Indirizzi applicativi riguardanti la disciplina delle assunzioni e dei trasferimenti di personale a seguito dell'art. 2 del decreto- legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito in legge 8 agosto 1992, n. 359.(GU n.225 del 24-9-1992)
Vigente al: 24-9-1992
A tutti i Ministeri Gabinetto Direzione generale del personale Alle aziende ed amministrazioni autonome dello Stato - Direzione generale Ai presidenti degli enti pubblici non economici (per il tramite dei Ministeri vigilanti) Ai commissari di Governo presso le regioni e le province autonome Ai presidenti delle giunte regionali e delle province autonome (per il tramite dei commissari di Governo) Agli enti locali (per il tramite del Ministero dell'interno) Ai presidenti delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura (per il tramite Unioncamere) Al Consiglio di Stato - Segretariato generale Alla Corte dei conti - Segretariato generale All'Avvocatura generale dello Stato - Segretariato generale Al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro - Segretariato generale All'Istituto superiore di sanita' - Servizi amministrativi e del personale All'I.S.T.A.T. - Direzione generale All'A.N.C.I. - Direzione generale All'U.P.I. - Direzione generale Al commissario di Governo per la provincia di Bolzano e, per conoscenza: Alla Presidenza della Repubblica - Segretariato generale Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Segretariato generale Dipartimento affari giuridici e legislativi Ufficio del coordinamento amministrativo Ai fini di una uniforme applicazione delle disposizioni dell'art. 2 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, e per dare risposta ai numerosi quesiti, da piu' parti formulati, sulla portata della medesima normativa, si ritiene opportuno fornire, nell'ambito dei poteri di indirizzo e coordinamento conferiti al Dipartimento della funzione pubblica dall'art. 27 della legge quadro sul pubblico impiego n. 93/1983, d'intesa con il Ministero del tesoro, le indicazioni di seguito riportate. Il decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito in legge 8 agosto 1992, n. 359, all'art. 2, comma 1, dispone che: "Le amministrazioni, soggette alle limitazioni delle assunzioni in base alla legge 29 dicembre 1988, n. 554, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 1992, non possono effettuare nuove assunzioni, con esclusione di quelle consentite da specifiche disposizioni legislative". Anzitutto si precisa che la disciplina in oggetto riguarda le assunzioni di ruolo a tempo indeterminato. Pertanto, rientrano nel divieto tutte quelle fattispecie assuntive previste e disciplinate dalla legge 29 dicembre 1988, n. 554, e successive modificazioni. Risultano bloccate le assunzioni che potevano essere disposte direttamente dalle singole amministrazioni e cioe': a) quelle relative ad una quota consentita delle cessazioni dal servizio verificatesi dal 1 gennaio dell'anno precedente e non coperte; b) quelle relative alle categorie protette, consentite dall'art. 1, comma 8, della legge 29 dicembre 1988, n. 554; c) quelle per i profili relativi alla tutela dell'handicap, degli anziani e dell'infanzia, consentite dall'art. 1, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, confermato per l'anno 1992 dalla legge 30 dicembre 1991, n. 412; d) quelle che precedentemente potevano essere disposte senza particolari limiti dalle amministrazioni richiamate dagli articoli 3, 4 e 5 della legge 29 dicembre 1988, n. 554. Vengono di conseguenza meno la facolta' di questa Presidenza del Consiglio dei Ministri relativa alla emanazione di decreti autorizzativi di assunzioni di personale ai sensi dell'art. 2 della richiamata legge n. 554/1988 nonche' quella delle regioni nei casi previsti dall'art. 5 della legge n. 554/1988. Si precisa, inoltre, che la clausola contenuta nell'art. 2 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 "con esclusione di quelle consentite da specifiche disposizioni legislative", deve essere intesa come riferita a quelle particolari disposizioni legislative che, emanate nell'arco temporale che va dalla vigenza della legge 29 dicembre 1988, n. 554, alla data dell'11 luglio 1992, hanno riconosciuto a favore di singole amministrazioni speciali facolta' assuntive in deroga ai limiti posti dalla legge n. 554/1988. Detta fattispecie ricorre nel caso della legge 29 dicembre 1990, n. 408, relativa al Ministero delle finanze, della legge 26 ottobre 1991, n. 321, relativa al Ministero di grazia e giustizia, nonche' della legge 28 febbraio 1992, di conversione del decreto-legge n. 9 del 18 gennaio 1992, relativa al Ministero dell'interno. Sono consentite le assunzioni di personale sanitario delle UU.SS.LL. (medici, infermieri, ecc.), cosi' come previsto nel comma 1 dell'art. 1, della legge n. 554/1988. Risulta, percio', che in materia di assunzioni negli uffici pubblici, la normativa gia' vigente, che e' costituita dal complesso delle disposizioni recate dalla legge 29 dicembre 1988, n. 554, nonche' dalle leggi 24 aprile 1989, n. 144, 28 febbraio 1990, n. 37, 29 dicembre 1990, n. 407 e legge 30 dicembre 1991, n. 412, e' sospesa. In forza dell'art. 2 del decreto-legge n. 333/1992, convertito con legge n. 359/1992 sono sospese, quindi, tutte le assunzioni di personale per il prosieguo del 1992. Al contrario, sono consentite le assunzioni a tempo determinato, comunque denominate, quali: a) quelle fino a sessanta giorni previste dall'art. 10- bis della legge n. 144/1989, nei limiti di spesa media annuale dell'ultimo triennio; b) quelle dei progetti speciali occupazionali, ex art. 7 della legge n. 554/1988 e quelle per progetti finalizzati, ex art. 26 della legge n. 67/1988; c) quelle a contratto. A proposito, si ricorda che i settori di attivita' nei quali si possono sviluppare i progetti sono indicati nell'art. 7 della legge n. 554/1988 gia' citata e che con successivi decreti riportati nella circolare 31 gennaio 1992 del Dipartimento della funzione pubblica (Gazzetta Ufficiale n. 44 del 28 febbraio 1992) detti settori sono stati ampliati. Sono, inoltre, consentiti i trasferimenti sia per la mobilita' prevista dalle vigenti normative contrattuali che per quella disciplinata dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 325/1988, trattandosi di movimenti di personale gia' in servizio, rispetto ai quali l'amministrazione cedente non puo' sostituire il dipendente trasferito. Infine, si precisa che le assunzioni previste nei decreti autorizzativi emessi, in data anteriore a quella del decreto-legge n. 333/1992, da questa Presidenza, ai sensi dell'art. 2, della legge n. 554/1988 e dalle regioni, ai sensi dell'art. 5 della medesima legge e non ancora eseguiti, possono essere effettuate, tenendo presente, tra l'altro, che detti decreti per gli enti locali non costituiscono autorizzazione di spesa. Rientrano in questa fattispecie le assunzioni di personale direttivo gia' vincitore dei corsi concorsi di reclutamento svolti dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione. Peraltro, per le assunzioni da effettuarsi con le procedure di cui all'art. 16 della legge n. 56/1987, si specifica che possono essere portate a compimento solo quelle per le quali l'avvio a selezione da parte del competente ufficio circoscrizionale del lavoro abbia avuto inizio anteriormente all'11 luglio 1992. Ulteriori informazioni saranno fornite, a richiesta, dal Dipartimento della funzione pubblica - Servizio VIII - Corso Vittorio Emanuele, 116 - 00186 Roma. Gli organi di controllo sono invitati a vigilare sulla corretta applicazione della normativa sopra richiamata. p. Il Ministro: SACCONI