Modificazioni allo statuto dell'Universita'.(GU n.240 del 12-10-1992)
IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge il 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1989; Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dal consiglio della facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali, riunione del 18 dicembre 1990; Visto il parere favorevole espresso dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione rispettivamente nelle riunioni del 21 gennaio 1991 e del 13 febbraio 1991; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare la nuova modifica proposta in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Torino; Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico L'art. 97, relativo al corso di laurea in scienze geologiche, facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali, e' soppresso e sostituito come segue: CORSO DI LAUREA IN SCIENZE GEOLOGICHE Art. 97. - Il corso di laurea in scienze geologiche ha la durata di cinque anni ed e' articolato in un triennio di base ed un biennio di applicazione, con distinti indirizzi. L'accesso al corso di laurea e' regolato dalle disposizioni di legge. Il numero dei corsi di insegnamento e dei relativi esami e' di non meno di ventiquattro, di cui sedici nel triennio e otto nel biennio. Ciascun corso di insegnamento comporta uno svolgimento di circa novanta ore, comprensive di lezioni, esercitazioni, attivita' pratiche guidate e seminari. Tra le discipline del triennio di base sono inclusi cinque laboratori per un totale di trecento ore; ai fini della valutazione finale, lo studente sosterra' l'esame integrato con la disciplina relativa. La frequenza ai corsi ed ai laboratori comporta un monte ore di non meno di duemilacinquecento, di cui circa millesettecento nel triennio e circa ottocento nel biennio; in tale computo sono comprese le lezioni, le esercitazioni in aula e in laboratorio, le esercitazioni sul terreno ed i seminari. TRIENNIO DI BASE. Il triennio di base comprende i seguenti insegnamenti irrinunciabili: 1) istituzioni di matematiche I; 2) istituzioni di matematiche II; 3) fisica sperimentale I; 4) fisica sperimentale II; 5) chimica generale e inorganica con elementi di organica; 6) geografia fisica; 7) geologia I; 8) laboratorio di geologia I (7 e 8, esame integrato); 9) geomorfologia; 10) mineralogia; 11) laboratorio di mineralogia (10 e 11 esame integrato); 12) petrografia; 13) laboratorio di petrografia (12 e 13 esame integrato); 14) paleontologia; 15) laboratorio di paleontologia (14 e 15 esame integrato); 16) geochimica; 17) geologia II; 18) laboratorio di geologia II (17 e 18 esame integrato); 19) rilevamento geologico; 20) fisica terrestre; 21) geologia applicata. Per la prova di accertamento unica, prevista per le materie che danno luogo all'esame integrato, il preside costituisce la commissione per l'esame di profitto utilizzando i docenti dei relativi corsi, secondo le norme dettate dall'art. 160 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e dell'art. 42 del regolamento studenti, approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269. Nel triennio lo studente deve partecipare ad esercitazioni sul terreno, oltre a quelle previste dai singoli corsi e laboratori, per non meno di sei giorni. Sara' compito dei consiglio di corso di laurea programmare annualmente sia le modalita' di effettuazione di tali esercitazioni, se attribuite ad alcuni corsi e laboratori, con particolare riferimento al corso di rilevamento geologico, o, se organizzate come campagna geologica, sia le modalita' di partecipazione di diversi docenti del corso di laurea stesso. La facolta' organizza, altresi', corsi di lingua inglese: lo studente deve superare un colloquio che comprende anche la traduzione dalla lingua di un brano di un'opera scientifica di argomento geologico. Tale colloquio deve essere superato prima dell'iscrizione al terzo anno. L'iscrizione al biennio di applicazione, nell'indirizzo prescelto, e' condizionata dal superamento di tutti gli esami propedeutici (istituzioni di matematiche, primo e secondo corso, fisica sperimentale, primo e secondo corso, chimica generale ed inorganica con elementi di organica) e di non meno di nove tra i restanti undici esami previsti dalla tabella; In ogni caso nessun esame del biennio puo' essere sostenuto prima di aver superato tutti gli esami del triennio. Il consiglio di corso di laurea predisporra' un regolamento che codifichi le propedeuticita' degli esami, le modalita' di espletamento dell'esame di laurea e quant'altro necessario al buon andamento del corso di studi. Allo studente che ha superato tutti gli esami prescritti nel triennio, su richiesta, viene rilasciato un certificato attestante il completamento degli studi propedeutici alla laurea in scienze geologiche. BIENNIO DI APPLICAZIONE. Il biennio di applicazione e' distinto nei seguenti indirizzi, ciascuno dei quali definisce uno specifico settore culturale e scientifico-professionale. Ogni indirizzo e' costituito da otto corsi di novanta ore di cui cinque caratterizzanti. Le restanti tre discipline facoltative sono scelte dagli studenti preferibilmente nelle apposite liste di indirizzo tra le delle disci- pline attivate dalle facolta'. Lo studente puo', motivandolo, scegliere discipline da liste di indirizzi diversi. Lo stesso corso puo' esser svolto per piu' indirizzi. 1) Indirizzo geologico paleontologico: Discipline caratterizzanti: 1) geologia regionale; 2) paleontologia II; 3) micropaleontologia; 4) sedimentologia; 5) geologia stratigrafica; Discipline facoltative: 1) paleoecologia; 2) paleoclimatologia; 3) paleontologia vegetale; 4) paleobiogeografia; 5) geologia del quaternario; 6) paleontologia del quaternario; 7) geologia strutturale; 8) geologia marina; 9) geologia storica; 10) fotogeologia; 11) paleontologia stratigrafica; 12) stratigrafia; 13) paleontologia dei vertebrati; 14) biostratigrafia; 15) petrografia del sedimentario; 16) mineralogia dei sedimenti; 17) oceanografia; 18) geologia del cristallino; 19) vulcanologia; 20) geologia degli idrocarburi; 21) geofisica marina. B) Indirizzo mineralogico-petrologico-giacimentologicogeochimico: Discipline caratterizzanti: 1) chimica fisica; 2) cristallografia; 3) petrologia; 4) giacimenti minerari; 5) vulcanologia; Discipline facoltative: 1) geochimica nucleare; 2) mineralogia dei sedimenti; 3) analisi mineralogiche; 4) mineralogia applicata; 5) prospezioni geochimiche; 6) geotermia; 7) rilevamento petrografico-giacimentologico; 8) petrografia applicata; 9) geologia regionale; 10) esplorazione geologica del sottosuolo; 11) analisi geochimiche; 12) petrologia del metamorfico; 13) geochimica applicata; 14) cristallochimica; 15) mineralogia sistematica; 16) minerogenesi; 17) geologia dei combustibili fossili; 18) giacimenti di idrocarburi; 19) prospezione geomineraria; 20) prospezioni geofisiche. 26) Indirizzo geologico applicato: Discipline caratterizzanti: 1) complementi di geologia applicata; 2) rilevamento geologico tecnico; 3) idrogeologia; 4) fotogeologia; 5) esplorazione geologica del sottosuolo. Discipline facoltative: 1) geologia regionale; 2) mineralogia applicata; 3) geomorfologia applicata; 4) geofisica applicata; 5) sedimentologia e regime dei litorali; 6) geotecnica; 7) estimo (con principi tecnico-economici); 8) materie giuridiche e legislazione dei lavori pubblici; 9) geochimica applicata; 10) idrogeologia applicata; 11) topografia e cartografia; 12) petrografia applicata; 13) sismica applicata. L'ammissione all'esame di laurea comporta il superamento di non meno di ventiquattro esami, e del colloquio di lingua inglese. Gli studenti, per la tesi di laurea, devono svolgere un lavoro sperimentale impostato e coordinato dal relatore. Il diploma di laurea riporta il titolo di laureato in scienze geologiche; il relativo certificato fara' menzione dell'indirizzo seguito. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Torino, 12 agosto 1992 Il rettore: DIANZANI