MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 5 ottobre 1992 

  Emissione  di  buoni  ordinari del Tesoro al portatore a novantadue
giorni.
(GU n.238 del 9-10-1992)

                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto il decreto ministeriale 31 dicembre  1991,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n. 3 del 4 gennaio 1992, con il quale sono state
fissate le modalita' di emissione dei buoni ordinari del  Tesoro  per
l'esercizio finanziario 1992;
  Visto   il  decreto  ministeriale  del  7  settembre  1992  che  ha
modificato l'art. 2, comma secondo, del suindicato decreto;
                              Decreta:
  Per il 15 ottobre 1992 e' disposta l'emissione, senza l'indicazione
del prezzo base,  dei  buoni  ordinari  del  Tesoro  al  portatore  a
novantadue  giorni  con  scadenza  il  15 gennaio 1993 fino al limite
massimo in valore nominale di lire 8.500 miliardi.
  La spesa per interessi  gravera'  sul  cap.  4677  dello  stato  di
previsione  della  spesa  del  Ministero  del  tesoro  dell'esercizio
finanziario 1993.
  L'assegnazione e l'aggiudicazione dei  buoni  ordinari  del  Tesoro
avverra'  con le modalita' indicate negli articoli 2, 18, 19, 20 e 21
del decreto 31 dicembre 1991 citato nelle premesse. L'offerta di  cui
alla  lettera  a)  dell'art.  19  puo'  essere  presentata fino ad un
importo massimo di 2 miliardi.
  Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura
di 5 centesimi sara' reso noto con apposito comunicato del  Ministero
del tesoro.
  Il  collocamento  dei  buoni  verra' effettuato nei confronti della
Banca d'Italia, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali
di categoria, degli istituti di credito  speciale  e  delle  societa'
finanziarie  iscritte  all'albo  di cui all'art. 7 del citato decreto
ministeriale del 31 dicembre 1991 e delle societa'  d'intermediazione
mobiliare di cui all'art. 5 del medesimo decreto ministeriale.
  I  buoni  verranno  emessi  solamente  per  le  serie:  Q  (lire  1
miliardo), R (lire 5 miliardi), S (lire 10 miliardi)  e  T  (lire  50
miliardi); le altre serie previste dal citato decreto ministeriale 31
dicembre  1991  saranno  utilizzate  per  le  quote  di  assegnazione
inferiori al miliardo di lire.
  Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della  Banca
d'Italia, dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente
allo  sportello  all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale
della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le
ore 12 del giorno 9 ottobre 1992, con  l'osservanza  delle  modalita'
stabilite  nell'art.  9  del  citato decreto ministeriale 31 dicembre
1991.
 Il presente decreto sara' sottoposto alla registrazione della  Corte
dei  conti  e  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
   Roma, 5 ottobre 1992
                                                 Il Ministro: BARUCCI
Registrato alla Corte dei conti l'8 ottobre 1992
Registro n. 35 Tesoro, foglio n. 114