MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 5 ottobre 1992 

  Emissione  di  buoni   ordinari   del   Tesoro   al   portatore   a
centottantadue giorni.
(GU n.238 del 9-10-1992)

                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto il decreto ministeriale 31 dicembre  1991,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n. 3 del 4 gennaio 1992, con il quale sono state
fissate le modalita' di emissione dei buoni ordinari del  Tesoro  per
l'esercizio finanziario 1992;
  Visto   il  decreto  ministeriale  del  7  settembre  1992  che  ha
modificato l'art. 2, comma secondo, del suindicato decreto;
                              Decreta:
  Per il 15 ottobre 1992 e' disposta l'emissione, senza l'indicazione
del prezzo base,  dei  buoni  ordinari  del  Tesoro  al  portatore  a
centottantadue  giorni  con scadenza il 15 aprile 1993 fino al limite
massimo in valore nominale di lire 7.500 miliardi.
  La spesa per interessi  gravera'  sul  cap.  4677  dello  stato  di
previsione  della  spesa  del  Ministero  del  tesoro  dell'esercizio
finanziario 1993.
  L'assegnazione e l'aggiudicazione dei  buoni  ordinari  del  Tesoro
avverra'  con le modalita' indicate negli articoli 2, 18, 19, 20 e 21
del decreto del 31 dicembre 1991  citato  nelle  premesse.  L'offerta
senza  indicazione di prezzo di cui alla lettera a) dell'art. 19 puo'
essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.
  Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura
di 5 centesimi, sara' reso noto con apposito comunicato del Ministero
del tesoro.
  Il collocamento dei buoni verra'  effettuato  nei  confronti  della
Banca  d'Italia,  dell'Ufficio  italiano  dei cambi, delle aziende di
credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti  di
credito  speciale,  degli  enti  con  finalita'  di previdenza e/o di
assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della
legge 21 marzo 1958, n. 259, delle imprese  di  assicurazione,  delle
societa'  finanziarie  iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato
decreto ministeriale del 31 dicembre 1991, degli agenti di  cambio  e
delle  societa'  d'intermediazione  mobiliare  di  cui all'art. 5 del
medesimo decreto ministeriale 31 dicembre 1991.
  Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della  Banca
d'Italia, dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente
allo  sportello  all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale
della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le
ore 12 del giorno 9 ottobre 1992, con  l'osservanza  delle  modalita'
stabilite  nell'art.  9  del  citato decreto ministeriale 31 dicembre
1991.
  Il presente decreto sara' sottoposto alla registrazione della Corte
dei conti e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.
   Roma, 5 ottobre 1992
                                                 Il Ministro: BARUCCI
Registrato alla Corte dei conti l'8 ottobre 1992
Registro n. 35 Tesoro, foglio n. 115