MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 10 settembre 1992, n. 3206 

  Indirizzi applicativi riguardanti la disciplina delle assunzioni  e
dei  trasferimenti  di  personale  a seguito dell'art. 2 del decreto-
legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito in legge 8 agosto  1992,  n.
359.
(GU n.225 del 24-9-1992)
 
 Vigente al: 24-9-1992  
 

                                   A tutti i Ministeri
                                    Gabinetto
  Direzione generale del personale
                                    Alle aziende  ed  amministrazioni
                                  autonome  dello  Stato  - Direzione
                                  generale
                                    Ai presidenti degli enti pubblici
                                  non economici (per il  tramite  dei
                                  Ministeri vigilanti)
                                    Ai  commissari  di Governo presso
                                  le regioni e le province autonome
                                    Ai   presidenti   delle    giunte
                                  regionali e delle province autonome
                                  (per  il  tramite dei commissari di
                                  Governo)
                                    Agli enti locali (per il  tramite
                                  del Ministero dell'interno)
                                    Ai  presidenti  delle  camere  di
                                  commercio,  industria,  artigianato
                                  ed   agricoltura  (per  il  tramite
                                  Unioncamere)
                                    Al   Consiglio   di    Stato    -
                                  Segretariato generale
                                    Alla    Corte    dei    conti   -
                                  Segretariato generale
                                    All'Avvocatura   generale   dello
                                  Stato - Segretariato generale
                                    Al       Consiglio      nazionale
                                  dell'economia  e   del   lavoro   -
                                  Segretariato generale
                                    All'Istituto superiore di sanita'
                                  -   Servizi  amministrativi  e  del
                                  personale
                                    All'I.S.T.A.T.    -     Direzione
                                  generale
                                    All'A.N.C.I. - Direzione generale
                                    All'U.P.I. - Direzione generale
                                    Al  commissario di Governo per la
                                  provincia di Bolzano
                                     e, per conoscenza:
                                    Alla Presidenza della  Repubblica
                                  - Segretariato generale
                                    Alla Presidenza del Consiglio dei
                                  Ministri
                                    Segretariato generale
  Dipartimento affari giuridici e legislativi
  Ufficio del coordinamento amministrativo
  Ai fini di una uniforme applicazione delle disposizioni dell'art. 2
del  decreto-legge  11  luglio  1992,  n. 333, e per dare risposta ai
numerosi quesiti,  da  piu'  parti  formulati,  sulla  portata  della
medesima  normativa,  si  ritiene  opportuno fornire, nell'ambito dei
poteri  di  indirizzo e coordinamento conferiti al Dipartimento della
funzione pubblica  dall'art.  27  della  legge  quadro  sul  pubblico
impiego  n.    93/1983,  d'intesa  con  il  Ministero  del tesoro, le
indicazioni di seguito riportate.
  Il decreto legge 11 luglio 1992, n.  333,  convertito  in  legge  8
agosto   1992,  n.  359,  all'art.  2,  comma  1,  dispone  che:  "Le
amministrazioni, soggette alle limitazioni delle assunzioni  in  base
alla  legge  29  dicembre  1988,  n.  554,  a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto e fino al  31  dicembre  1992,
non  possono  effettuare  nuove  assunzioni, con esclusione di quelle
consentite da specifiche disposizioni legislative".
  Anzitutto si precisa che  la  disciplina  in  oggetto  riguarda  le
assunzioni  di  ruolo  a tempo indeterminato. Pertanto, rientrano nel
divieto tutte quelle fattispecie assuntive  previste  e  disciplinate
dalla  legge  29  dicembre  1988, n. 554, e successive modificazioni.
Risultano  bloccate  le  assunzioni  che  potevano  essere   disposte
direttamente dalle singole amministrazioni e cioe':
    a)  quelle  relative ad una quota consentita delle cessazioni dal
servizio verificatesi dal  1›  gennaio  dell'anno  precedente  e  non
coperte;
    b)  quelle relative alle categorie protette, consentite dall'art.
1, comma 8, della legge 29 dicembre 1988, n. 554;
    c) quelle per i profili relativi alla tutela dell'handicap, degli
anziani e dell'infanzia, consentite dall'art. 1, comma 3, della legge
29 dicembre 1990, n. 407, confermato per l'anno 1992 dalla  legge  30
dicembre 1991, n. 412;
    d)  quelle  che  precedentemente  potevano  essere disposte senza
particolari limiti dalle amministrazioni richiamate dagli articoli 3,
4 e 5 della legge 29 dicembre 1988, n. 554.
  Vengono di conseguenza meno la facolta' di  questa  Presidenza  del
Consiglio   dei   Ministri   relativa   alla  emanazione  di  decreti
autorizzativi di assunzioni di personale ai sensi dell'art.  2  della
richiamata  legge  n.  554/1988 nonche' quella delle regioni nei casi
previsti dall'art. 5 della legge n. 554/1988.
  Si precisa, inoltre, che la  clausola  contenuta  nell'art.  2  del
decreto-legge  11  luglio  1992,  n.  333  "con  esclusione di quelle
consentite  da  specifiche  disposizioni  legislative",  deve  essere
intesa  come  riferita  a quelle particolari disposizioni legislative
che, emanate nell'arco temporale che va dalla vigenza della legge  29
dicembre   1988,  n.  554,  alla  data  dell'11  luglio  1992,  hanno
riconosciuto a favore di singole  amministrazioni  speciali  facolta'
assuntive  in  deroga  ai limiti posti dalla legge n. 554/1988. Detta
fattispecie ricorre nel caso della legge 29 dicembre  1990,  n.  408,
relativa  al Ministero delle finanze, della legge 26 ottobre 1991, n.
321, relativa al Ministero di grazia e giustizia, nonche' della legge
28 febbraio 1992, di  conversione  del  decreto-legge  n.  9  del  18
gennaio 1992, relativa al Ministero dell'interno.
  Sono   consentite   le  assunzioni  di  personale  sanitario  delle
UU.SS.LL. (medici, infermieri, ecc.), cosi' come previsto nel comma 1
dell'art. 1, della legge n. 554/1988.
  Risulta,  percio',  che  in  materia  di  assunzioni  negli  uffici
pubblici,  la normativa gia' vigente, che e' costituita dal complesso
delle disposizioni recate dalla  legge  29  dicembre  1988,  n.  554,
nonche'  dalle leggi 24 aprile 1989, n. 144, 28 febbraio 1990, n. 37,
29  dicembre  1990,  n.  407  e  legge  30  dicembre 1991, n. 412, e'
sospesa.
  In forza dell'art. 2 del decreto-legge n. 333/1992, convertito  con
legge  n.  359/1992  sono  sospese,  quindi,  tutte  le assunzioni di
personale per il prosieguo del 1992.
  Al contrario, sono consentite le assunzioni  a  tempo  determinato,
comunque denominate, quali:
    a) quelle fino a sessanta giorni previste dall'art. 10- bis della
legge  n.  144/1989,  nei  limiti  di spesa media annuale dell'ultimo
triennio;
    b) quelle dei progetti speciali occupazionali, ex  art.  7  della
legge n. 554/1988 e quelle per progetti finalizzati, ex art. 26 della
legge n. 67/1988;
    c) quelle a contratto.
  A  proposito,  si  ricorda  che i settori di attivita' nei quali si
possono sviluppare i progetti sono indicati nell'art. 7  della  legge
n.  554/1988 gia' citata e che con successivi decreti riportati nella
circolare 31 gennaio 1992 del Dipartimento  della  funzione  pubblica
(Gazzetta  Ufficiale  n.  44 del 28 febbraio 1992) detti settori sono
stati ampliati.
  Sono, inoltre, consentiti i  trasferimenti  sia  per  la  mobilita'
prevista   dalle   vigenti  normative  contrattuali  che  per  quella
disciplinata dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
325/1988, trattandosi di movimenti di  personale  gia'  in  servizio,
rispetto  ai  quali  l'amministrazione cedente non puo' sostituire il
dipendente trasferito.
  Infine,  si  precisa  che  le  assunzioni  previste   nei   decreti
autorizzativi emessi, in data anteriore a quella del decreto-legge n.
333/1992,  da questa Presidenza, ai sensi dell'art. 2, della legge n.
554/1988 e dalle regioni, ai sensi dell'art. 5 della medesima legge e
non ancora eseguiti, possono essere effettuate, tenendo presente, tra
l'altro, che detti decreti per  gli  enti  locali  non  costituiscono
autorizzazione   di   spesa.   Rientrano  in  questa  fattispecie  le
assunzioni di personale direttivo gia' vincitore dei  corsi  concorsi
di   reclutamento   svolti  dalla  Scuola  superiore  della  pubblica
amministrazione.
  Peraltro, per le assunzioni da effettuarsi con le procedure di  cui
all'art.  16  della legge n. 56/1987, si specifica che possono essere
portate a compimento solo quelle per le quali l'avvio a selezione  da
parte  del competente ufficio circoscrizionale del lavoro abbia avuto
inizio anteriormente all'11 luglio 1992.
  Ulteriori  informazioni   saranno   fornite,   a   richiesta,   dal
Dipartimento della funzione pubblica - Servizio VIII - Corso Vittorio
Emanuele, 116 - 00186 Roma.
  Gli  organi  di  controllo  sono invitati a vigilare sulla corretta
applicazione della normativa sopra richiamata.
                                              p. Il Ministro: SACCONI