COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

DELIBERAZIONE 12 agosto 1992 

  Determinazione  del  tasso  di  interesse   di   dilazione   dovuto
all'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  per  il  periodo
1990-91 dalla societa' Italtractor S.p.a. di Castelvetro.
(GU n.215 del 12-9-1992)

                    IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                        PER IL COORDINAMENTO
                     DELLA POLITICA INDUSTRIALE
  Visto il decreto-legge 29 luglio 1981,  n.  402,  convertito  nella
legge 26 settembre 1981, n. 537, che detta disposizioni in materia di
contenimento   della   spesa   previdenziale   e   adeguamento  delle
contribuzioni;
  Visto,  in  particolare,  l'art.  13  della  medesima   legge   che
stabilisce  il  tasso di interesse di differimento e dilazione per il
pagamento dei contributi assistenziali e previdenziali ed attribuisce
al CIPI la facolta' di ridurre in casi eccezionali detto  tasso  fino
ad un massimo del 50%;
  Vista  la  propria delibera in data 11 marzo 1982, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 17 aprile 1982, n. 105, che detta i criteri di
massima per l'adozione dei provvedimenti previsti dal citato art. 13,
quarto comma, della legge n. 537/1981;
  Vista la propria delibera in data 15 marzo 1990,  pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  94 del 23 aprile 1990, che integra i criteri
stabiliti con la citata deliberazione  11  marzo  1982,  introducendo
parametri  valutativi sia per l'ammissione alle agevolazioni, sia per
la misura delle stesse;
  Vista la relazione del  Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza
sociale   concernente  l'applicabilita'  dei  benefici  previsti  dal
predetto art. 13, quarto comma, della legge n. 537/1981 alla societa'
Italtractor I.T.M. S.p.a. di Castelvetro (Modena);
  Viste le proprie deliberazioni con le quali  e'  stato  autorizzato
nei confronti della predetta impresa l'intervento straordinario della
Cassa  integrazione  guadagni  dal  maggio  1989 al febbraio 1992, ai
sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera a), della  legge  12  agosto
1977, n. 675;
  Considerato  che  il piano di risanamento presentato dalla societa'
in questione ha comportato tra l'altro, l'estinzione, secondo un  pi-
ano  di  ammortamento  prestabilito,  dei  debiti  contributivi ed il
normale versamento dei contributi correnti  maturati  successivamente
alle  inadempienze accertare dall'Istituto nazionale della previdenza
sociale;
  Considerato che la domanda di dilazione e' stata  presentata  dalla
societa' Italtractor S.p.a. in data 15 luglio 1991, data in cui erano
in  corso di efficacia i provvedimenti previsti dall'art. 2, quinto e
sesto comma, della legge n. 675/1977;
  Vista la deliberazione del  comitato  esecutivo  dell'INPS  con  la
quale   sono   state   autorizzate,   nei  confronti  della  societa'
Italtractor   S.p.a.   le   regolarizzazioni   rateali   del   debito
contributivo mediante pagamenti mensili uguali e consecutivi;
  Ritenuto   che   l'eccezionalita'   del   caso,  da  desumersi  con
riferimento   all'importanza   che   l'impresa   riveste   localmente
nell'ambito  dello specifico comparto ed alle azioni intraprese dalla
societa' per superare le difficolta' aziendali giustifichi l'adozione
di provvedimenti  agevolativi  previsti  dalla  richiamata  legge  n.
537/1981;
  Ritenuto  che nel caso di specie il tasso di interesse di dilazione
possa essere ridotto nella misura del  35%  del  tasso  di  interesse
stabilito  con  le modalita' di cui al primo comma del citato art. 13
della legge n. 537/1981,  avuto  riguardo  all'ammontare  del  debito
contributivo ed alla sua incidenza sulla situazione finanziaria della
societa';
  Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
                              Delibera:
  Il  tasso di interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale
del debito richiamato  in  premessa,  dovuto  all'Istituto  nazionale
della  previdenza  sociale  per  il  periodo  1990-91  dalla societa'
Italtractor S.p.a. di Castelvetro (Modena), e' ridotto  nella  misura
del  35% del tasso di interesse previsto dal primo comma dell'art. 13
della legge 26 settembre 1981, n. 537.
  Il  suddetto  ente  adottera'  i   conseguenti   provvedimenti   di
competenza.
   Roma, 12 agosto 1992
                                     Il Presidente delegato: REVIGLIO