MINISTERO DEL TESORO

COMUNICATO

      Approvazione del progetto di ristrutturazione presentato
        dalla Cassa di risparmio della provincia dell'Aquila
(GU n.207 del 3-9-1992)

   Con  decreto  ministeriale  12  agosto 1992 e' stato approvato, ai
sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 30  luglio  1990,  n.  218  e
dell'art.  3,  commi  1,  3  e 5, del decreto legislativo 20 novembre
1990, n. 356, il progetto presentato dalla Cassa di  risparmio  della
provincia dell'Aquila che prevede:
    il conferimento, previo scorporo, della propria azienda bancaria,
compreso  il  credito  pignoratizio  e ad eccezione di disponibilita'
liquide per lire 300 milioni, in una costituenda societa'  denominata
"Carispaq  -  Cassa di risparmio della provincia dell'Aquila S.p.a.",
in breve "Carispaq S.p.a.";
    la costituzione della societa' per azioni "Carispaq  -  Cassa  di
risparmio  della  provincia  dell'Aquila  S.p.a.",  con  un  capitale
sociale iniziale di lire 40 miliardi;
    l'adozione  di  un  nuovo  statuto  da  parte  della   fondazione
conferente,  che  assumera'  la denominazione di "Fondazione Cassa di
risparmio della provincia dell'Aquila" e sara' inizialmente  titolare
dell'intero pacchetto azionario della societa' bancaria conferitaria;
    l'adozione  dello  statuto  della  "Carispaq - Cassa di risparmio
della  provincia   dell'Aquila   S.p.a.",   abilitata   all'esercizio
dell'attivita' bancaria;
    l'aumento  del  capitale  sociale  della  "Carispaq  -  Cassa  di
risparmio della provincia dell'Aquila S.p.a.", e la relativa modifica
statutaria, per nominali lire 10 miliardi,  che  verra'  sottoscritto
previa  rinunzia al diritto di opzione da parte della Fondazione, dal
"Banco di Santo Spirito S.p.a." (ora "Banca di Roma S.p.a.")  per  un
esborso complessivo pari a circa lire 63 miliardi.
   La  Cassa di risparmio della provincia dell'Aquila contestualmente
alla stipula dell'atto di conferimento della propria azienda bancaria
nella "Carispaq - Cassa  di  risparmio  della  provincia  dell'Aquila
S.p.a.",   fatto   salvo  il  compimento  degli  atti  connessi  alla
modificazione dell'oggetto sociale, ai sensi dell'art. 3  del  citato
decreto   legislativo   n.   356/1990,   dovra'  cessare  l'esercizio
dell'impresa bancaria.