Tasso di interesse applicabile al pagamento differito dei diritti doganali di importazione.(GU n.197 del 22-8-1992)
IL MINISTRO DELLE FINANZE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come modificato dall'art. 3-quinquies della legge 14 agosto 1974, n. 346, concernente il pagamento differito dei diritti doganali; Visto l'art. 4, punto 2, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, con la legge 12 luglio 1991, n. 202, con il quale, per il pagamento differito effettuato oltre il periodo di giorni sette, relativamente ai diritti doganali concernenti la fiscalita' interna, e di giorni trenta, relativamente alle sovrimposte di confine, ai dazi, ai prelievi e alle altre imposizioni previste dai regolamenti comunitari, si rende applicabile un interesse fissato semestralmente con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sulla base del rendimento netto dei buoni ordinari del Tesoro a tre mesi; Atteso che occorre stabilire il saggio d'interesse con decorrenza 13 gennaio 1992; Sentita la Banca d'Italia; Decreta: Art. 1. 1. Ai sensi dell'art. 4, punto 2, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, con legge 12 luglio 1991, n. 202, dal 13 gennaio 1992 il saggio d'interesse per il pagamento differito, effettuato oltre il periodo di giorni sette, relativamente ai diritti doganali concernenti la fiscalita' interna, e di giorni trenta, relativamente alle sovrimposte di confine, ai dazi, ai prelievi e alle altre imposizioni previste dai regolamenti comunitari, e' stabilito nella misura del 10,82 per cento annuo. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 giugno 1992 Il Ministro delle finanze FORMICA Il Ministro del tesoro CARLI