Autorizzazione alla confezione e alla vendita dell'acqua minerale "San Felice" in contenitori di PET "Lighter", "Melinar B 90" e "Vivypak".(GU n.212 del 9-9-1992)
Si comunica che, con deliberazione della giunta regionale della Toscana n. 5729 del 6 luglio 1992 esecutiva ai sensi di legge, la Sorgente San Felice S.n.c., con sede e stabilimento di produzione in localita' San Felice nel comune di Pistoia, provincia di Pistoia, e' stata autorizzata a confezionare e vendere, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale denominata "San Felice" in contenitori di PET della capacita' di cl 50, 100, 150 e 200 nei tipi "come sgorga dalla sorgente", "leggermente addizionata" "addizionata di anidride carbonica". Per il confezionamento di tale acqua e' consentito l'uso del materiale PET (polietilentereftalato): "Lighter" e "Vivypak" prodotto dalla Inca International S.p.a. - Montedipe, Milano; "Melinar B 90" prodotto dalla Imperial Chemical Industries (ICI) Italia S.p.a. - Milano. La stessa societa' e' autorizzata a confezionare e vendere per uso di bevanda l'acqua minerale naturale "San Felice" nei tipi "come sgorga dalla sorgente", "leggermente addizionata" e "addizionata di anidride carbonica" in: a) bottiglie prodotte dalla Nuova Sirma S.p.a. - Parma, dalla Plastic B.G. S.r.l. Anagni (Frosinone), dalla Inca International S.p.a. - Matera, dalla Fanini Fain S.r.l. - Ascoli Piceno, e dalla Europa 92 S.r.l. partendo dal materiale PET "Lighter". Quelle prodotte dalla Nuova Sirma S.p.a. sono contrassegnate riportando il marchio da 1N a 8N nella parte inferiore del corpo bottiglia e sul filetto della preforma; quelle prodotte dalla Fanini Fain S.r.l. recano nella parte inferiore/laterale il marchio "E" insieme al numero che identifica su quale linea e' stata prodotta la bottiglia. Quelle prodotte dalla Plastic B.G. S.p.a. Anagni, sono contrassegnate riportando il marchio P.B.G. (Plastic B.G.) seguito da 0041-0043-0045-0047-0049-0051, identificazione del PET Lighter, seguito dal numero della stampa sulla parte piana del collo (sottobaga) sia per le bottiglie che per le preforme. Quelle prodotte da Europa 92 S.r.l. recano nel sottobaga il contrassegno EU 1 - 48. Le bottiglie e le preforme prodotte dalla Inca International S.p.a. sono contrassegnate con il simbolo II (doppia I iniziale di Inca International) impresso sulla testa; b) bottiglie prodotte dalla Nuova Sirma S.p.a. - Parma, che le contrassegna riportando il marchio 1i e 8i nella parte inferiore del corpo bottiglia e sul filetto della preforma partendo da materiale PET "Melinar B 90". Quelle prodotte dalla I.L.P. - Imballaggi legno e plastica S.n.c. - Rossiglione (Genova), sono contrassegnate riportando il marchio I.L.P. nel sottobaga sia per le bottiglie che per le preforme; c) bottiglie prodotte dalla Nuova Sirma S.p.a. - Parma, che le contrassegna riportando il marchio da 1M a 8M nella parte inferiore del corpo bottiglia e sul filetto della preforma partendo dal materiale PET "Vivypak". Quelle prodotte dalla Plastic B.G. S.p.a. - Anagni, sono contrassegnate riportando il marchio P.B.G. (Plastic B.G.), seguito dal 0040-0042-0044-0046-0048-0050, identificazione del PET "Vivypak", seguito dal numero dello stampo, sulla parte piana del collo (sottobaga) sia per le bottiglie che per le preforme; quelle prodotte dalla Fanini Fain recano nella parte inferiore/laterale il marchio "M" insieme al numero che identifica su quale linea e' stata prodotta la bottiglia. I contenitori di PET saranno chiusi con capsule a vite. L'autorizzazione di cui alla delibera della giunta regionale della Toscana n. 5729 e' stata concessa alla societa' richiedente per il periodo di trentasei mesi, a partire dalla data di notifica della sopracitata delibera, ed il rinnovo dell'autorizzazione stessa e' subordinato all'esito favorevole dei controlli di laboratorio di seguito specificati. La societa' richiedente dovra' presentare entro venti giorni dalla data di inizio del confezionamento e della commercializzazione dell'acqua minerale "San Felice" in contenitori di PET "Lighter", "Melinar B 90", "Vivypak" e successivamente con frequenza all'incirca quadrimestrale, certificati di analisi effettuate per la determinazione di: a) migrazione globale e migrazione dei coloranti su un contenitore vuoto per ciascuna capacita', tenuto a contatto con acqua distillata per dieci giorni a quaranta gradi centigradi; tali certificati dovranno contenere il giudizio sulla conformita' dei campioni esaminati alle norme vigenti; b) migrazione dei coloranti nell'acqua minerale e controllo dell'eventuale migrazione nell'acqua minerale di sostanze provenienti dal contenitore, in particolare di glicole etilenico libero, dimetiltereftalato e acetaldeide rilevati per via gascromatografica su un contenitore per ciascuna capacita', tenuto pieno di acqua minerale per dieci giorni a quaranta gradi centigradi; per i contenitori di PET "Lighter" dovra' essere determinata la migrazione dell'acido tereftalico anziche' quella del dimetilteriftalato; tali campioni dovranno essere costituiti in parte da acqua minerale piatta in parte da acqua minerale addizionata di anidride carbonica. Tali rilevamenti analitici saranno fatti eseguire, a cura del richiedente al quale fara' carico l'onere finanziario relativo, dai laboratori degli istituti universitari della Toscana o dei servizi multizonali di prevenzione delle unita' sanitarie locali toscane e dagli altri laboratori di cui al D.C.G. 7 novembre 1939; i campioni dovranno essere prelevati all'incirca quadrimestralmente dal personale dell'unita' sanitaria locale competente per territorio, eventualmente con la collaborazione del personale del laboratorio incaricato delle analisi, secondo le disposizioni di legge vigente; il personale dell'unita' sanitaria locale che redige i verbali di prelevamento dei campioni e' incaricato di verbalizzare anche le motivazioni dei campionamenti non effettuati in ordine alla capacita' dei contenitori autorizzati, ai materiali di PET autorizzati, ai contenitori di acqua piatta o addizionata di anidride carbonica. La societa' richiedente e' tenuta a comunicare alla giunta regionale e per essa al Dipartimento ambiente - Servizio ambiente della regione Toscana, la data dell'inizio del confezionamento e della commercializzazione dell'acqua minerale "San Felice" nei contenitori di PET "Lighter", "Melinar B 90", "Vivypak", nonche' a trasmettere immediatamente una copia dei verbali concernenti i prelevamenti dei campioni suddetti e successivamente, nei termini stabiliti, i certificati delle analisi precedentemente specificati; tale confezionamento sara' effettuato nei locali dello stabilimento esistente in Pistoia, localita' San Felice, gia' autorizzato per la produzione e la vendita, per uso di bevanda, dell'acqua minerale "San Felice" nei contenitori di vetro. L'autorizzazione di cui alla deliberazione della giunta regionale della Toscana n. 5729 del 6 luglio 1992 potra' essere revocata o sospesa qualora non siano ottemperate le prescrizioni nello stesso contenute, nonche' quando, dagli accertamenti analitici sopracitati o da quelli effettuati dall'autorita' sanitaria competente nello svolgimento dei loro compiti istituzionali di vigilanza igienico- sanitaria, dovesse risultare la non conformita' dei recipienti di PET autorizzati dalle disposizioni vigenti in materia, nonche' quando non siano ottemperate eventuali future prescrizioni impartite dal S.I.P.T. dell'unita' sanitaria locale n. 8 - Area pistoiese, o disposte dal componente la giunta regionale incaricato di seguire le questioni attinenti all'attivita' regionale relativa all'ambiente.