Determinazione delle formule tariffarie per l'assicurazione della r.c. auto da applicarsi dal 1 maggio 1993 al 30 aprile 1994 alle autovetture in servizio privato, compresi il noleggio e la locazione, ed agli autotassametri.(GU n.221 del 19-9-1992)
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge 24 dicembre 1969, n. 990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e d'interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1991 concernente le formule tariffarie per l'assicurazione della responsabilita' civile dei veicoli a motore da applicarsi dal 1 maggio 1992 al 30 aprile 1993 alle autovetture in servizio privato, compreso il noleggio e la locazione, ed agli autotassametri; Visto il provvedimento n. 5/1992 del Comitato interministeriale dei prezzi sulle tariffe dei premi e condizioni di polizza per l'assicurazione della responsabilita' civile dei veicoli a motore e dei natanti da applicarsi dal 1 maggio 1992 al 30 aprile 1993; Ritenuto che per l'assicurazione della responsabilita' civile dei veicoli a motore da applicarsi dal 1 maggio 1993 al 30 aprile 1994, relativa alle autovetture in servizio privato compreso il noleggio e la locazione ed agli autotassametri, possono riconfermarsi, tenuto conto delle esperienze acquisite, la validita' delle formule tariffarie "bonus malus" e "franchigia" nonche' l'esigenza della compatibilita' di questa ultima formula tariffaria con i principi posti a base della formula tariffaria con clausola "bonus malus"; Considerato che per stabilire quanto sopra e' necessario avvalersi della facolta' prevista dall'art. 11 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, come modificato dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39; Considerato che, permanendo l'esigenza di applicare le formule personalizzate "bonus malus" e "franchigia" anche ai veicoli per trasporto di cose, non appare ancora opportuno prevedere, per il periodo dal 1 maggio 1993 al 30 aprile 1994, l'imposizione per detti veicoli delle sole formule tariffarie personalizzate; Sentita la commissione ministeriale di cui all'art. 11 della legge 24 dicembre 1969, n. 990; Decreta: I contratti di assicurazione della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore relativi alle autovetture in servizio privato ed agli autotassametri, compresi il noleggio e la locazione (settori I e II), di cui al punto 1) dell'art. 1 del provvedimento n. 5/1992 del Comitato interministeriale dei prezzi, possono, per il periodo dal 1 maggio 1993 al 30 aprile 1994, essere stipulati o rinnovati soltanto nella formula tariffaria bonus malus oppure nella formula tariffaria con clausola di "franchigia". Le misure del contributo dell'assicurato al risarcimento del danno per la formula tariffaria con clausola "franchigia" saranno stabilite in sede di determinazione di detta tariffa da valere per il periodo dal 1 maggio 1993 al 30 aprile 1994. In ogni caso, tali misure non potranno essere inferiori a L. 100.000 e superiori a L. 1.500.000. Il presente decreto sara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 31 luglio 1992 Il Ministro: GUARINO