Modificazioni allo statuto dell'Universita'.(GU n.236 del 7-10-1992)
IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1936, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche di questa Universita'; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 16, comma primo; Atteso che il presente decreto rettorale e' uniforme alla tipologia nazionale; Visto il parere del Consiglio universitario nazionale dell'11 luglio 1991; Riconosciuta la particolare necessita' di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Gli articoli dal 200 al 208, relativi alla scuola di specializzazione in farmacia ospedaliera, sono soppressi e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in farmacia ospedaliera Art. 200. - E' istituita presso l'Universita' degli studi di Bari la scuola di specializzazione in farmacia ospedaliera che conferisce il diploma di specializzazione in farmacia ospedaliera. Art. 201. - La direzione della scuola ha sede presso la facolta' di farmacia dell'Universita' degli studi di Bari. Art. 202. - La scuola ha lo scopo di assicurare ai laureati in dis- cipline farmaceutiche la possibilita' di una specializzazione nelle materie necessarie ad esercitare la loro attivita' nella farmacia ospedaliera. La scuola soddisfa precise esigenze espresse dal piano sanitario nazionale e/o regionale che richiede specialisti ospedalieri da inserire nelle strutture operanti sul territorio. Art. 203. - La durata del corso e' di tre anni e non e' suscettibile di abbreviazioni. Art. 204. - Il numero degli iscritti e' di sei per ogni anno e complessivamente di diciotto per l'intero corso di studi. Art. 205. - Alla scuola sono ammessi i laureati in farmacia, in chimica e tecnologie farmaceutiche. Per l'ammissione alla scuola e' richiesto il diploma di abilitazione all'esercizio professionale. Art. 206. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: I Anno: fondamenti di matematica; elementi di statistica; patologia generale; chimica farmaceutica generale; immunologia; microbiologia e igiene; controlli di qualita'; basi farmacologiche della terapia. II Anno: elementi di informatica; biofarmaceutica e farmacocinetica I; tossicita', interazioni, effetti secondari dei farmaci; radiochimica e radiobiologia; tecnologia delle preparazioni magistrali; chimica degli alimenti; immunochimica. III Anno: biofarmaceutica e farmacocinetica II; farmacia clinica; documentazione e informazione sui farmaci; officina galenica; scienza dell'alimentazione e nutrizione clinica; legislazione sanitaria e ospedaliera, economia e organizzazione. La scuola comprende tre aree di insegnamento e tirocinio professionale. Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti: a) Area propedeutica: fondamenti di matematica; elementi di statistica; elementi di informatica; patologia generale; chimica farmaceutica generale; basi farmacologiche della terapia; radiochimica e radiobiologia. b) Area teorico-sperimentale: controlli di qualita'; immunochimica; immunologia; microbiologia e igiene; biofarmaceutica e farmacocinetica I; chimica degli alimenti; biofarmaceutica e farmacocinetica II. c) Area tecnico-applicativa: tossicita', interazioni, effetti secondari dei farmaci; tecnologia delle preparazioni magistrali; farmacia clinica; documentazione ed informazione sui farmaci; officina galenica; scienza dell'alimentazione e nutrizione clinica; legislazione sanitaria e ospedaliera, economia ed organizzazione. Tutti gli insegnamenti afferiscono alla facolta' di farmacia. I titolari degli insegnamenti possono essere proposti anche tra i professori di ruolo di altre facolta', nei termini previsti dalla legislazione vigente. Il consiglio della facolta' di farmacia, su proposta del consiglio della scuola, sentite le facolta' interessate, coordina annualmente le attivita' didattiche della scuola e designa, altresi', i professori a contratto cui affidare corsi specialistici, secondo quanto previsto dagli articoli 7, 9 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica, 11 luglio 1980, n. 382. Art. 207. - Per ogni anno di corso sono previste ottocento ore di attivita' didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Tali attivita' sono organizzate in un'attivita' didattica teorico- pratica di complessive quattrocento ore come di seguito ripartite, ed in un'attivita' didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo, di ulteriore quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del curriculum di studi professionale. I Anno: Area propedeutica (ore 400): fondamenti di matemtica; elementi di statistica; patologia generale; chimica farmaceutica generale; basi farmacologiche della terapia. Area teorico-sperimentale (ore 400): immunologia; microbiologia e igiene; controlli di qualita'. II Anno: Area propedeutica (ore 230): elementi di informatica; radiochimica e radiologia. Area teorico-sperimentale (ore 350): biofarmaceutica e farmacocinetica I; chimica degli alimenti; immunochimica. Area tecnico-applicativa (ore 220): tossicita', interazioni, effetti secondari dei farmaci; tecnologia delle preparazioni magistrali. III Anno: Area teorico-sperimentale (ore 110): biofarmaceutica e farmacocinetica II. Area tecnico-applicativa (ore 690): farmacia clinica; documentazione e informazione sui farmaci; officina galenica; scienza dell'alimentazione e nutrizione clinica; legislazione sanitaria e ospedaliera, economia ed organizzazione. Per l'ammissione agli esami e' richiesta la frequenza a tutte le esercitazioni pratiche e ad almeno i 3/4 di ognuno dei corsi. Ai fini della frequenza e delle attivita' pratiche va riconosciuta utile, sulla base di idonea documentazione, l'attivita' svolta dallo specializzando in strutture di servizio socio-sanitario attinenti alla specializzazione anche all'estero o nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo. Art. 208. - Superato l'esame teorico-pratico dell'ultimo anno, il corso di studio si conclude con un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su una o piu' materie del corso. A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato un diploma di specialista. Il presente decreto verra' pubblicato, a norma di legge, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Bari, 28 ottobre 1991 Il rettore