Sospensione di alcuni termini a favore degli armatori e dei proprietari delle imbarcazioni da pesca distrutte o danneggiate nel compartimento marittimo di Pescara dagli eventi alluvionali dei giorni 9, 10 e 11 aprile 1992. (Ordinanza n. 2306/FPC).(GU n.218 del 16-9-1992)
IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto l'art. 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante: "Istituzione del servizio nazionale di protezione civile"; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 luglio 1992, di delega al Ministro per il coordinamento della protezione civile delle funzioni di coordinamento, di indirizzo, di promozione di iniziative, anche normative, nonche' di ogni altra funzione ed attivita' attribuita al Presidente del Consiglio dei Ministri dalla citata legge 24 febbraio 1992, n. 225; Considerato che nei giorni 9, 10 e 11 aprile 1992 si sono verificati violenti eventi alluvionali che hanno provocato la distruzione o il danneggiamento di imbarcazioni da pesca siti nel compartimento marittimo di Pescara; Considerato, altresi', che ai sensi dei decreti-legge 8 giugno 1992, n. 310, e 1 luglio 1992, n. 324, non convertiti nei termini di legge, era prevista una specifica disposizione finalizzata alla sospensione, fino al 31 dicembre 1992, di cambiali o altri titoli esecutivi, dei termini di prosecuzione e decadenza e di quelli relativi alle procedure esecutive in favore degli armatori o proprietari di pescherecci distrutti o danneggiati dai citati eventi alluvionali nel compartimento marittimo di Pescara; Vista la deliberazione del 28 agosto 1992 con la quale il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge recante: "Provvidenze in favore delle zone colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi nel periodo che va dall'ottobre 1991 al 15 luglio 1992, e disposizioni varie" che ripropone la illustrata disposizione in favore degli armatori e di proprietari dei pescherecci distrutti o danneggiati dai noti eventi alluvionali, gia' contenuta negli indicati decreti-legge; Preso atto delle difficolta' di carattere tecnico-legislativo esaminate nelle sedute del Consiglio dei Ministri del 28 agosto e 4 settembre 1992, che hanno impedito al Governo la reiterazione della indicata norma nell'ambito di un decreto-legge, e sentito il Consiglio dei Ministri nelle suddette sedute; Considerato che persistono tuttora le condizioni di necessita' ed urgenza che hanno indotto all'emanazione dell'indicata norma di sospensione di termini; Ritenuta, pertanto, la necessita', al fine di evitare maggiori danni economici ai soggetti beneficiari delle su indicate provvidenze, che, nelle more dell'approvazione dell'indicato disegno di legge, non vi siano soluzioni di continuita' nel godimento del predetto beneficio; Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma; Dispone: Art. 1. 1. Nei confronti degli armatori o proprietari delle imbarcazioni da pesca distrutte o danneggiate nel compartimento marittimo di Pescara dagli eventi alluvionali nei giorni 9, 10 e 11 aprile 1992 ed individuati con decreto del Ministro della marina mercantile, sono sospesi, nel periodo 9 aprile-31 dicembre 1992, i termini di scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva, compresi i ratei dei mutui bancari ed ipotecari pubblici e privati emessi o comunque pattuiti od autorizzati prima del 9 aprile 1992, nonche' di ogni altro atto avente efficacia esecutiva. La camera di commercio di Pescara curera', in appendice ai bollettini dei protesti bancari, apposita pubblicazione di rettifica a favore dei predetti beneficiari, i quali dimostrino di aver subito protesti di cambiali, vaglia cambiari od assegni bancari ricompresi nella sospensione dei termini di cui al presente articolo. Le pubblicazioni di rettifica, da effettuarsi gratuitamente, possono aver luogo anche ad istanza di chi abbia richiesto la levata del protesto. Per i medesimi soggetti sono, altresi', sospesi i termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali comportanti decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, che sono scaduti o che scadono nei periodi sotto indicati. La sospensione dei termini sostanziali o processuali, opera per il periodo che va dal 9 aprile al 31 dicembre 1992, salve, in ogni caso, le disposizioni degli articoli 2 e 5 della legge 7 ottobre 1969, n. 742. Sono sospesi per lo stesso periodo i termini relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, ivi comprese le vendite relative ai predetti processi esecutivi. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri. Roma, 4 settembre 1992 Il Ministro: FACCHIANO