Art. 28, legge regionale 43/91 - Rettifica di errore materiale.(GU n.39 del 10-10-1992)
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. L'art. 28 della legge regionale 3 settembre 1991, n. 43, e' sostituito dal seguente: "Art. 28. - I compensi a favore degli amministratori, dei revisori e dei componenti il comitato scientifico dell'I.R.E.S. sono attribuiti nelle misure di seguito indicate: Consiglio di amministrazione: presidente, L. 15.000.000 lorde annue; vice presidente, L. 9.000.000 lorde annue. Componenti effettivi del Collegio dei revisori: presidente, L. 2.500.000 lorde annue; componenti effettivi, L. 1.500.000 lorde annue. Componenti del comitato scientifico: presidente, L. 4.000.000 lorde annue; componenti, L. 3.000.000 lorde annue". La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte. Torino, 23 aprile 1992 BRIZIO