REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 28 aprile 1992, n. 31 

  Integrazione  alla  legge  regionale 10 maggio 1990, n. 53, recante
norme  circa  il  riconoscimento   dell'associazione   tra   gli   ex
consiglieri regionali del Lazio.
(GU n.38 del 3-10-1992)

la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. All'articolo 3 della legge regionale 10 maggio 1990, n. 53 sono
aggiunti i seguenti comuni:
    "2.  L'ufficio  di  Presidenza  assicura  inoltre  il  necessario
supporto     organizzativo    per    l'espletamento    dei    compiti
dell'associazione e di cui al precedente art. 2
   3. Gli oneri previsti dal precedente secondo comma fanno carico al
capitolo n. 26007,  del  bilancio  regionale  per  l'esercizio  1992,
concernente:   "Spese   postali,   telefoniche,  di  cancelleria,  di
resocontazione, di stampa,  di  documentazione  e  biblioteca  ed  in
genere di economato, spese per attrzzature ed arredamenti".
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.
    Roma, 28 aprile 1992
 
                                GIGLI