Modificazione dell'art. 31 della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 8 (Amministrazione dei beni e attivita' contrattuale della Regione).(GU n.39 del 10-10-1992)
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. La lettera g) dell'art. 31 della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 8, e' sostituita dalla seguente: " g) quando l'importo del contratto non superi L. 200.000.000, esclusi gli oneri fiscali. Per i contratti di importo non superiore a L. 50.000.000, esclusi gli oneri fiscali, e' consentito trattare anche con una sola persona o ditta". La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte. Torino, 30 marzo 1992 BRIZIO