DECRETO LEGISLATIVO 16 ottobre 1992, n. 411 

  Modifica dei termini per la definizione dei procedimenti ancora  in
fase di istruzione formale.
(GU n.246 del 19-10-1992)
 
 Vigente al: 20-10-1992  
 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto l'art. 7 della legge 16 febbraio 1987, n. 81, recante  delega
legislativa  al  Governo  della Repubblica per l'emanazione del nuovo
codice di procedura penale;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 13 agosto 1992;
  Visto  il  parere  reso in data 30 settembre 1992 dalla commissione
parlamentare istituita a norma dell'art. 8 della citata legge  n.  81
del 1987;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 15 ottobre 1992;
  Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia;
                              E M A N A
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
  1. Nel comma 3 dell'art. 242  del  decreto  legislativo  28  luglio
1989,  n.  271,  come da ultimo modificato dal decreto legislativo 12
dicembre 1991, n. 400, le parole: "alla data  del  23  ottobre  1992"
sono sostituite dalle seguenti: "alla data del 31 dicembre 1993".
  2.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno successivo a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 16 ottobre 1992
                              SCALFARO
                                  AMATO, Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri
                                  MARTELLI,  Ministro  di  grazia   e
                                  giustizia
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI