MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 17 luglio 1992 

  Autorizzazione all'unita' sanitaria locale  n.  62  di  Fossano  ad
avvalersi  della  facolta'  di  cui all'art. 25 della legge 4 gennaio
1968, n. 15, per la fotoriproduzione sostitutiva dei  certificati  di
assistenza  al  parto  prodotti  dal  servizio  di  igiene pubblica a
partire dal 1 gennaio 1950.
(GU n.212 del 9-9-1992)

                             IL MINISTRO
                  PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
  Visto l'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 11
settembre 1974 recante norme sulla fotoriproduzione  sostitutiva  dei
documenti   di   archivio   e   di   altri   atti   delle   pubbliche
amministrazioni;
  Visto il proprio decreto di concerto con il Ministro del  tesoro  e
con  il  Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in
data  29  marzo  1979,  con  il  quale  sono   state   approvate   le
caratteristiche   della  pellicola  destinata  alla  fotoriproduzione
sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti delle pubbliche
amministrazioni;
  Visto l'art. 8  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  3
dicembre 1975, n. 805;
  Vista  la richiesta n. 1213- bis/19870 del 24 ottobre 1991 avanzata
dall'unita'  socio-sanitaria  locale  n.  62  di  Fossano   -   e   a
completamento  la  successiva nota n. 632 RL/er del 15 gennaio 1992 -
per  la   microfilmatura   sostitutiva   dei   documenti   denominati
"certificati  di assistenza al parto" prodotti dal servizio di igiene
pubblica;
  Considerato che gli atti e i documenti - oggetto della richiesta  -
non  sono  compresi  nelle  categorie  escluse dalla fotoriproduzione
sostitutiva ai sensi dell'art.  2  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974;
  Udito   il   comitato   di  settore  per  i  beni  archivistici  in
sostituzione della commissione di cui all'art.  12  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;
  Sentito il Ministro della sanita';
                              Decreta:
                           Articolo unico
  L'unita' socio-sanitaria locale n. 62 di Fossano, e' autorizzata ad
avvalersi  delle  facolta'  di  cui all'art. 25 della legge 4 gennaio
1968, n. 15, per i documenti denominati "certificati di assistenza al
parto" prodotti dal servizio di igiene  pubblica  a  partire  dal  1
gennaio 1950.
  Le  modalita'  di  riproduzione  ed i procedimenti tecnici dovranno
essere corrispondenti a quelli previsti dal  decreto  del  Presidente
del  Consiglio  dei  Ministri  11  settembre  1974,  pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 306 del 25 novembre 1974.
  La pellicola da usare,  fermo  restando  che  sara'  costituito  un
originale  negativo  di  sicurezza  per sostituire ai sensi e per gli
effetti dell'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15,  i  documenti
riprodotti,  dovra'  possedere le caratteristiche tecniche prescritte
dal decreto ministeriale 29 marzo  1979,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 206 del 28 luglio 1979.
  Gli originali cartacei dei documenti, di cui e' stata effettuata la
riproduzione  sostitutiva, possono essere distrutti se si riferiscono
ad un periodo anteriore all'ultimo triennio.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 17 luglio 1992
                                                 Il Ministro: RONCHEY