Modificazioni allo statuto dell'Universita'.(GU n.239 del 10-10-1992)
IL RETTORE Visto lo statuto dell'universita' degli studi di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in legge il 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 1991 concernente le modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in scienze dell'educazione (ex pedagogia); Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare il primo comma dell'art. 16; Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche di questa Universita' con le quali veniva chiesto l'adeguamento al decreto ministeriale 11 febbraio 1991; Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 12 giugno 1992; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche di statuo in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti in premessa indicati, e' ulteriormente modificato come appresso; Articolo unico Nell'art. 55 relativo all'elenco delle lauree e dei diplomi conferiti dalla facolta' di magistero, il terzo comma "2) laurea in pedagogia" deve essere sostituito con: "2) laurea in scienza dell'educazione". Nel titolo V relativo alla facolta' di magistero, la parte riguardante il corso di laurea in pedagogia e' soppressa, con il seguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi. Dopo l'attuale art. 68, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi al riodinamento del corso di laurea in scienze dell'educazione (ex pedagogia): CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELL'EDUCAZIONE Art. 68 (Titolo di ammissione). - Quello previsto dal primo comma dell'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910. Art. 69 (Durata e articolazione degli studi). - Gli studi hanno la durata di quattro anni e si articolano in un biennio iniziale comune in tre bienni di indirizzo (insegnanti di scuola secondaria superiore, educatori professionali extrascolastici, esperti nei processi di formazione). Art. 70 (Durata complessiva degli studi e durata annuale o semestrale degli insegnamenti). - Gli insegnamenti del piano di stu- dio corrispondono nel complesso a venti annualita', cioe' a quaranta semestralita', venti semestralita' sono collocate nel primo biennio, venti nel secondo. Per taluni insegnamenti e' prevista una durata semestrale per altri insegnamenti la decisioine intorno alla durata annuale o semestrale e' demandata anno per anno, al consiglio di corso di laurea. Art. 71 (Insegnamenti del primo biennio): a) Insegnamenti di area pedagogica: pedagogia generale; storia della pedagogia; storia della scuola e delle istituzioni educative. b) Insegnamenti di area filosofica: filosofia teoretica; storia della filosofia. c) Insegnamenti di area psicologica: psicologia generale; psicologia dell'eta' evolutiva; psicologia sociale. d) Insegnamenti di area socio-antropologica: antropologia culturale; sociologia; sociologia dell'educazione. e) Insegnamenti riguardanti la metodologia della ricerca: metodologia della ricerca sociale; pedagogia sperimentale; statistica (applicata alla ricerca educativa). f) Insegnamenti di area storica: storia medioevale; storia moderna; storia contemporanea. g) Insegnamenti opzionali: due corsi semestrali, oppure un corso annuale. Ciascuno degli insegnamenti compresi nella area pedagogica, filosofica, psicologica, socio-antropologica e della metodologia della ricerca deve essere seguito almeno per un corso semestrale. Gli insegnamenti dell'area pedagogica devono essere seguiti per una durata complessiva equivalente a quattro corsi semestrali. Gli insegnamenti dell'area filosofica devono essere seguiti per tre corsi semestrali o per una durata complessiva ad essi equivalente. Lo studente deve seguire due insegnamenti di area storica, scegliendoli fra i tre indicati. Tra gli insegnamenti opzionali rientrano tutti quelli attivati dalla facolta' e non ancora scelti. Nel corso del primo biennio, lo studente deve altresi' seguire due corsi semestrali di lingua straniera e un corso semestrale di informatica tra quelli attivati presso la facolta'. Le modalita' di valutazione saranno definite dal consiglio di facolta'. Art. 72 (Insegnamenti del secondo biennio "insegnanti di scuola secondaria superiore"): a) Insegnamenti di area pedagogica: educazione comparata; metodologia e didattica; docimologia; tecnologie dell'istruzione; letteratura per l'infanzia; pedagogia generale; storia della pedagogia; educazione degli adulti. b) Insegnamenti di area filosofica: estetica; filosofia teoretica; filosofia morale; logica; filosofia della scienza; filosofia del linguaggio; storia della filosofia; filosofia della religione; storia della scienza; storia della filosofia contemporanea; storia della filosofia medioevale; storia della filosofia antica; storia della filosofia moderna; storia delle dottrine estetiche; storia delle dottrine politiche. c) Insegnamenti di area storica: storia antica; storia medioevale; storia moderna; storia contemporanea; storia dei partiti e dei movimenti politici. d) Insegnamenti di area psicologica: psicologia generale; storia della psicologia; psicologia dell'educazione (oppure psicologia pedagogica oppure psicopedagogia); psicologia dinamica; psicologia dell'eta' evolutiva; psicologia sociale; psicologia sperimentale; psicologia dell'orientamento scolastico e professionale. e) Insegnamenti di area socio-antropologica: sociologia della famiglia; sociologia delle comunicazioni di massa; sociologia dei processi culturali; storia della sociologia; sociologia; antropologia culturale; sociologia dell'educazione; storia delle tradizioni popolari; etnologia; storia delle religioni; storia sociale. f) Insegnamenti di area giuridica: istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica. Gli insegnamenti compresi nell'area pedagogica e filosofica devono essere eseguiti rispettivamente per cinque e per sette semestri o per una durata complessiva ad essi equivalente. Lo studente deve seguire almeno tre semestralita' di area storica. Sulla base delle indicazioni del consiglio di corso di laurea, gli studenti scelgono cinque corsi semestrali (o corsi semestrali e/o annuali per una durata complessiva equivalente a cinque corsi semestrali) tra o entro gli insegnamenti di area psicologica, socio- antropologica e giuridica. Art. 73 (Insegnamenti del secondo biennio: indirizzo "educatori professionali extrascolastici"): a) Insegnamenti di area pedagogica: educazione degli adulti; storia della scuola e delle istituzioni educative; pedagogia generale; metodologia e didattica; pedagogia speciale; docimologia; tecnologie dell'istruzione; storia della pedagogia; pedagogia delle comunicazioni di massa; pedagogia della famiglia. b) Insegnamenti di area filosofica: filosofia morale; filosofia del linguaggio; estetica; filosofia della scienza; filosofia della religione; storia della scienza; storia della filosofia contemporanea. c) Insegnamenti riguardanti la metodologia della ricerca: pedagogia sperimentale; statistica (applicata alla ricerca educativa). d) Insegnamenti di area psicologica: psicologia dell'eta' evolutiva; psicologia dell'educazione (oppure psicologia pedagogica oppure psicopedagogia); psicologia dinamica; psicologia sociale; neuropsichiatria; psicopatologia dell'eta' evolutiva; igiene mentale; psicologia delle comunicazioni di massa; psicologia dell'orientamento scolastico e professionale. e) Insegnamenti di area socio-antropologica: antropologia culturale; sociologia della famiglia; sociologia dei processi culturali; sociologia delle comunicazioni di massa; sociologia dell'organizzazione; storia delle tradizioni popolari; etnologia; storia delle religioni; economia politica; storia economica; storia sociale. f) Insegnamenti di area biologico-medica: fondamenti di biologia; igiene; puericultura; metodi e tecniche della psicomotricita'; educazione sanitaria. g) Insegnamenti di area giuridica: istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica; legislazione minorile; legislazione e organizzazione dei servizi sociali; istituzioni e politica scolastica; diritto e legislazione universitaria; istituzioni e politica dei beni culturali; diritto e legislazione dei beni culturali. h) Insegnamenti che affrontano problemi riguardanti la conservazione, la documentazione, la comunicazione delle forme della cultura: storia del teatro e dello spettacolo; filmologia; storia del cinema; storia della musica; fondamenti della comunicazione musicale; storia dell'arte e del restauro; biblioteconomia; museografia; archivistica; storia dell'arte medioevale e moderna. Gli insegnamenti compresi nelle aree pedagogica e in quella della metodologia della ricerca devono essere seguiti rispettivamente per sette e per due semestri o per una durata complessiva ad essi equivalente. Lo studente deve seguire due insegnamenti semestrali e un insegnamento di durata annuale di area filosofica, scegliendolo tra quelli elencati. Sulla base delle indicazioni del consiglio di corso di laurea, lo studente sceglie nove corsi semestrali ( o corsi semestrali e/o annuali per una durata complessiva equivalente a nove corsi semestrali) tra o entro gli insegnamenti di area psicologica, socio- antropologica, biologicomedica, giuridica, e delle discipline riguardanti la conservazione, la documentazione e la comunicazione delle forme della cultura. Lo studente deve inoltre partecipare alle attivita' pratiche guidate secondo criteri definiti dal consiglio di corso di laurea. Art. 74 (Insegnamenti del secondo biennio: indirizzo "esperti nei processi formativi"): a) Insegnamenti di area pedagogica: educazione degli adulti; educazione comparata; metodologia e didattica; tecnologie dell'istruzione; docimologia; pedagogia generale; pedagogia delle comunicazioni di massa; storia della scuola e delle istituzioni educative; pedagogia della famiglia. b) Insegnamenti di area filosofica: logica; filosofia della scienza. c) Insegnamenti di area psicologica: psicologia sociale; psicologia dell'educazione (oppure psicologia pedagogica oppure psicopedagogia); psicologia delle comunicazioni di massa; psicologia dell'orientamento scolastico e professionale. d) Insegnamenti di area socio-antropologica: antropologia culturale; sociologia dei processi culturali; sociologia delle comunicazioni di massa; storia delle tradizioni popolari; etnologia; sociologia dell'arte. e) Insegnamenti riguardanti la metodologia della ricerca: pedagogia sperimentale; metodologia della ricerca sociale; statistica (applicata alla ricerca educativa). f) Insegnamenti riguardanti problemi dell'organizzazione, della comunicazione, dell'informazione: economia dell'istruzione; sociologia dell'organizzazione; teoria della comunicazione; archivistica; biblioteconomia; informatica. g) Insegnamenti di area giuridica: istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica; istituzioni e politica scolastica; diritto e legislazione universitaria. h) Insegnamenti opzionali: due corsi semestrali, oppure un corso annuale. Gli insegnamenti relativi alle aree pedagogica, filosofica, della metodologia della ricerca dell'organizzazione, comunicazioni, informazione, devono essere seguiti rispettivamente per cinque, per uno, per tre e per sei semestri o per una durata complessiva ad essi equivalente. Lo studente deve seguire un insegnamento semestrale di area socio- antropologica, un insegnamento semestrale di area psicologica e un insegnamento semestrale di area giuridica scegliendoli tra quelli indicati. Tra gli insegnamenti opzionali rientrano tutti quelli attivati presso la facolta' e non ancora scelti. Lo studente deve inoltre partecipare ad attivita' pratiche guidate, secondo i criteri definiti dal consiglio di corso di laurea. Art. 75 (Esame di laurea). - Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver superato gli esami degli insegnamenti del primo biennio, pari a venti semestralita', del biennio di indirizzo scelto, pari a venti semestralita' e dovra' aver ottenuto un giudizio favorevole secondo modalita' stabilite dalla facolta' al termine di due semestri di una lingua straniera e di un semestre di informatica. L'esame di laurea consiste nella discussione di un elaborato scritto. Il diploma di laurea, riporta il titolo di laureato in scienza dell'educazione e fara' menzione dell'indirizzo seguito. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Siena, 17 agosto 1992 Il rettore