MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 8 aprile 1992 

  Approvazione del coefficiente unitario di tassazione  di  terminale
per l'anno 1992 sui voli nazionali ed i voli internazionali.
(GU n.196 del 21-8-1992)

                      IL MINISTRO DEI TRASPORTI
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DEL TESORO
                               SENTITO
                      IL MINISTRO DELLA DIFESA
  Vista la legge 5 maggio 1989, n. 160;
  Considerato che ai sensi dell'art.  5,  punto  4,  della  legge  n.
160/1989  occorre  determinare il coefficiente unitario di tassazione
di terminale  per  l'anno  1992  dividendo  il  costo  che  l'Azienda
autonoma di assistenza al volo prevede di sostenere per tale anno per
fornire  i  servizi  di  assistenza  di terminale nel complesso degli
aeroporti nei quali si sviluppa singolarmente un traffico  in  unita'
di  servizio  non  inferiore  all'1,5%  del  totale  delle  unita' di
servizio fornite dall'Azienda nell'intera rete aeroportuale,  per  il
numero  totale  delle  unita' di servizio di terminale che si prevede
saranno prodotte;
  Visto l'art. 5, comma 1, della legge n. 385 del 15 dicembre 1990;
  Considerato che in base ai dati forniti  dall'Azienda  autonoma  di
assistenza  al  volo per il traffico aereo generale e' previsto in L.
111.253.522.185 il costo complessivo  per  il  1992  dei  servizi  di
terminale negli aeroporti suddetti;
  Considerato  altresi'  che  il  numero  complessivo delle unita' di
servizio di terminale previste per l'anno 1992 e' pari a 38.113.573;
  Vista la delibera n. 234 adottata dal consiglio di  amministrazione
dell'Azienda  autonoma  di  assistenza  al  volo  nella seduta del 28
novembre 1991 con la quale viene proposta la misura del  coefficiente
unitario  di  tassazione  di  terminale  per  l'anno  1992  ai  sensi
dell'art. 5 della legge n. 160/1989;
  Considerato che ai sensi dell'art.  5,  punto  7,  della  legge  n.
160/1989  per l'anno 1992 deve essere assicurata la copertura del 90%
del costo dei servizi di assistenza di  terminale  determinato  cosi'
come previsto al punto 4 del citato art. 5;
  Considerato  che  ai  sensi  dell'art.  5,  punto 5, della legge n.
160/1989 per i soli voli nazionali la tassa di terminale  si  applica
nella misura ridotta del 50%;
                              Decreta:
  Ai  sensi  dell'art. 5, punto 9, della legge 5 maggio 1989, n. 160,
e' approvato il coefficiente unitario di tassazione di terminale  per
l'anno 1992 in L. 2.627 da ridurre del 50% per i soli voli nazionali.
  Il  presente decreto entrera' in vigore due mesi dopo la data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 8 aprile 1992
                                            Il Ministro dei trasporti
                                                     BERNINI
Il Ministro del tesoro
        CARLI
Registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 1992
Registro n. 7 Trasporti, foglio n. 240