Modificazioni al regolamento di esecuzione di alcune norme della legge 2 gennaio 1991, n. 1, concernenti le SIM ed altri intermediari mobiliari. (Deliberazione n. 6431).(GU n.208 del 4-9-1992 - Suppl. Ordinario n. 108)
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni; Vista la legge 2 gennaio 1991, n. 1; Vista la propria delibera n. 5386 del 2 luglio 1991, con la quale e' stato adottato il regolamento di esecuzione di alcune norme della legge 2 gennaio 1991, n. 1, concernente le SIM ed altri intermediari mobiliari, e le modificazioni apportate con delibere n. 6003 del 25 febbraio 1992 e numeri 6165 e 6166 del 13 maggio 1992; Visto, in particolare, l'art. 16, comma 5, del citato regolamento, a norma del quale nel prospetto informativo, ovvero nel documento contrattuale qualora il prospetto non sia richiesto, devono essere indicati i dati relativi alla garanzia assicurativa o fidejussoria che le SIM autorizzate a sollecitare il pubblico risparmio fuori sede tenute a stipulare; Visto, altresi', l'allegato D al predetto regolamento, riguardante lo schema di documento informativo da redigere e pubblicare ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b), della citata legge n. 1 del 1991; Ritenuta la opportunita' di apportare modificazioni, rispettivamente, all'art. 6 e all'allegato D suddetti, al fine di semplificare gli schemi di prospetto informativo afferenti operazioni di sollecitazione del pubblico risparmio per quanto attiene ai dati sui soggetti incaricati del collocamento, prevedendo che i dati relativi alla richiamata garanzia fidejussoria o assicurativa siano pubblicizzati attraverso il documento informativo; D e l i b e r a: Il regolamento di esecuzione di alcune norme della legge 2 gennaio 1991, n. 1, concernente le SIM ed altri intermediari mobiliari, adottato con delibera n. 5386 del 2 luglio 1991 e successive modificazioni, e' modificato come segue: il comma 5 dell'art. 16 e' soppresso; nel punto 1. (Presentazione della societa') dell'allegato D, dopo la lettera H), e' aggiunta la seguente: " I) Ove si tratti di SIM autorizzata all'esercizio dell'attivita' di cui all'art. 1, comma 1, lettera f), della legge, indicazione, con riguardo alla apposita garanzia di cui all'art. 16, del tipo e degli estremi della garanzia prescelta, nonche' della denominazione del soggetto che la presta.". La presente delibera sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino della Consob ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Roma, 26 agosto 1992 Il presidente: BERLANDA