REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 18 giugno 1992, n. 29 

  Modificazioni alla  legge  "Ordinamento  delle  comunita'  montane"
approvata dal consiglio regionale in data 12 maggio 1992.
(GU n.39 del 10-10-1992)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO
         SI INTENDE APPOSTO PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. L'art. 2, comma 2, della legge sull'ordinamento delle comunita'
montane  approvata  dal consiglio regionale in data 12 maggio 1992 e'
cosi' emendato:
    la lettera d) viene cosi' sostituita: " d)  nella  provincia  del
Verbano-Cusio-Ossola";
   al  punto  21  della  lettera  d), vengono cancellati i comuni di:
Armeno, Massino Visconti, Nebbiuno;
    dopo il punto 38 della lettera f), viene aggiunto un nuovo  punto
che recita: " g) nella provincia di Biella";
    dopo  il punto 43 della lettera g), viene aggiunto un nuovo punto
che recita: " h) nella provincia di Novara";
    dopo la lettera  h),  viene  inserita  una  nuova  zona  omogenea
individuata  in:  "44)  i  comuni  dei  due  laghi:  Armeno,  Massimo
Visconti, Nebbiuno".
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.
    Torino, 18 giugno 1992
 
                               BRIZIO