Modificazione al decreto ministeriale 21 dicembre 1991 relativo alla determinazione della maggiorazione forfettaria da riconoscere agli istituti ed enti esercenti il credito agrario per le operazioni agevolate di credito agrario di esercizio.(GU n.243 del 15-10-1992)
IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario; Visto il decreto interministeriale del 23 dicembre 1989 con il quale e' stata demandata al Ministro del tesoro la competenza a fissare annualmente la misura della maggiorazione forfettaria da riconoscere agli istituti ed enti esercenti il credito agrario di esercizio a ristoro della loro attivita' di intermediazione; Visto il proprio decreto del 21 dicembre 1991 con il quale e' stata fissata, per l'anno 1992, nella misura dell'1,25% e dell'1% la predetta maggiorazione forfettaria per i finanziamenti rispettivamente di durata inferiore o superiore a dodici mesi; Considerato che il citato provvedimento del 21 dicembre u.s. ha determinato interpretazioni differenziate in sede regionale e conseguentemente l'applicazione di tassi diversi per operazioni di identica durata; Attesa l'esigenza di riformulare il provvedimento di che trattasi al fine di ovviare ai suddetti inconvenienti; Decreta: Il dispositivo del decreto del 21 dicembre 1991 e' cosi' modificato: la maggiorazione forfettaria, da riconoscere agli istituti ed enti esercenti il credito agrario per le operazioni agevolate di credito agrario di esercizio, a ristoro della loro attivita' di intermediazione, e' fissata, a decorrere dal 1 novembre 1992, nella misura dell'1,25% per le operazioni aventi durata fino a dodici mesi e nella misura dell'1% per quelle di durata superiore a dodici mesi. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 9 ottobre 1992 Il Ministro: BARUCCI