REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 30 marzo 1992, n. 18 

  Modificazione  dell'art.  31 della legge regionale 23 gennaio 1984,
n.  8  (Amministrazione  dei  beni  e  attivita'  contrattuale  della
Regione).
(GU n.39 del 10-10-1992)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. La lettera g) dell'art. 31 della  legge  regionale  23  gennaio
1984, n. 8, e' sostituita dalla seguente:
   "  g)  quando  l'importo  del contratto non superi L. 200.000.000,
esclusi gli oneri fiscali. Per i contratti di importo non superiore a
L. 50.000.000, esclusi gli  oneri  fiscali,  e'  consentito  trattare
anche con una sola persona o ditta".
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.
    Torino, 30 marzo 1992
 
                               BRIZIO