REGIONE TOSCANA

COMUNICATO

Autorizzazione alla confezione e alla vendita dell'acqua minerale
   "San  Felice"  in  contenitori  di PET "Lighter", "Melinar B 90" e
   "Vivypak".
(GU n.212 del 9-9-1992)

   Si comunica che, con deliberazione della  giunta  regionale  della
Toscana  n.  5729  del  6 luglio 1992 esecutiva ai sensi di legge, la
Sorgente San Felice S.n.c., con sede e stabilimento di produzione  in
localita'  San Felice nel comune di Pistoia, provincia di Pistoia, e'
stata autorizzata a confezionare  e  vendere,  per  uso  di  bevanda,
l'acqua  minerale  naturale denominata "San Felice" in contenitori di
PET della capacita' di cl 50, 100, 150 e 200 nei  tipi  "come  sgorga
dalla  sorgente",  "leggermente addizionata" "addizionata di anidride
carbonica".
   Per il confezionamento di  tale  acqua  e'  consentito  l'uso  del
materiale PET (polietilentereftalato):
    "Lighter"  e "Vivypak" prodotto dalla Inca International S.p.a. -
Montedipe, Milano;
    "Melinar B 90" prodotto dalla Imperial Chemical Industries  (ICI)
Italia S.p.a. - Milano.
   La stessa societa' e' autorizzata a confezionare e vendere per uso
di  bevanda  l'acqua  minerale  naturale  "San Felice" nei tipi "come
sgorga dalla sorgente", "leggermente addizionata" e  "addizionata  di
anidride carbonica" in:
     a)  bottiglie  prodotte  dalla Nuova Sirma S.p.a. - Parma, dalla
Plastic B.G. S.r.l.  Anagni  (Frosinone),  dalla  Inca  International
S.p.a.  -  Matera,  dalla Fanini Fain S.r.l. - Ascoli Piceno, e dalla
Europa  92  S.r.l.  partendo  dal  materiale  PET  "Lighter".  Quelle
prodotte  dalla  Nuova Sirma S.p.a. sono contrassegnate riportando il
marchio da 1N a 8N nella parte inferiore del corpo  bottiglia  e  sul
filetto  della  preforma;  quelle  prodotte  dalla Fanini Fain S.r.l.
recano nella parte  inferiore/laterale  il  marchio  "E"  insieme  al
numero  che identifica su quale linea e' stata prodotta la bottiglia.
Quelle prodotte dalla Plastic B.G. S.p.a. Anagni, sono contrassegnate
riportando   il   marchio   P.B.G.   (Plastic   B.G.)   seguito    da
0041-0043-0045-0047-0049-0051,   identificazione   del  PET  Lighter,
seguito  dal  numero  della  stampa  sulla  parte  piana  del   collo
(sottobaga) sia per le bottiglie che per le preforme. Quelle prodotte
da  Europa  92 S.r.l. recano nel sottobaga il contrassegno EU 1 - 48.
Le bottiglie e le preforme prodotte dalla Inca  International  S.p.a.
sono  contrassegnate  con  il  simbolo  II (doppia I iniziale di Inca
International) impresso sulla testa;
     b) bottiglie prodotte dalla Nuova Sirma S.p.a. - Parma,  che  le
contrassegna  riportando il marchio 1i e 8i nella parte inferiore del
corpo bottiglia e sul filetto della preforma  partendo  da  materiale
PET "Melinar B 90". Quelle prodotte dalla I.L.P. - Imballaggi legno e
plastica   S.n.c.   -   Rossiglione   (Genova),  sono  contrassegnate
riportando il marchio I.L.P. nel sottobaga sia per le  bottiglie  che
per le preforme;
     c)  bottiglie  prodotte dalla Nuova Sirma S.p.a. - Parma, che le
contrassegna riportando il marchio da 1M a 8M nella  parte  inferiore
del  corpo  bottiglia  e  sul  filetto  della  preforma  partendo dal
materiale PET "Vivypak". Quelle prodotte dalla Plastic B.G. S.p.a.  -
Anagni,  sono  contrassegnate  riportando  il marchio P.B.G. (Plastic
B.G.), seguito dal 0040-0042-0044-0046-0048-0050, identificazione del
PET "Vivypak", seguito dal numero dello stampo, sulla parte piana del
collo (sottobaga) sia per le bottiglie che per  le  preforme;  quelle
prodotte  dalla  Fanini Fain recano nella parte inferiore/laterale il
marchio "M" insieme al numero che identifica su quale linea e'  stata
prodotta la bottiglia.
   I contenitori di PET saranno chiusi con capsule a vite.
   L'autorizzazione di cui alla delibera della giunta regionale della
Toscana  n.  5729  e' stata concessa alla societa' richiedente per il
periodo di trentasei mesi, a partire dalla  data  di  notifica  della
sopracitata  delibera,  ed  il  rinnovo dell'autorizzazione stessa e'
subordinato all'esito favorevole  dei  controlli  di  laboratorio  di
seguito specificati.
   La societa' richiedente dovra' presentare entro venti giorni dalla
data  di  inizio  del  confezionamento  e  della  commercializzazione
dell'acqua minerale "San Felice" in  contenitori  di  PET  "Lighter",
"Melinar B 90", "Vivypak" e successivamente con frequenza all'incirca
quadrimestrale,    certificati   di   analisi   effettuate   per   la
determinazione di:
     a)  migrazione  globale  e  migrazione  dei  coloranti   su   un
contenitore vuoto per ciascuna capacita', tenuto a contatto con acqua
distillata  per  dieci  giorni  a  quaranta  gradi  centigradi;  tali
certificati dovranno contenere  il  giudizio  sulla  conformita'  dei
campioni esaminati alle norme vigenti;
     b)  migrazione  dei  coloranti  nell'acqua  minerale e controllo
dell'eventuale migrazione nell'acqua minerale di sostanze provenienti
dal  contenitore,  in  particolare  di  glicole   etilenico   libero,
dimetiltereftalato  e  acetaldeide rilevati per via gascromatografica
su un contenitore per  ciascuna  capacita',  tenuto  pieno  di  acqua
minerale  per  dieci  giorni  a  quaranta  gradi  centigradi;  per  i
contenitori di PET "Lighter" dovra' essere determinata la  migrazione
dell'acido  tereftalico  anziche' quella del dimetilteriftalato; tali
campioni dovranno essere costituiti in parte da acqua minerale piatta
in parte da acqua minerale addizionata di anidride carbonica.
   Tali rilevamenti analitici saranno  fatti  eseguire,  a  cura  del
richiedente  al  quale fara' carico l'onere finanziario relativo, dai
laboratori degli istituti universitari della Toscana  o  dei  servizi
multizonali  di  prevenzione  delle unita' sanitarie locali toscane e
dagli altri laboratori di cui al D.C.G. 7 novembre 1939;  i  campioni
dovranno   essere   prelevati   all'incirca   quadrimestralmente  dal
personale dell'unita' sanitaria  locale  competente  per  territorio,
eventualmente  con  la  collaborazione  del personale del laboratorio
incaricato delle analisi, secondo le disposizioni di  legge  vigente;
il  personale  dell'unita'  sanitaria  locale che redige i verbali di
prelevamento dei campioni e'  incaricato  di  verbalizzare  anche  le
motivazioni dei campionamenti non effettuati in ordine alla capacita'
dei  contenitori  autorizzati,  ai  materiali  di PET autorizzati, ai
contenitori di acqua piatta o addizionata di anidride carbonica.
   La  societa'  richiedente  e'  tenuta  a  comunicare  alla  giunta
regionale  e  per  essa  al Dipartimento ambiente - Servizio ambiente
della regione Toscana, la  data  dell'inizio  del  confezionamento  e
della   commercializzazione  dell'acqua  minerale  "San  Felice"  nei
contenitori di PET "Lighter", "Melinar B 90",  "Vivypak",  nonche'  a
trasmettere  immediatamente  una  copia  dei  verbali  concernenti  i
prelevamenti dei campioni suddetti  e  successivamente,  nei  termini
stabiliti,  i  certificati delle analisi precedentemente specificati;
tale confezionamento sara' effettuato nei locali  dello  stabilimento
esistente  in  Pistoia, localita' San Felice, gia' autorizzato per la
produzione e la vendita, per uso di bevanda, dell'acqua minerale "San
Felice" nei contenitori di vetro.
   L'autorizzazione di cui alla deliberazione della giunta  regionale
della  Toscana  n.  5729  del  6 luglio 1992 potra' essere revocata o
sospesa qualora non siano ottemperate le  prescrizioni  nello  stesso
contenute, nonche' quando, dagli accertamenti analitici sopracitati o
da   quelli  effettuati  dall'autorita'  sanitaria  competente  nello
svolgimento dei loro compiti  istituzionali  di  vigilanza  igienico-
sanitaria, dovesse risultare la non conformita' dei recipienti di PET
autorizzati dalle disposizioni vigenti in materia, nonche' quando non
siano   ottemperate   eventuali  future  prescrizioni  impartite  dal
S.I.P.T. dell'unita' sanitaria  locale  n.  8  -  Area  pistoiese,  o
disposte  dal componente la giunta regionale incaricato di seguire le
questioni attinenti all'attivita' regionale relativa all'ambiente.