MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 27 agosto 1992 

  Tasso di riferimento da applicare, nel mese di settembre 1992, alle
operazioni di credito per i settori  dell'industria,  del  commercio,
dell'industria e dell'artigianato tessili, dell'editoria e delle zone
sinistrate dalla catastrofe del Vajont (settore industriale).
(GU n.204 del 31-8-1992)

                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  novembre  1976,
n.  902,  recante  norme  per  la disciplina del credito agevolato al
settore industriale e la  legge  12  agosto  1977,  n.  675,  recante
provvedimenti  per  il  coordinamento  della politica industriale, la
ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;
  Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, recante provvidenze per  le
operazioni   di   credito   agevolato   a   favore  delle  iniziative
commerciali;
  Vista la legge 1 dicembre 1971, n.  1101,  recante  norme  per  la
ristrutturazione,  riorganizzazione  e riconversione dell'industria e
dell'artigianato tessili e l'art. 9 della legge  8  agosto  1972,  n.
464,  che  estende  anche  alle imprese non tessili le provvidenze di
carattere creditizio di cui alla medesima legge n.  1101;
  Viste le leggi 4 giugno 1975, n. 172, 5 agosto 1981, n.  416  e  25
febbraio 1987, n. 67, recanti provvidenze per l'editoria;
  Vista  la  legge  4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata
dalla legge 31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze  a  favore
delle  zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963
(settore industriale);
  Vista la legge 22 marzo 1971, n. 184, concernente interventi per la
ristrutturazione e la riconversione di imprese industriali;
  Visti i decreti n. 199213 e 199214 del 19 marzo 1977, n. 199431 del
31 marzo 1977, n. 199549 del 12 aprile 1977, n. 187347 del 13  aprile
1977,  come  risultano  modificati  dai  decreti  del 5 giugno 1981 e
dell'8 agosto 1986, nonche' i decreti del 23 dicembre 1986 e  del  14
agosto  1987  recanti  norme  per  la  determinazione  del  tasso  di
riferimento  da  applicare  alle  operazioni  di  credito   agevolato
previste dalle disposizioni legislative di cui sopra;
  Visto  il  proprio  decreto  del  21  dicembre 1991 con il quale la
commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti  di  credito
per  gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato previste
dalle leggi citate in premessa e' stata  fissata,  per  l'anno  1992,
nella misura dell'1 per cento;
  Visto  il  proprio  decreto  del  29  luglio 1992, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  181  del  3  agosto
1992,  con il quale e' stato fissato nella misura del 13,60 per cento
il tasso di riferimento per il mese di agosto 1992;
  Vista la comunicazione con la quale  la  Banca  d'Italia,  ai  fini
della  determinazione  del  tasso  di  riferimento  per  il  mese  di
settembre 1992, ha reso noto che il costo medio della  provvista  dei
fondi e' pari al 13,05 per cento;
  Ritenuta  valida  la  predetta  comunicazione  e dovendosi, quindi,
provvedere in merito;
                              Decreta:
  Il  costo  medio  della  provvista  dei  fondi  per  le  operazioni
creditizie previste dalle norme indicate in premessa e' pari al 13,05
per cento.
  In  conseguenza,  tenuto  conto  della  commissione onnicomprensiva
dell'1 per cento, il tasso di riferimento per il  mese  di  settembre
1992 e' pari al 14,05 per cento.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 27 agosto 1992
                                                 Il Ministro: BARUCCI