Determinazione del tasso di interesse di dilazione dovuto all'Istituto nazionale della previdenza sociale per il periodo 1990-91 dalla societa' Italtractor S.p.a. di Castelvetro.(GU n.215 del 12-9-1992)
IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE Visto il decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537, che detta disposizioni in materia di contenimento della spesa previdenziale e adeguamento delle contribuzioni; Visto, in particolare, l'art. 13 della medesima legge che stabilisce il tasso di interesse di differimento e dilazione per il pagamento dei contributi assistenziali e previdenziali ed attribuisce al CIPI la facolta' di ridurre in casi eccezionali detto tasso fino ad un massimo del 50%; Vista la propria delibera in data 11 marzo 1982, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17 aprile 1982, n. 105, che detta i criteri di massima per l'adozione dei provvedimenti previsti dal citato art. 13, quarto comma, della legge n. 537/1981; Vista la propria delibera in data 15 marzo 1990, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 1990, che integra i criteri stabiliti con la citata deliberazione 11 marzo 1982, introducendo parametri valutativi sia per l'ammissione alle agevolazioni, sia per la misura delle stesse; Vista la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale concernente l'applicabilita' dei benefici previsti dal predetto art. 13, quarto comma, della legge n. 537/1981 alla societa' Italtractor I.T.M. S.p.a. di Castelvetro (Modena); Viste le proprie deliberazioni con le quali e' stato autorizzato nei confronti della predetta impresa l'intervento straordinario della Cassa integrazione guadagni dal maggio 1989 al febbraio 1992, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera a), della legge 12 agosto 1977, n. 675; Considerato che il piano di risanamento presentato dalla societa' in questione ha comportato tra l'altro, l'estinzione, secondo un pi- ano di ammortamento prestabilito, dei debiti contributivi ed il normale versamento dei contributi correnti maturati successivamente alle inadempienze accertare dall'Istituto nazionale della previdenza sociale; Considerato che la domanda di dilazione e' stata presentata dalla societa' Italtractor S.p.a. in data 15 luglio 1991, data in cui erano in corso di efficacia i provvedimenti previsti dall'art. 2, quinto e sesto comma, della legge n. 675/1977; Vista la deliberazione del comitato esecutivo dell'INPS con la quale sono state autorizzate, nei confronti della societa' Italtractor S.p.a. le regolarizzazioni rateali del debito contributivo mediante pagamenti mensili uguali e consecutivi; Ritenuto che l'eccezionalita' del caso, da desumersi con riferimento all'importanza che l'impresa riveste localmente nell'ambito dello specifico comparto ed alle azioni intraprese dalla societa' per superare le difficolta' aziendali giustifichi l'adozione di provvedimenti agevolativi previsti dalla richiamata legge n. 537/1981; Ritenuto che nel caso di specie il tasso di interesse di dilazione possa essere ridotto nella misura del 35% del tasso di interesse stabilito con le modalita' di cui al primo comma del citato art. 13 della legge n. 537/1981, avuto riguardo all'ammontare del debito contributivo ed alla sua incidenza sulla situazione finanziaria della societa'; Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale; Delibera: Il tasso di interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale del debito richiamato in premessa, dovuto all'Istituto nazionale della previdenza sociale per il periodo 1990-91 dalla societa' Italtractor S.p.a. di Castelvetro (Modena), e' ridotto nella misura del 35% del tasso di interesse previsto dal primo comma dell'art. 13 della legge 26 settembre 1981, n. 537. Il suddetto ente adottera' i conseguenti provvedimenti di competenza. Roma, 12 agosto 1992 Il Presidente delegato: REVIGLIO