MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 17 luglio 1992 

  Autorizzazione  all'unita'  sanitaria  locale  n.  62 di Fossano ad
avvalersi della facolta' di cui all'art. 25  della  legge  4  gennaio
1968,  n.  15,  per  la  fotoriproduzione  sostitutiva  delle  lastre
radiografiche prodotte a partire dal 1 gennaio 1989.
(GU n.214 del 11-9-1992)

                             IL MINISTRO
                  PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
  Visto l'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  11
settembre  1974  recante norme sulla fotoriproduzione sostitutiva dei
documenti   di   archivio   e   di   altri   atti   delle   pubbliche
amministrazioni;
  Visto  il  proprio decreto di concerto con il Ministro del tesoro e
con il Ministro dell'industria, del commercio e  dell'artigianato  in
data   29   marzo   1979,  con  il  quale  sono  state  approvate  le
caratteristiche  della  pellicola  destinata  alla   fotoriproduzione
sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti delle pubbliche
amministrazioni;
  Visto  l'art.  8  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 3
dicembre 1975, n. 805;
  Vista la richiesta n.  1213/19870  del  24  ottobre  1991  avanzata
dall'unita'   socio   sanitaria  locale  n.  62  di  Fossano  -  e  a
completamento la successiva nota n. 632 RL/er del 15 gennaio 1992  -,
per la microfilmatura sostitutiva delle lastre radiografiche prodotte
dal presidio ospedaliero di Fossano;
  Considerato  che  gli  atti e i documenti, oggetto della richiesta,
non sono compresi  nelle  categorie  escluse  dalla  fotoriproduzione
sostitutiva  ai  sensi  dell'art.  2  del  decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974;
  Udito  il  comitato  di  settore  per  i   beni   archivistici   in
sostituzione  della  commissione  di  cui all'art. 12 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;
  Sentito il Ministro della sanita';
                              Decreta:
                           Articolo unico
  Il presidio ospedaliero di Fossano, unita' socio  sanitaria  locale
n.  62, e' autorizzato ad avvalersi della facolta' di cui all'art. 25
della legge 4 gennaio  1968,  n.  15,  per  le  lastre  radiografiche
prodotte a partire dal 1 gennaio 1989.
  Le  modalita'  di  riproduzione  ed i procedimenti tecnici dovranno
essere corrispondenti a quelli previsti dal  decreto  del  Presidente
del  Consiglio  dei  Ministri  11  settembre  1974,  pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 306 del 25 novembre 1974.
  La pellicola da usare,  fermo  restando  che  sara'  costituito  un
originale  negativo  di  sicurezza per sostituire, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15,  i  documenti
riprodotti,  dovra'  possedere le caratteristiche tecniche prescritte
dal decreto ministeriale 29  marzo  1979  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 206 del 28 luglio 1979.
  Le   lastre   radiografiche,   di   cui   e'  stata  effettuata  la
fotoriproduzione  sostitutiva  possono   essere   distrutte   se   si
riferiscono ad un periodo anteriore all'ultimo anno.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 17 luglio 1992
                                                 Il Ministro: RONCHEY