COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 12 agosto 1992 

  Modificazioni alla deliberazione  31  gennaio  1992  relativa  alla
approvazione  del  piano  di  riparto 1992 dei fondi tra il Ministero
dell'agricoltura e delle foreste, le regioni e le province autonome.
(GU n.221 del 19-9-1992)

                    IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista la legge 8 novembre 1986, n. 752, concernente l'attuazione di
interventi  programmati  in  agricoltura,  che  si propone il fine di
assicurare continuita'  pluriennale  e  coerenza  programmatica  alla
spesa pubblica nel settore agricolo e in quello forestale;
  Vista  la  legge 10 luglio 1991, n. 201, ed in particolare l'art. 1
che differisce le disposizioni di cui alla  legge  n.  752/1986  sino
alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge sul nuovo programma
pluriennale per l'attuazione di interventi in agricoltura e  comunque
non oltre il 1992;
  Visto  l'art. 2 della citata legge n. 752/1986 ed in particolare il
comma  1  che  attribuisce  al  Comitato  interministeriale  per   la
programmazione  economica  le funzioni precedentemente esercitate dal
CIPAA  di   programmazione   in   materia   di   politica   agricola,
agroalimentare e forestale;
  Visto  in  particolare l'art. 4, concernente il finanziamento delle
azioni   a   carattere    orizzontale    promosse    dal    Ministero
dell'agricolturae delle foreste;
  Vista  la  propria delibera in data 31 gennaio 1992 con la quale e'
stato approvato il piano di riparto dei  fondi  recati  dalla  citata
legge   n.   201/1991   per   il   1992   e  1993  tra  il  Ministero
dell'agricoltura e delle foreste, le regioni e le province autonome;
  Vista la nota n. 7381-10231 con cui il Ministero dell'agricoltura e
delle foreste  comunica  l'attribuzione  della  quota  di  fabbisogno
finanziario  prevista  a  favore delle azioni di cui all'art. 4 della
legge n. 752/1986 per l'anno 1992, secondo quanto stabilito dal punto
4 della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione
economica 31 gennaio 1992;
  Vista la richiesta di modifica della citata delibera del 31 gennaio
1992, presentata dal Ministero dell'agricoltura e delle  foreste  con
nota  n.  52426  del  27  maggio 1992 concernente la ripartizione dei
fondi destinati all'art. 4 della legge n. 752/1/986 per gli  esercizi
1992  e  1993  tra  le  varie  azioni  orizzontali  di competenza del
Ministero dell'agricoltura e delle foreste di cui  ai  commi  2  e  3
dello stesso art. 4;
  Considerata l'esigenza di finanziarie l'accordo di programma che il
Ministero  dell'agricoltura  e  delle  foreste  ha  sottoscritto  con
l'ISMEA per gli anni 1993-95 per la realizzazione di attivita'  rela-
tive  all'informazione  nel  settore  agricolo  tramite compensazioni
all'interno delle complessive quote attribuite per  la  realizzazione
delle azioni orizzontali di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 4 della piu'
volte citata legge n. 752/1986;
  Udita la relazione del Ministro dell'agricoltura e delle foreste;
                              Delibera:
  1.   Gli   stanziamenti   attribuiti   con  delibera  del  Comitato
interministeriale per la programmazione economica del 31 gennaio 1992
al   finanziamento   delle   azioni   orizzontali    del    Ministero
dell'agricoltura  e  delle  foreste di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 4
della legge n. 752/1986 per gli  esercizi  1992  e  1993  specificati
negli allegati C /1 e C/2 di detta delibera sono cosi' modificati:
 In diminuzione:
   allegato  C/1,  lettera  a) (ricerca e sperimentazione agraria) da
lire 80 miliardi a 76,8 miliardi;
   allegato C/2 - altre azioni MAF -  da  lire  42  miliardi  a  38,5
miliardi.
  In aumento:
   allegato  C/1,  lettera g) (informazione e divulgazione) - da lire
80 miliardi a 86,7 miliardi.
  2. Alla fine del testo della lettera  g)  dell'allegato  C/1  viene
inserito  quanto  segue:  "Realizzazione  della rivista agricoltura e
ricerca".
   Roma, 12 agosto 1992
                                     Il Presidente delegato: REVIGLIO