Reiezione della richiesta avanzata dalla societa' Cosmer S.r.l. ai sensi dell'art. 2, quinto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675.(GU n.235 del 6-10-1992)
Il CIPI, con deliberazione 12 giugno 1992, ha deliberato che l'impresa Cosmer S.r.l., con sede in Napoli ed unita' presso l'Ilva di Bagnoli (Napoli), non e' riconosciuta, a decorrere dal 1 novembre 1990, in situazione di particolare crisi aziendale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675.