REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 23 aprile 1992, n. 26 

  Art. 28, legge regionale 43/91 - Rettifica di errore materiale.
(GU n.39 del 10-10-1992)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. L'art. 28 della legge regionale 3 settembre  1991,  n.  43,  e'
sostituito dal seguente:
   "Art. 28. - I compensi a favore degli amministratori, dei revisori
e   dei   componenti   il  comitato  scientifico  dell'I.R.E.S.  sono
attribuiti nelle misure di seguito indicate:
   Consiglio di amministrazione:
    presidente, L. 15.000.000 lorde annue;
    vice presidente, L. 9.000.000 lorde annue.
   Componenti effettivi del Collegio dei revisori:
    presidente, L. 2.500.000 lorde annue;
    componenti effettivi, L. 1.500.000 lorde annue.
   Componenti del comitato scientifico:
    presidente, L. 4.000.000 lorde annue;
    componenti, L. 3.000.000 lorde annue".
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.
    Torino, 23 aprile 1992
 
                               BRIZIO