UNIVERSITA' DI TORINO

DECRETO RETTORALE 27 agosto 1991 

  Modificazione allo statuto dell'Universita'.
(GU n.196 del 21-8-1992)

                             IL RETTORE
  Visto  lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino, approvato
con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, e  modificato  con  regio
decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935,  n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982,  n.
162;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista  la  proposta  di modifica di statuto formulata dal consiglio
della  facolta'  di  medicina  e  chirurgia  nella  riunione  del  26
settembre 1990;
  Visto  il  parere  favorevole  espresso dal senato accademico nella
riunione del 21 gennaio 1991 e dal consiglio di amministrazione nella
riunione del 13 febbraio 1991;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  la  nuova
modifica  proposta  in  deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933,  n.  1592,  per  i
motivi   esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi  accademici
dell'Universita' di Torino;
  Visto il parere favorevole  espresso  dal  Consiglio  universitario
nazionale nell'adunanza dell'11 maggio 1991;
                              Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Torino approvato e
modificato con i decreti indicati nelle  premesse,  e'  ulteriormente
modificato come appresso:
                           Articolo unico
  Dopo   l'art.   330,   ultimo   dello   statuto   della  scuola  di
specializzazione  in  patologia  clinica   e   con   il   conseguente
spostamento   della  numerazione  degli  articoli  successivi,  viene
aggiunto il seguente nuovo articolo relativo alla scuola in oggetto:
  Art.  331.  -  Coloro  che  sono  in  possesso   del   diploma   di
specializzazione   in   patologia  clinica  -  indirizzo  generale  e
direttivo  possono  essere  iscritti   al   terzo   anno   di   corso
dell'indirizzo immunoematologico, e viceversa, nell'ambito del totale
dei  posti  disponibili  nei  cinque  anni  e  dopo  aver superato il
regolare concorso di ammissione.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Torino, 27 agosto 1991
                                                 Il rettore: DIANZANI