Proroga del termine per l'attivita' di assistenza domiciliare e dei servizi tutelari previsto al terzo comma dell'art. 10 della legge regionale 12 settembre 1986, n. 42.(GU n.33 del 29-8-1992)
la seguente legge: Art. 1. 1. Il termine di cui al terzo comma dell'art. 10 della legge regionale 12 settembre 1986, n. 42, concernente: "Disciplina per la formazione degli assistenti domiciliari dei servizi tutelari", introdotto con la legge regionale 5 marzo 1990, n. 24, cosi' come modificato dalla legge regionale 21 marzo 1991, n. 12, e' prorogato al 31 dicembre 1992. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lazio. Roma, 25 marzo 1992 GIGLI Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 14 marzo 1992.