UNIVERSITA' DI TORINO

DECRETO RETTORALE 12 agosto 1992 

  Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.240 del 12-10-1992)

                             IL RETTORE
  Visto  lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino, approvato
con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284  e  modificato  con  regio
decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935,  n.  1071,  convertito
nella legge il 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1989;
  Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dal consiglio
della facolta' di scienze matematiche, fisiche e  naturali,  riunione
del 18 dicembre 1990;
  Visto  il  parere  favorevole  espresso dal senato accademico e dal
consiglio di amministrazione rispettivamente nelle  riunioni  del  21
gennaio 1991 e del 13 febbraio 1991;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  la  nuova
modifica proposta in deroga al termine triennale  di  cui  all'ultimo
comma  dell'art.  17  del  testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i
motivi  esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi   accademici
dell'Universita' di Torino;
  Visto  il  parere  favorevole  espresso dal Consiglio universitario
nazionale;
                              Decreta:
  Lo statuto dell'Universita' degli  studi  di  Torino,  approvato  e
modificato  con  i  decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente
modificato come appresso:
                           Articolo unico
  L'art. 97, relativo al  corso  di  laurea  in  scienze  geologiche,
facolta'  di  scienze matematiche, fisiche e naturali, e' soppresso e
sostituito come segue:
                CORSO DI LAUREA IN SCIENZE GEOLOGICHE
  Art. 97. - Il corso di laurea in scienze geologiche ha la durata di
cinque anni ed e' articolato in un triennio di base ed un biennio  di
applicazione, con distinti indirizzi.
  L'accesso  al  corso  di  laurea  e' regolato dalle disposizioni di
legge. Il numero dei corsi di insegnamento e dei relativi esami e' di
non meno di ventiquattro, di cui  sedici  nel  triennio  e  otto  nel
biennio.
  Ciascun  corso  di  insegnamento  comporta uno svolgimento di circa
novanta  ore,  comprensive  di  lezioni,   esercitazioni,   attivita'
pratiche guidate e seminari.
  Tra  le  discipline  del  triennio  di  base  sono  inclusi  cinque
laboratori per un totale di trecento ore; ai fini  della  valutazione
finale,  lo  studente  sosterra'  l'esame integrato con la disciplina
relativa.
  La frequenza ai corsi ed ai laboratori comporta un monte ore di non
meno di duemilacinquecento, di cui circa millesettecento nel triennio
e circa ottocento nel biennio;  in  tale  computo  sono  comprese  le
lezioni,  le esercitazioni in aula e in laboratorio, le esercitazioni
sul terreno ed i seminari.
TRIENNIO DI BASE.
  Il   triennio   di   base   comprende   i   seguenti   insegnamenti
irrinunciabili:
   1) istituzioni di matematiche I;
   2) istituzioni di matematiche II;
   3) fisica sperimentale I;
   4) fisica sperimentale II;
   5) chimica generale e inorganica con elementi di organica;
   6) geografia fisica;
   7) geologia I;
   8) laboratorio di geologia I (7 e 8, esame integrato);
   9) geomorfologia;
   10) mineralogia;
   11) laboratorio di mineralogia (10 e 11 esame integrato);
   12) petrografia;
   13) laboratorio di petrografia (12 e 13 esame integrato);
   14) paleontologia;
   15) laboratorio di paleontologia (14 e 15 esame integrato);
   16) geochimica;
   17) geologia II;
   18) laboratorio di geologia II (17 e 18 esame integrato);
   19) rilevamento geologico;
   20) fisica terrestre;
   21) geologia applicata.
  Per la prova di accertamento unica, prevista  per  le  materie  che
danno   luogo   all'esame   integrato,   il  preside  costituisce  la
commissione  per  l'esame  di  profitto  utilizzando  i  docenti  dei
relativi  corsi,  secondo  le  norme  dettate dall'art. 160 del testo
unico delle leggi  sull'istruzione  superiore,  approvato  con  regio
decreto  31  agosto  1933,  n.  1592  e  dell'art. 42 del regolamento
studenti, approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.
  Nel triennio lo studente  deve  partecipare  ad  esercitazioni  sul
terreno,  oltre a quelle previste dai singoli corsi e laboratori, per
non meno di sei giorni.
  Sara'  compito  dei  consiglio  di  corso  di  laurea   programmare
annualmente  sia le modalita' di effettuazione di tali esercitazioni,
se  attribuite  ad  alcuni  corsi  e  laboratori,   con   particolare
riferimento al corso di rilevamento geologico, o, se organizzate come
campagna  geologica,  sia  le  modalita' di partecipazione di diversi
docenti del corso di laurea stesso.
  La facolta'  organizza,  altresi',  corsi  di  lingua  inglese:  lo
studente deve superare un colloquio che comprende anche la traduzione
dalla  lingua  di  un  brano  di  un'opera  scientifica  di argomento
geologico. Tale colloquio deve essere superato prima  dell'iscrizione
al terzo anno.
  L'iscrizione  al biennio di applicazione, nell'indirizzo prescelto,
e' condizionata dal  superamento  di  tutti  gli  esami  propedeutici
(istituzioni   di   matematiche,   primo   e  secondo  corso,  fisica
sperimentale, primo e secondo corso, chimica generale  ed  inorganica
con elementi di organica) e di non meno di nove tra i restanti undici
esami previsti dalla tabella;
  In  ogni  caso nessun esame del biennio puo' essere sostenuto prima
di aver superato tutti gli esami del triennio.
  Il consiglio di corso di laurea  predisporra'  un  regolamento  che
codifichi   le   propedeuticita'   degli   esami,   le  modalita'  di
espletamento dell'esame di laurea e quant'altro  necessario  al  buon
andamento del corso di studi.
  Allo  studente  che  ha  superato  tutti  gli  esami prescritti nel
triennio, su richiesta, viene rilasciato un certificato attestante il
completamento  degli  studi  propedeutici  alla  laurea  in   scienze
geologiche.
BIENNIO DI APPLICAZIONE.
  Il  biennio  di  applicazione  e'  distinto nei seguenti indirizzi,
ciascuno dei  quali  definisce  uno  specifico  settore  culturale  e
scientifico-professionale.
  Ogni  indirizzo  e'  costituito da otto corsi di novanta ore di cui
cinque caratterizzanti.
  Le restanti tre discipline facoltative sono scelte  dagli  studenti
preferibilmente nelle apposite liste di indirizzo tra le delle disci-
pline   attivate  dalle  facolta'.  Lo  studente  puo',  motivandolo,
scegliere discipline da liste di indirizzi diversi. Lo  stesso  corso
puo' esser svolto per piu' indirizzi.
1) Indirizzo geologico paleontologico:
  Discipline caratterizzanti:
   1) geologia regionale;
   2) paleontologia II;
   3) micropaleontologia;
   4) sedimentologia;
   5) geologia stratigrafica;
  Discipline facoltative:
   1) paleoecologia;
   2) paleoclimatologia;
   3) paleontologia vegetale;
   4) paleobiogeografia;
   5) geologia del quaternario;
   6) paleontologia del quaternario;
   7) geologia strutturale;
   8) geologia marina;
   9) geologia storica;
   10) fotogeologia;
   11) paleontologia stratigrafica;
   12) stratigrafia;
   13) paleontologia dei vertebrati;
   14) biostratigrafia;
   15) petrografia del sedimentario;
   16) mineralogia dei sedimenti;
   17) oceanografia;
   18) geologia del cristallino;
   19) vulcanologia;
   20) geologia degli idrocarburi;
   21) geofisica marina.
  B) Indirizzo mineralogico-petrologico-giacimentologicogeochimico:
  Discipline caratterizzanti:
   1) chimica fisica;
   2) cristallografia;
   3) petrologia;
   4) giacimenti minerari;
   5) vulcanologia;
  Discipline facoltative:
   1) geochimica nucleare;
   2) mineralogia dei sedimenti;
   3) analisi mineralogiche;
   4) mineralogia applicata;
   5) prospezioni geochimiche;
   6) geotermia;
   7) rilevamento petrografico-giacimentologico;
   8) petrografia applicata;
   9) geologia regionale;
   10) esplorazione geologica del sottosuolo;
   11) analisi geochimiche;
   12) petrologia del metamorfico;
   13) geochimica applicata;
   14) cristallochimica;
   15) mineralogia sistematica;
   16) minerogenesi;
   17) geologia dei combustibili fossili;
   18) giacimenti di idrocarburi;
   19) prospezione geomineraria;
   20) prospezioni geofisiche.
26) Indirizzo geologico applicato:
  Discipline caratterizzanti:
   1) complementi di geologia applicata;
   2) rilevamento geologico tecnico;
   3) idrogeologia;
   4) fotogeologia;
   5) esplorazione geologica del sottosuolo.
  Discipline facoltative:
   1) geologia regionale;
   2) mineralogia applicata;
   3) geomorfologia applicata;
   4) geofisica applicata;
   5) sedimentologia e regime dei litorali;
   6) geotecnica;
   7) estimo (con principi tecnico-economici);
   8) materie giuridiche e legislazione dei lavori pubblici;
   9) geochimica applicata;
   10) idrogeologia applicata;
   11) topografia e cartografia;
   12) petrografia applicata;
   13) sismica applicata.
  L'ammissione  all'esame  di  laurea  comporta il superamento di non
meno di ventiquattro esami, e del colloquio di lingua inglese.
  Gli studenti, per la tesi di  laurea,  devono  svolgere  un  lavoro
sperimentale impostato e coordinato dal relatore.
  Il  diploma  di  laurea  riporta  il  titolo di laureato in scienze
geologiche; il relativo  certificato  fara'  menzione  dell'indirizzo
seguito.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Torino, 12 agosto 1992
                                                 Il rettore: DIANZANI