MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

COMUNICATO

                      Provvedimenti concernenti
       il trattamento straordinario di integrazione salariale
(GU n.247 del 20-10-1992)

   Con  decreto  ministeriale  6  ottobre 1992 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale  in  favore  dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Finedit
2000, sede legale in  Assago  (Milano),  centro  direzionale  Milano-
Fiori,  uffici amministrativi in Assago, redazione centrale di Milano
e sedi estere, redazione di Roma, per il periodo dall'8 febbraio 1992
al 30 giugno 1992.
   Con  decreto  ministeriale  6  ottobre  1992   e'   prorogata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in  favore  dei  lavoratori  interessati  dipendenti  dalla
S.p.a.  S.A.T.  di  Roma  per  il  periodo  dal  29 giugno 1992 al 28
dicembre 1992.
   La corresponsione del trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale come sopra disposta e' prolungata al 31 dicembre 1992.
   Con   decreto  ministeriale  6  ottobre  1992  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale   in   favore   dei   lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.
Rotocalcografica italiana gia' Rotocalcografica  internazionale,  con
sede  legale  in  Milano,  sede  amministrativa  di Cinisello Balsamo
(Milano), con esclusione dei  lavoratori-giornalisti  professionisti,
dall'8 giugno 1992 al 7 dicembre 1992.
   Con   decreto   ministeriale   6  ottobre  1992  e'  prorogata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. ORN, con
sede e stabilimento in Napoli, per il periodo dal 6 aprile 1992 al  4
ottobre 1992.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale   6   ottobre   1992   il   trattamento
straordinario  di  integrazione salariale concesso ai sensi dell'art.
4, comma 4, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito,  con
modificazioni,  nella  legge  1   giugno 1991, n. 169, e dell'art. 3,
comma 1, della legge 20 gennaio 1992, n. 22, in favore dei lavoratori
dipendenti della  S.r.l.  Azienda  reimpiego  Palermo,  con  sede  in
Palermo,  assunti  in  base all'art. 4, comma 3, del decreto-legge 29
marzo 1991, n. 108, convertito, con  modificazioni,  nella  legge  1
giugno 1991, n. 169, e' prorogato al 31 dicembre 1992.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
   Con   decreto  ministeriale  6  ottobre  1992  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Gabar, con
sede  e  stabilimento in Costa di Rovigo (Rovigo), per il periodo dal
28 febbraio 1992 al 2 agosto 1992.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8,  comma  8-  bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con   decreto  ministeriale  6  ottobre  1992  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ro.Vi.,
con sede in Scalea (Cosenza) e stabilimento in Pozzuoli (Napoli), per
il periodo dal 15 febbraio 1991 all'11 agosto 1991.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8,  comma  8-  bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con   decreto  ministeriale  6  ottobre  1992  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Conciasud
Del Vecchio, con sede e stabilimento in Solofra  (Avellino),  per  il
periodo dal 13 febbraio 1992 al 9 agosto 1992.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  6  ottobre  1992   e'   prorogata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla  S.r.l.  Giovanni
Marchisio  &  C.,  con  sede in Torino e stabilimento in Cascine Vica
(Torino), per il periodo dal 13 aprile 1992 al 19 luglio 1992.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8,  comma  8-  bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con   decreto  ministeriale  6  ottobre  1992  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale   in   favore   dei   lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.
Mediterranea carni, con  sede  e  stabilimento  in  Catania,  per  il
periodo dal 30 aprile 1992 al 25 ottobre 1992.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  6  ottobre  1992  e'  autorizzata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti  dalla  S.p.a.  Telenit
telecomunicazioni,  con  sede  in Malcontenta (Caserta) e unita' site
nelle regioni: Emilia-Romagna, Trentino-Alto Adige e Veneto,  per  il
periodo dal 20 febbraio 1992 al 16 agosto 1992.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  6  ottobre  1992  e'  autorizzata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Vemi,  con
sede  e stabilimento in Premosello Chiovenda (Novara), per il periodo
dal 13 dicembre 1991 al 13 giugno 1992.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  6  ottobre  1992  e'  autorizzata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti  dalla  S.r.l.  Pavesi,
con  sede  in  Cascine  Vica-Rivoli (Torino), stabilimenti in Cascine
Vica-Rivoli (Torino) e Mappano Caselle (Torino), per il  periodo  dal
1  maggio 1992 al 30 ottobre 1992.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  6  ottobre  1992  e'  autorizzata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti  dalla  S.p.a.  Faes  -
Factory  Automation  Engineering  Systems,  con sede in Milano e sede
amministrativa di Genova, per il periodo dal  24  marzo  1992  al  23
settembre 1992.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  6  ottobre  1992   e'   prorogata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Feri,  con
sede  e  stabilimento  in San Mauro Torinese (Torino), per il periodo
dal 19 gennaio 1992 al 18 luglio 1992.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8,  comma  8-  bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con   decreto  ministeriale  6  ottobre  1992  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. S.M.I. -
Sewing Machines Italy, con sede e stabilimento in Monza (Milano), per
il periodo dal 22 gennaio 1992 al 21 luglio 1992.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8,  comma  8-  bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con   decreto   ministeriale   6  ottobre  1992  e'  prorogata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Marson di
Kaban Ludwig & C., con sede e stabilimento  in  Offanengo  (Cremona),
per il periodo dal 16 marzo 1992 al 15 settembre 1992.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  6  ottobre  1992  e'  autorizzata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla  S.p.a.  Fintras,
con sede e stabilimento in Passignano sul Trasimeno (Perugia), per il
periodo dal 16 maggio 1992 al 15 novembre 1992.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  6  ottobre  1992  e'  autorizzata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sicel, con
sede e stabilimento in Ellera di Corciano (Perugia), per  il  periodo
dal 6 febbraio 1992 al 5 agosto 1992.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  6  ottobre  1992  e'  autorizzata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l.  L.E.N.  -
Laboratori  elettronici napoletani, con sede in Napoli e stabilimento
in Casoria (Napoli), per il periodo dal 2 aprile 1992 al 27 settembre
1992.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8,  comma  8-  bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con   decreto  ministeriale  6  ottobre  1992  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Klima, con
sede  e stabilimento in Volla (Napoli), per il periodo dal 5 febbraio
1992 al 2 agosto 1992.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8,  comma  8-  bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con   decreto  ministeriale  6  ottobre  1992  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale   in   favore   dei   lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.
Manifattura  di  Cuorgne',  con  sede  e  stabilimento  in   Cuorgne'
(Torino), per il periodo dal 10 giugno 1992 al 9 dicembre 1992.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con   decreto   ministeriale   6  ottobre  1992  e'  prorogata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s C.D.R.  As-
sembling  di  Antonio Ronconi & C., con sede in Casagiove (Caserta) e
stabilimento in S. Maria Capua Vetere (Caserta), per il  periodo  dal
30 maggio 1992 al 28 novembre 1992.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con decreto ministeriale 6 ottobre 1992 in favore  dei  lavoratori
dipendenti  dalla  S.p.a.  Ultravox,  con  sede  e  unita' in Caronno
Pertusella (Varese), e' autorizzata la corresponsione del trattamento
straordinario di integrazione salariale dal 13 dicembre  1991  al  12
giugno 1992.
   La corresponsione del trattamento come sopra disposta e' prorogata
dal 13 giugno 1992 al 12 luglio 1992.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  6  ottobre  1992  e'  autorizzata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.M.I.T.I.T., con
sede e stabilimento in Settimo  Torinese  (Torino),  per  il  periodo
dall'11 gennaio 1992 all'11 luglio 1992.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  6  ottobre  1992  e'  autorizzata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Impla, con
sede e stabilimento in Cassina de' Pecchi (Milano),  per  il  periodo
dal 28 novembre 1991 al 24 maggio 1992.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  6  ottobre  1992   e'   prorogata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s.  Anteo  di
Mariani  R.  &  C., con sede e stabilimento in Pescara per il periodo
dal 26 luglio 1992 al 24 gennaio 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8,  comma  8-  bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale 6 ottobre 1992 in favore dei lavoratori
dipendenti dalle aziende operanti nel comune di  Napoli  e  impegnate
nella  realizzazione  del III lotto del nuovo palazzo di giustizia di
Napoli, resisi disponibili dal  10  dicembre  1990,  e'  disposta  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale sino al 9 giugno 1991.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento  di integrazione
salariale ai lavoratori interessati.