Modificazioni allo statuto dell'Universita'.(GU n.241 del 13-10-1992)
IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1987, n. 2240, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in legge il 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168; Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Palermo (consiglio di facolta' seduta del 19 luglio 1991, senato accademico seduta del 15 ottobre 1991, consiglio di amministrazione seduta del 23 ottobre 1991); Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nella seduta del 14 febbraio 1992; Vista la delibera adottata dal Consiglio della facolta' di scienze matematiche fisiche e naturali nella seduta del 28 maggio 1992; Vista la delibera adottata dal senato accademico nella seduta del 15 giugno 1992; Vista la delibera adottata dal consiglio di amministrazione 28 luglio 1992; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Dopo l'art. 56 e con lo spostamento della numerazione successiva sono inseriti i seguenti nuovi articoli: CORSO DI LAUREA IN SCIENZE GEOLOGICHE Art. 57. - Il corso di laurea in scienze geologiche ha la durata di cinque anni ed e' articolato in un triennio di base ed un biennio di applicazione con distinti indirizzi. L'accesso al corso di laurea e' regolato dalle disposizioni di legge. Il numero dei corsi di insegnamento e dei relativi esami e' di non meno di ventiquattro, di cui sedici nel triennio e otto nel biennio. Ciascun corso di insegnamento comporta uno svolgimento di circa novanta ore, comprensive di lezioni, esercitazioni, attivita' pratiche guidate e seminari. Tra le discipline del triennio di base sono inclusi cinque laboratori per un totale di trecento ore; ai fini della valutazione finale, lo studente sosterra' l'esame integrato con quello della disciplina relativa. La frequenza ai corsi ed ai laboratori comporta un monte ore di non meno di duemilacinquecento, di cui circa millesettecento nel triennio e circa ottocento nel biennio; in tale computo sono comprese le lezioni, le esercitazioni in aula e in laboratorio, le esercitazioni sul terreno ed i seminari. L'organizzazione didattica per i corsi a svolgimento intensivo semestralizzato e' demandata al corso di laurea, in rapporto alle esigenze di propedeuticita' e di funzionalita', secondo le leggi vigenti. Triennio di base. Il triennio di base comprende i seguenti insegnamenti irrinunciabili: 1) istituzioni di matematiche I; 2) istituzioni di matematiche II; 3) fisica sperimentale I; 4) fisica sperimentale II; 5) chimica generale e inorganica con elementi di organica; 6) geochimica; 7) geografia fisica; 8) geomorfologia; 9) mineralogia; 10) laboratorio di mineralogia (9, 10, esame integrato); 11) petrografia; 12) laboratorio di petrografia (11, 12, esame integrato); 13) paleontologia; 14) laboratorio di paleontologia (13, 14, esame integrato); 15) geologia I; 16) laboratorio di geologia I (15, 16, esame integrato); 17) geologia II; 18) laboratorio di geologia II (17, 18, esame integrato); 19) rilevamento geologico; 20) fisica terrestre; 21) geologia applicata. Per la prova di accertamento unica, prevista per le materie che danno luogo ad esame integrato, il preside costituisce la commissione per l'esame di profitto utilizzando i docenti dei relativi corsi, secondo le norme dettate dall'art. 160 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e dell'art. 42 del regolamento studenti, approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269. Nel triennio lo studente deve partecipare ad esercitazioni sul terreno, oltre a quelle previste dai singoli corsi e laboratori, per non meno di sei giorni. Sara' compito del consiglio di corso di laurea la scelta sia delle modalita' di effettuazione di tali esercitazioni, se attribuite ad alcuni corsi e laboratori, con particolare riferimento al corso di rilevamento geologico, o, se organizzate come campagna estiva, sia delle modalita' di partecipazione di diversi docenti del corso di laurea stesso. La distribuzione dei corsi, laboratori ed esercitazioni nei tre anni sono stabiliti dal consiglio di corso di laurea. La facolta' organizza altresi' corsi di lingua inglese, che si concludono con un colloquio. L'iscrizione al biennio di applicazione, nell'indirizzo prescelto e' condizionata dal superamento di: tutti gli esami propedeutici (istituzioni di matematiche primo e secondo corso, fisica sperimentale primo e secondo corso, chimica generale e inorganica con elementi di organica); non meno di nove tra i restanti undici esami previsti nella tabella; il colloquio di lingua inglese. In ogni caso nessun esame del biennio puo' essere sostenuto prima di aver superato tutti gli esami del triennio. Allo studente che ha superato tutti gli esami prescritti nel triennio, su richiesta, viene rilasciato un certificato attestante il completamento degli studi propedeutici alla laurea in scienze geologiche. Biennio di applicazione. Il biennio di applicazione e' distinto in indirizzi ciascuno dei quali definisce uno specifico settore culturale e scientifico professionale. L'inserimento a statuto avviene con le procedure previste dalle vigenti disposizioni dell'ordinamento didattico. Ogni indirizzo e' costituito da otto corsi di novanta ore, di cui cinque caratterizzanti; le restanti tre discipline sono scelte dagli studenti preferibilmente nelle apposite liste di indirizzo, tra le discipline attivate. Lo stesso corso puo' essere svolto per piu' indirizzi. Lo studente puo', motivandolo, scegliere discipline da liste di indirizzi diverse. Gli indirizzi attivi sono tre: A) Indirizzo "geologico-paleontologico": Discipline caratterizzanti: 1) geologia regionale; 2) paleontologia II; 3) micropaleontologia; 4) sedimentologia; 5) geologia stratigrafica. Lista delle discipline facoltative: 1) paleoecologia; 2) paleoclimatologia; 3) paleontologia vegetale; 4) paleobiogeografia; 5) geologia del quaternario; 6) paleontologia del quaternario; 7) geologia strutturale; 8) geologia marina; 9) geologia storica; 10) fotogeologia; 11) paleontologia stratigrafica; 12) stratigrafia; 13) paleontologia dei vertebrati; 14) biostratigrafia; 15) petrografia del sedimentario; 16) mineralogia dei sedimenti; 17) oceanografia; 18) geologia del cristallino; 19) vulcanologia; 20) geologia degli idrocarburi; 21) geofisica marina. B) Indirizzo "mineralogico - petrologico - giacimentologico geochimico": Discipline caratterizzanti: 1) chimica fisica; 2) cristallografia; 3) petrologia; 4) giacimenti minerari; 5) vulcanologia. Discipline facoltative: 1) geochimica nucleare; 2) mineralogia dei sedimenti; 3) analisi mineralogiche; 4) mineralogia applicata; 5) prospezioni geochimiche; 6) geotermia; 7) rilevamento petrografico-giacimentologico; 8) petrografia applicata; 9) geologia regionale; 10) esplorazione geologica del sottosuolo; 11) analisi geochimiche; 12) petrologia del metamorfico; 13) geochimica applicata; 14) cristallochimica; 15) mineralogia sistematica; 16) minerogenesi; 17) geologia dei combustibili fossili; 18) giacimenti di idrocarburi; 19) prospezione geomineraria; 20) prospezioni geofisiche; 21) petrografia del sedimentario. C) Indirizzo "Metodologie applicative nelle scienze della terra": Discipline caratterizzanti: 1) idrogeologia; 2) geochimica applicata; 3) geofisica applicata; 4) geomorfologia applicata; 5) petrografia applicata. Discipline facoltative: 1) fotogeologia; 2) mineralogia applicata; 3) sedimentologia e regime dei litorali; 4) geotecnica; 5) sismica applicata; 6) complementi di geologia applicata; 7) topografia e cartografia; 8) sismologia applicata; 9) giacimenti minerari; 10) geofisica mineraria; 11) prospezioni geofisiche; 12) prospezioni geochimiche; 13) rilevamento geologico tecnico; 14) esplorazione geologica del sottosuolo; 15) geologia regionale; 16) geotermia; 17) prospezione geomineraria; 18) vulcanologia; 19) geofisica marina; 20) geologia strutturale; 21) calcolo numerico; 22) geologia ambientale; 23) sismologia; 24) geochimica ambientale; 25) petrografia regionale; 26) geochimica organica; 27) statistica matematica; 28) geodinamica. L'ammissione all'esame di laurea comporta il superamento di non meno di ventiquattro esami e del colloquio di lingua inglese. Gli studenti per la tesi di laurea devono svolgere un lavoro sperimentale impostato e coordinato dal relatore. Il diploma di laurea riporta il titolo di laureato in scienze geologiche il relativo certificato fara' menzione dell'indirizzo seguito. Art. 58. - Gli esami di profitto sono sostenuti per singole materie. Per le materie biennali l'esame e' unico alla fine del biennio, salvo per gli insegnamenti di botanica e di zoologia del corso di laurea in scienze naturali, i quali comportano ciascuno un esame alla fine di ogni anno e con l'eccezione di quanto previsto dall'art. 57, comma 8, del presente ordinamento. Art. 59. - Gli studenti devono osservare le seguenti precedenze: a) per la laurea in fisica gli studenti non possono essere ammessi a sostenere gli esami di esercizi di fisica sperimentale III, fisica superiore, fisica teorica, fisica terrestre, onde elettromatiche radioattivita', spettroscopia, meccanica statistica, istituzioni di fisica atomica, se non hanno superato gli esami di analisi matematica (algebrica e infinitesimale), esercizi di fisica sperimentale I e II, fisica sperimentale (biennale) e geometria analitica con elementi di proiettiva; b) per la laurea in scienze naturali; l'esame di primo anno di zoologia e botanica deve precedere gli esami di fisiologia generale e di anatomia comparata. L'esame di mineralogia deve precedere quello di geologia. L'esame di chimica generale ed inorganica deve precedere quello di mineralogia; c) per la laurea in matematica e fisica: come per le scienze matematiche e la fisica; d) per la laurea in scienze biologiche gli esami di chimica generale ed inorganica e di chimica organica devono precedere quello di chimica biologica e quello di fisiologia generale; e) per la laurea in scienze geologiche la suddivisione delle materie per i vari anni (o semestri, se cosi' regolamentati dal C.C.L.) e le ventuali precedenze che gli studenti devono osservare nel sostenere gli esami di profitto devono venire fissate da un regolamento interno approvato dal C.C.L. in scienze geologiche. Art. 60. - L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta e di almeno due fra tre argomenti scelti dal candidato su tre insegnamenti diversi da quello della dissertazione scritta. Prima di iniziare la tesi lo studente deve notificare alla facolta' l'argomento che intende trattare. La facolta' decidera' sull'argomento o meno. La dissertazione deve essere accettata dalla commissione esaminatrice. Fatta eccezione per la laurea in scienze matematiche per tutte le altre lauree della facolta' l'esame di laurea e' preceduto da prove pratiche con relazione scritta. Tali prove consistono: per la laurea in chimica (vedi corso di laurea in chimica); per la laurea in scienze naturali, in una prova sulle materie biologiche (zoologia e botanica a scelta del candidato) ed una prova su quelle non biologiche (mineralogia o geologia a scelta del candidato); per la laurea in scienze geologiche (vedi corso di laurea in scienze geologiche); per la laurea in scienze biologiche il candidato dovra' superare una prova di pratica di botanica ed una a scelta di zoologia ovvero di anatomia comparata. Tali prove pratiche non hanno carattere preclusivo. La dissertazione di laurea deve essere presentata in segreteria almeno venti giorni prima della data fissata per la discussione. Art. 61. - Per chi, avendo conseguito una delle lauree che rilascia la facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali, aspiri al conseguimento di altra laurea, la facolta', tenuto conto degli studi compiuti e degli esami superati, prepone al rettore, caso per caso, l'anno di corso a cui l'aspirante puo' essere iscritto ed il numero minimo degli insegnamenti che debbono essere seguiti e formare oggetto di esame, e consiglia il piano di studi. Analogamente si provvede per coloro che sono forniti di altra laurea. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Palermo, 7 agosto 1992 Il rettore: MELISENDA GIAMBERTONI