Modificazioni allo statuto dell'Universita'.(GU n.219 del 17-9-1992)
IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Messina approvato con regio decreto 1 ottobre 1926, n. 1923, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche di questa Universita'; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Ateneo di Messina e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Preso atto del parere del Consiglio universitario nazionale espresso nella seduta del 16 marzo 1991; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come appresso: dopo l'art. 260, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione della scuola di specializzazione in diritto dell'economia. Scuola di specializzazione in diritto dell'economia Art. 261. - E' istituita presso l'Universita' di Messina la scuola di specializzazione in "diritto dell'economia" che conferisce il di- ploma di specialista in "diritto dell'economia". La scuola mediante una specifica e piu' adeguata conoscenza della legislazione economica italiana e comunitaria sull'attivita' economica e sulle realta' finanziarie del mercato, ha lo scopo di preparare specialisti in grado di svolgere la propria attivita' nel settore inprenditoriale, presso la pubblica amministrazione, gli enti economici e le istituzioni delle Comunita' europee. Art. 262. - La direzione della scuola ha sede presso l'istituto di diritto commerciale e del lavoro della facolta' di economica e commercio dell'Universita' di Messina. Art. 263. - La durata del corso e' di tre anni e non e' suscettibile di abbreviazione. Ciascun anno di corso prevede almeno trecentocinquanta ore di insegnamento e centocinquanta ore di attivita' pratiche guidate. Art. 264. - Il numero degli iscritti e' di dieci per ogni anno e complessivamente di trenta per l'intero corso di studi. Art. 265. - Ai sensi della normativa generale, concorrono al funzionamento della scuola la facolta' di economia e commercio dell'Universita' di Messina e l'istituto di diritto commerciale e del lavoro suddetto. Art. 266. - Alla scuola sono ammessi i laureati in: giurisprudenza, economia e commercio, scienze bancarie e assicurative, scienze politiche e lauree assimilate. Sono altresi' ammessi al concorso per l'ammissione alla scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio, conseguito presso universita' straniere e che sia equipollente, ai sensi dell'art. 33 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, a quelli richiesti nel comma precedente. Art. 267. - Per l'ammissione alla scuola e' richiesto il superamento di un esame consistente: in una prova scritta che potra' svolgersi anche mediante domande a risposte multiple, integrata eventualmente da un colloquio e dalla valutazione, in misura pari al 30% del punteggio complessivo a disposizione della commissione, dei seguenti titoli: a) tesi di laurea nella disciplina attinente alla specializzazione; b) voto di laurea; c) le pubblicazioni nelle predette materie. Il punteggio dei predetti titoli e' quello stabilito dal decreto ministeriale 16 settembre 1982. Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nelle graduatorie compilate sulla base del punteggio complessivo riportato. Art. 268. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: I Anno: 1) diritto privato dell'economia; 2) diritto pubblico dell'economia; 3) economia del diritto; 4) statistica economica; 5) diritto delle comunita' europee; 6) diritto internazionale dell'economia; 7) una materia a scelta. II Anno: 1) diritto commerciale; 2) diritto tributario; 3) diritto amministrativo; 4) diritto del lavoro; 5) diritto agrario e legislazione forestale; 6) politica economica e finanziaria; 7) una materia a scelta. III Anno: 1) diritto del mercato finanziario; 2) diritto fallimentare; 3) diritto industriale; 4) legislazione bancaria; 5) diritto dei trasporti; 6) informatica giuridica; 7) una materia a scelta. Le materie facoltative a scelta dello specializzando sono le seguenti: diritto e legislazione ambientale; economia aziendale; economia e politica dell'ambiente; economia internazionale; economia monetaria e creditizia; economia pubblica; finanza aziendale; marketing; funzioni finanziarie; organizzazione aziendale; statistica del lavoro; statistica sociale. Art. 269. - La frequenza ai corsi e' obbligatoria. Alla fine di ogni anno accademico lo specializzando deve sostenere un esame teoricopratico per il passaggio all'anno di corso successivo. La commissione d'esame, di cui fanno parte il direttore della scuola ed i docenti delle materie relative all'area disciplinare, che vengono impartite nell'anno di corso, esprime un giudizio globale sul livello di preparazione del candidato nelle singole discipline e relative attivita' pratiche prescritte per l'anno di corso. Coloro che non superano detto esame potranno ripetere l'anno di corso una sola volta. Art. 270. - Per sostenere gli esami e' obbligatoria, oltre alla predetta frequenza alle lezioni, la partecipazione alle esercitazioni pratiche, ai seminari ed alle altre attivita' didattiche previste. Tale complessiva partecipazione a lezioni ed esercitazioni dovra' essere suddivisa per ogni anno in duecentocinquanta ore per l'area giuridica; in cento ore per l'area economica; in cento ore per l'area aziendale e in cinquanta ore per l'area statistica. Ai fini della frequenza e delle attivita' pratiche, va riconosciuta utile, sulla base di idonea documentazione, l'attivita' svolta dallo specializzando in strutture di servizio attinenti alla specializzazione esterna anche all'estero. Art. 271. - Superato l'esame teorico-pratico dell'ultimo anno, il corso di studi della scuola di specializzazione si conclude con un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su una o piu' materie del corso. A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di specialista in diritto dell'economia. Art. 272. - Il consiglio della scuola, presieduto dal direttore, e' composto dai docenti delle materie di insegnamento e dai professori a contratto previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, cui sono state affidate attivita' didattiche nella scuola, nonche' da una rappresentanza di tre specializzandi eletti secondo le modalita' di cui all'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Il consiglio esercita le competenze spettanti, ai sensi dell'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, al consiglio di corso di laurea in materia di coordinamento degli insegnamenti. Art. 273. - La direzione della scuola e' affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola e' affidata a professore associato che insegni nella scuola stessa. Art. 274. - L'Universita' su proposta del consiglio della scuola stabilisce convenzioni con enti pubblici e privati con finalita' di sovvenzionamento di attivita' didattiche degli specializzandi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162. Art. 275. - L'importo delle tasse e sopratasse dovute dagli iscritti della scuola e' quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge. I contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Messina, 30 gennaio 1992 Il rettore: STAGNO d'ALCONTRES