UNIVERSITA' DI PALERMO

DECRETO RETTORALE 7 agosto 1992 

  Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.241 del 13-10-1992)

                             IL RETTORE
  Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo, approvato
con  regio  decreto  14  ottobre 1926, n. 2412 e modificato con regio
decreto 13 ottobre 1987, n. 2240, e successive modificazioni;
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione   superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in
legge il 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;
  Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982,  n.
162;
  Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
autorita'  accademiche  dell'Universita'  degli  studi   di   Palermo
(consiglio  di  facolta' seduta del 19 luglio 1991, senato accademico
seduta del 15 ottobre 1991, consiglio di amministrazione  seduta  del
23 ottobre 1991);
  Visto  il  parere  espresso  dal  Consiglio universitario nazionale
nella seduta del 14 febbraio 1992;
  Vista la delibera adottata dal Consiglio della facolta' di  scienze
matematiche fisiche e naturali nella seduta del 28 maggio 1992;
  Vista  la  delibera adottata dal senato accademico nella seduta del
15 giugno 1992;
  Vista la delibera adottata  dal  consiglio  di  amministrazione  28
luglio 1992;
                              Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi di Palermo, approvato e
modificato con i decreti sopraindicati, e'  ulteriormente  modificato
come appresso:
                           Articolo unico
  Dopo  l'art.  56  e con lo spostamento della numerazione successiva
sono inseriti i seguenti nuovi articoli:
                CORSO DI LAUREA IN SCIENZE GEOLOGICHE
  Art. 57. - Il corso di laurea in scienze geologiche ha la durata di
cinque anni ed e' articolato in un triennio di base ed un biennio  di
applicazione  con distinti indirizzi. L'accesso al corso di laurea e'
regolato  dalle  disposizioni  di  legge.  Il  numero  dei  corsi  di
insegnamento  e dei relativi esami e' di non meno di ventiquattro, di
cui sedici nel triennio e otto nel biennio.
  Ciascun corso di insegnamento comporta  uno  svolgimento  di  circa
novanta   ore,   comprensive  di  lezioni,  esercitazioni,  attivita'
pratiche guidate e seminari.
  Tra  le  discipline  del  triennio  di  base  sono  inclusi  cinque
laboratori  per  un totale di trecento ore; ai fini della valutazione
finale, lo studente sosterra'  l'esame  integrato  con  quello  della
disciplina relativa.
  La frequenza ai corsi ed ai laboratori comporta un monte ore di non
meno di duemilacinquecento, di cui circa millesettecento nel triennio
e  circa  ottocento  nel  biennio;  in  tale computo sono comprese le
lezioni, le esercitazioni in aula e in laboratorio, le  esercitazioni
sul terreno ed i seminari.
  L'organizzazione  didattica  per  i  corsi  a svolgimento intensivo
semestralizzato e' demandata al corso di  laurea,  in  rapporto  alle
esigenze  di  propedeuticita'  e  di  funzionalita', secondo le leggi
vigenti.
 Triennio di base.
  Il   triennio   di   base   comprende   i   seguenti   insegnamenti
irrinunciabili:
    1) istituzioni di matematiche I;
    2) istituzioni di matematiche II;
    3) fisica sperimentale I;
    4) fisica sperimentale II;
    5) chimica generale e inorganica con elementi di organica;
    6) geochimica;
    7) geografia fisica;
    8) geomorfologia;
    9) mineralogia;
   10) laboratorio di mineralogia (9, 10, esame integrato);
   11) petrografia;
   12) laboratorio di petrografia (11, 12, esame integrato);
   13) paleontologia;
   14) laboratorio di paleontologia (13, 14, esame integrato);
   15) geologia I;
   16) laboratorio di geologia I (15, 16, esame integrato);
   17) geologia II;
   18) laboratorio di geologia II (17, 18, esame integrato);
   19) rilevamento geologico;
   20) fisica terrestre;
   21) geologia applicata.
  Per  la  prova  di  accertamento unica, prevista per le materie che
danno luogo ad esame integrato, il preside costituisce la commissione
per l'esame di profitto utilizzando i  docenti  dei  relativi  corsi,
secondo  le  norme  dettate dall'art. 160 del testo unico delle leggi
sull'istruzione superiore, approvato  con  regio  decreto  31  agosto
1933,  n. 1592 e dell'art. 42 del regolamento studenti, approvato con
regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.
  Nel triennio lo studente  deve  partecipare  ad  esercitazioni  sul
terreno,  oltre a quelle previste dai singoli corsi e laboratori, per
non meno di sei giorni.
  Sara' compito del consiglio di corso di laurea la scelta sia  delle
modalita'  di  effettuazione  di tali esercitazioni, se attribuite ad
alcuni corsi e laboratori, con particolare riferimento  al  corso  di
rilevamento  geologico,  o,  se organizzate come campagna estiva, sia
delle modalita' di partecipazione di diversi  docenti  del  corso  di
laurea stesso.
  La  distribuzione  dei  corsi,  laboratori ed esercitazioni nei tre
anni sono stabiliti dal consiglio di corso di laurea.
  La facolta' organizza altresi' corsi  di  lingua  inglese,  che  si
concludono con un colloquio.
  L'iscrizione  al  biennio di applicazione, nell'indirizzo prescelto
e' condizionata dal superamento di:
   tutti  gli  esami propedeutici (istituzioni di matematiche primo e
secondo corso, fisica sperimentale primo  e  secondo  corso,  chimica
generale e inorganica con elementi di organica);
   non  meno  di  nove  tra  i  restanti  undici esami previsti nella
tabella;
   il colloquio di lingua inglese.
  In ogni caso nessun esame del biennio puo' essere  sostenuto  prima
di aver superato tutti gli esami del triennio.
  Allo  studente  che  ha  superato  tutti  gli  esami prescritti nel
triennio, su richiesta, viene rilasciato un certificato attestante il
completamento  degli  studi  propedeutici  alla  laurea  in   scienze
geologiche.
Biennio di applicazione.
  Il  biennio  di  applicazione e' distinto in indirizzi ciascuno dei
quali  definisce  uno  specifico  settore  culturale  e   scientifico
professionale.
  L'inserimento  a  statuto  avviene  con le procedure previste dalle
vigenti disposizioni dell'ordinamento didattico.  Ogni  indirizzo  e'
costituito   da   otto   corsi   di   novanta   ore,  di  cui  cinque
caratterizzanti;  le  restanti  tre  discipline  sono  scelte   dagli
studenti  preferibilmente  nelle  apposite liste di indirizzo, tra le
discipline attivate. Lo stesso corso  puo'  essere  svolto  per  piu'
indirizzi.
  Lo  studente  puo',  motivandolo,  scegliere discipline da liste di
indirizzi diverse.
  Gli indirizzi attivi sono tre:
 A) Indirizzo "geologico-paleontologico":
  Discipline caratterizzanti:
   1) geologia regionale;
   2) paleontologia II;
   3) micropaleontologia;
   4) sedimentologia;
   5) geologia stratigrafica.
  Lista delle discipline facoltative:
   1) paleoecologia;
   2) paleoclimatologia;
   3) paleontologia vegetale;
   4) paleobiogeografia;
   5) geologia del quaternario;
   6) paleontologia del quaternario;
   7) geologia strutturale;
   8) geologia marina;
   9) geologia storica;
  10) fotogeologia;
  11) paleontologia stratigrafica;
  12) stratigrafia;
  13) paleontologia dei vertebrati;
  14) biostratigrafia;
  15) petrografia del sedimentario;
  16) mineralogia dei sedimenti;
  17) oceanografia;
  18) geologia del cristallino;
  19) vulcanologia;
  20) geologia degli idrocarburi;
  21) geofisica marina.
 B)   Indirizzo   "mineralogico   -  petrologico  -  giacimentologico
geochimico":
  Discipline caratterizzanti:
    1) chimica fisica;
    2) cristallografia;
    3) petrologia;
    4) giacimenti minerari;
    5) vulcanologia.
  Discipline facoltative:
    1) geochimica nucleare;
    2) mineralogia dei sedimenti;
    3) analisi mineralogiche;
    4) mineralogia applicata;
    5) prospezioni geochimiche;
    6) geotermia;
    7) rilevamento petrografico-giacimentologico;
    8) petrografia applicata;
    9) geologia regionale;
   10) esplorazione geologica del sottosuolo;
   11) analisi geochimiche;
   12) petrologia del metamorfico;
   13) geochimica applicata;
   14) cristallochimica;
   15) mineralogia sistematica;
   16) minerogenesi;
   17) geologia dei combustibili fossili;
   18) giacimenti di idrocarburi;
   19) prospezione geomineraria;
   20) prospezioni geofisiche;
   21) petrografia del sedimentario.
 C) Indirizzo "Metodologie applicative nelle scienze della terra":
  Discipline caratterizzanti:
   1) idrogeologia;
   2) geochimica applicata;
   3) geofisica applicata;
   4) geomorfologia applicata;
   5) petrografia applicata.
  Discipline facoltative:
    1) fotogeologia;
    2) mineralogia applicata;
    3) sedimentologia e regime dei litorali;
    4) geotecnica;
    5) sismica applicata;
    6) complementi di geologia applicata;
    7) topografia e cartografia;
    8) sismologia applicata;
    9) giacimenti minerari;
   10) geofisica mineraria;
   11) prospezioni geofisiche;
   12) prospezioni geochimiche;
   13) rilevamento geologico tecnico;
   14) esplorazione geologica del sottosuolo;
   15) geologia regionale;
   16) geotermia;
   17) prospezione geomineraria;
   18) vulcanologia;
   19) geofisica marina;
   20) geologia strutturale;
   21) calcolo numerico;
   22) geologia ambientale;
   23) sismologia;
   24) geochimica ambientale;
   25) petrografia regionale;
   26) geochimica organica;
   27) statistica matematica;
   28) geodinamica.
  L'ammissione  all'esame  di  laurea  comporta il superamento di non
meno di ventiquattro esami e del colloquio di lingua inglese.
  Gli studenti per la  tesi  di  laurea  devono  svolgere  un  lavoro
sperimentale impostato e coordinato dal relatore.
  Il  diploma  di  laurea  riporta  il  titolo di laureato in scienze
geologiche il  relativo  certificato  fara'  menzione  dell'indirizzo
seguito.
  Art.  58.  -  Gli  esami  di  profitto  sono  sostenuti per singole
materie.
  Per le materie biennali l'esame e' unico  alla  fine  del  biennio,
salvo  per  gli  insegnamenti  di botanica e di zoologia del corso di
laurea in scienze naturali, i quali comportano ciascuno un esame alla
fine di ogni anno e con l'eccezione di quanto previsto dall'art.  57,
comma 8, del presente ordinamento.
  Art. 59. - Gli studenti devono osservare le seguenti precedenze:
    a)  per  la  laurea  in  fisica  gli  studenti non possono essere
ammessi a sostenere gli esami di esercizi di fisica sperimentale III,
fisica   superiore,   fisica   teorica,   fisica   terrestre,    onde
elettromatiche  radioattivita',  spettroscopia, meccanica statistica,
istituzioni di fisica atomica, se non hanno  superato  gli  esami  di
analisi  matematica  (algebrica e infinitesimale), esercizi di fisica
sperimentale I e  II,  fisica  sperimentale  (biennale)  e  geometria
analitica con elementi di proiettiva;
    b)  per  la  laurea in scienze naturali; l'esame di primo anno di
zoologia e botanica deve precedere gli esami di fisiologia generale e
di anatomia comparata.
  L'esame di mineralogia deve precedere quello di  geologia.  L'esame
di   chimica   generale   ed  inorganica  deve  precedere  quello  di
mineralogia;
    c) per la laurea in matematica e  fisica:  come  per  le  scienze
matematiche e la fisica;
    d)  per  la  laurea  in  scienze  biologiche gli esami di chimica
generale ed inorganica e di chimica organica devono precedere  quello
di chimica biologica e quello di fisiologia generale;
    e)  per  la  laurea  in  scienze geologiche la suddivisione delle
materie per i vari anni  (o  semestri,  se  cosi'  regolamentati  dal
C.C.L.)  e  le  ventuali precedenze che gli studenti devono osservare
nel sostenere gli esami di  profitto  devono  venire  fissate  da  un
regolamento interno approvato dal C.C.L. in scienze geologiche.
  Art.  60.  -  L'esame  di  laurea consiste nella discussione di una
dissertazione scritta e di almeno due fra tre  argomenti  scelti  dal
candidato  su  tre insegnamenti diversi da quello della dissertazione
scritta.
  Prima di iniziare la tesi lo studente deve notificare alla facolta'
l'argomento che intende trattare.
  La facolta' decidera' sull'argomento o meno.
  La   dissertazione   deve   essere   accettata   dalla  commissione
esaminatrice.
  Fatta eccezione per la laurea in scienze matematiche per  tutte  le
altre  lauree  della facolta' l'esame di laurea e' preceduto da prove
pratiche con relazione scritta.
  Tali prove consistono:
   per la laurea in chimica (vedi corso di laurea in chimica);
   per la laurea in scienze naturali,  in  una  prova  sulle  materie
biologiche  (zoologia e botanica a scelta del candidato) ed una prova
su quelle  non  biologiche  (mineralogia  o  geologia  a  scelta  del
candidato);
   per  la  laurea  in  scienze  geologiche  (vedi corso di laurea in
scienze geologiche);
   per la laurea in scienze biologiche il candidato  dovra'  superare
una  prova  di pratica di botanica ed una a scelta di zoologia ovvero
di anatomia comparata.
  Tali prove pratiche non hanno carattere preclusivo.
  La dissertazione di laurea deve  essere  presentata  in  segreteria
almeno venti giorni prima della data fissata per la discussione.
  Art. 61. - Per chi, avendo conseguito una delle lauree che rilascia
la  facolta'  di  scienze  matematiche, fisiche e naturali, aspiri al
conseguimento di altra laurea, la facolta', tenuto conto degli  studi
compiuti  e  degli esami superati, prepone al rettore, caso per caso,
l'anno di corso a cui l'aspirante puo' essere iscritto ed  il  numero
minimo  degli  insegnamenti  che  debbono  essere  seguiti  e formare
oggetto di esame, e consiglia il piano di studi.
  Analogamente si provvede per  coloro  che  sono  forniti  di  altra
laurea.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Palermo, 7 agosto 1992
                                    Il rettore: MELISENDA GIAMBERTONI