REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 24 febbraio 1992, n. 21 

  Proroga del termine di cui all'articolo 58 della legge regionale 31
dicembre  1987,  n.  64  concernente:  "Norme  per  l'autorizzazione,
vigilanza e le convenzioni con le case di cura private".
(GU n.33 del 29-8-1992)

la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. Il termine del 31 dicembre 1989 di cui  all'articolo  58  della
legge  regionale  31  dicembre  1987,  n. 64, concernente: "Norme per
l'autorizzazione la vigilanza e le convenzioni con le  case  di  cura
private" e' prorogato al 31 dicembre l992.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.
    Roma, 24 febbraio 1992
 
                                GIGLI
 
   Il  visto  del  Commissariato  del  Governo si intende apposto per
decorso del termine di legge, ai sensi dell'art. 11  della  legge  10
febbraio  1953,  n.  62  e  dell'art.  31 dello statuto della regione
Lazio.