Modificazioni alla legge "Ordinamento delle comunita' montane" approvata dal consiglio regionale in data 12 maggio 1992.(GU n.39 del 10-10-1992)
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO SI INTENDE APPOSTO PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. L'art. 2, comma 2, della legge sull'ordinamento delle comunita' montane approvata dal consiglio regionale in data 12 maggio 1992 e' cosi' emendato: la lettera d) viene cosi' sostituita: " d) nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola"; al punto 21 della lettera d), vengono cancellati i comuni di: Armeno, Massino Visconti, Nebbiuno; dopo il punto 38 della lettera f), viene aggiunto un nuovo punto che recita: " g) nella provincia di Biella"; dopo il punto 43 della lettera g), viene aggiunto un nuovo punto che recita: " h) nella provincia di Novara"; dopo la lettera h), viene inserita una nuova zona omogenea individuata in: "44) i comuni dei due laghi: Armeno, Massimo Visconti, Nebbiuno". La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte. Torino, 18 giugno 1992 BRIZIO