,  nonche'  i  soggetti
indicati  all'art.  5,  comma  6,  del decreto legislativo 25 gennaio
1992, n. 84";
   all'art. 51, comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
    " b) i soggetti  che,  in  virtu'  della  partecipazione  in  via
diretta  o  per  interposta  persona  o  per  il  tramite di societa'
fiduciaria o di societa' controllata ovvero in virtu' di  particolari
vincoli  o  accordi,  o comunque a norma dell'art. 27, comma 2, della
legge 10 ottobre  1990,  n.  287,  esercitano  il  controllo  di  una
societa'  di  intermediazione mobiliare, o di una societa' fiduciaria
di  cui  al  comma  2  dell'art.  17  della legge n. 1/1991, o di una
societa' di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare di cui
alla legge 23 marzo 1983, n. 77, ovvero detengono in  una  SICAV  una
posizione  rilevante  ai  sensi  dei commi 9, 10 e 11 dell'art. 5 del
decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84";
   all'art. 51, comma 2, e' soppressa la parola "controllanti";
   all'art. 52, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
  "3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2  si  applicano  anche  ai
soggetti  che detengono in una SICAV una posizione rilevante ai sensi
dei commi 9, 10 e 11 dell'art. 5 del decreto legislativo  25  gennaio
1992, n. 84".
  La  presente  delibera  sara'  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica e nel Bollettino della Consob ed entrera' in  vigore
il  quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 12 agosto 1992
                                              Il presidente: BERLANDA