Integrazione alla legge regionale 10 maggio 1990, n. 53, recante norme circa il riconoscimento dell'associazione tra gli ex consiglieri regionali del Lazio.(GU n.38 del 3-10-1992)
la seguente legge: Art. 1. 1. All'articolo 3 della legge regionale 10 maggio 1990, n. 53 sono aggiunti i seguenti comuni: "2. L'ufficio di Presidenza assicura inoltre il necessario supporto organizzativo per l'espletamento dei compiti dell'associazione e di cui al precedente art. 2 3. Gli oneri previsti dal precedente secondo comma fanno carico al capitolo n. 26007, del bilancio regionale per l'esercizio 1992, concernente: "Spese postali, telefoniche, di cancelleria, di resocontazione, di stampa, di documentazione e biblioteca ed in genere di economato, spese per attrzzature ed arredamenti". La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio. Roma, 28 aprile 1992 GIGLI