UNIVERSITA' DI MACERATA

DECRETO RETTORALE 15 settembre 1992 

  Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.251 del 24-10-1992)

                             IL RETTORE
  Visto   lo   statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Macerata,
approvato  con  regio  decreto   20   aprile   1939,   e   successive
modificazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e in particolare
l'art. 17;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art.  16,
primo comma, relativo alle modifiche di statuto;
  Visto il decreto rettorale n. 729 del 28 settembre 1989, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale n. 254 del 30 ottobre 1989 con il quale e'
stata  istituita  la   facolta'   di   scienze   politiche   mediante
trasformazione dell'omonimo corso di laurea;
  Visto il decreto rettorale n. 585 del 28 settembre 1990, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 261 dell'8 novembre 1990, con il quale
venne modificato lo  statuto  della  facolta'  di  scienze  politiche
derivante  dal  precedente omonimo corso di laurea e venne introdotto
il corso di laurea in economia bancaria, finanziaria ed assicurativa;
  Visto  il  decreto  ministeriale   31   gennaio   1992,   con   cui
l'Universita'  di Macerata e' stata autorizzata ad istituire il corso
di diploma universitario in giornalismo;
  Vista la delibera del 3 giugno 1992  con  cui  il  consiglio  della
facolta'  di  scienze politiche ha proposto la modifica dello statuto
per l'inserimento del corso di diploma universitario di giornalismo;
  Vista la delibera del consiglio di  amministrazione  del  9  luglio
1992,  con  cui  e'  stato  espresso parere favorevole alle modifiche
proposte dalla facolta' di scienze politiche;
  Vista la delibera del senato accademico dell'8 luglio 1992;
  Visto il parere favorevole  espresso  dal  Consiglio  universitario
nazionale nella seduta del 23 luglio 1992;
                              Decreta:
  Il  primo comma dell'attuale art. 17 di cui al decreto rettorale n.
585 del 28 settembre 1990 citato nelle premesse, e' soppresso  ed  e'
sostituito dal seguente:
  "La facolta' di scienze politiche e' costituita dal corso di laurea
in  scienze  politiche,  dal  corso  di  laurea in economia bancaria,
finanziaria ed assicurativa e dal corso di diploma in giornalismo;  e
conferisce   i   relativi   diplomi   di   laurea  con  l'indicazione
dell'indirizzo prescelto ed il diploma universitario".
  Vengono  introdotti  i  seguenti  articoli   con   la   conseguente
modificazione della numerazione degli articoli successivi:
            CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO IN GIORNALISMO
  Art.  31.  -  Il  corso  di diploma universitario di giornalismo e'
articolato in un  biennio  di  formazione  di  base  ed  in  un  anno
conclusivo di carattere professionale.
  Nel  corso dei triennio lo studente dovra' compiere, per un periodo
di dodici mesi anche non consecutivi, pratica giornalistica presso un
organo di informazione, quotidiano e periodico,  scritto,  parlato  o
visivo  o  presso  un'agenzia  di  stampa  di informazione generale o
un'agenzia  di  produzione  di  servizi  giornalistici  che  svolgono
attivita'  giornalistica  continuativa  da almeno cinque anni, previa
stipula di specifiche convenzioni.
  Art. 32. - Sono insegnamenti istituzionali obbligatori per il primo
biennio:
   1) teoria e tecniche della comunicazione di massa;
   2) informatica;
   3) diritto pubblico;
   4) economia politica;
   5) psicologia sociale;
   6) sociologia;
   7) storia contemporanea;
   8) sociologia delle comunicazioni.
  Entro  il  biennio  lo  studente  deve  inoltre sostenere due prove
scritte di  composizione  o  elaborazione  testi,  con  l'uso  di  un
programma  di  elaborazione testi, l'una in lingua italiana e l'altra
in lingua inglese, nonche'  un  colloquio  diretto  ad  accertare  la
conoscenza della lingua inglese.
  Per  sostenere  gli esami previsti nel terzo anno, lo studente deve
aver superato tutti gli esami, le prove ed il colloquio  del  biennio
precedente.
  Sono insegnamenti istituzionali obbligatori per il terzo anno:
    9) diritto dell'informazione e della comunicazione;
   10) storia del giornalismo e delle comunicazioni sociali;
   11) teorie tecniche del linguaggio giornalistico;
   12) teorie e tecniche del linguaggio radiotelevisivo.
  Sono insegnamenti facoltativi del terzo anno:
   13) tecnica dell'intervista;
   14) storia delle relazioni internazionali;
   15) filosofia del linguaggio;
   16) geografia politica ed economica;
   17) statistica sociale;
   18) diritto privato;
   19) politica economica;
   20) storia del linguaggio giornalistico;
   21) semiotica.
  Art.   33.   -  Il  consiglio  di  facolta'  puo'  stabilire  quali
insegnamenti devono essere svolti con corsi annuali e quali con corsi
semestrali, intendendosi come tali quelli con un  numero  di  ore  di
lezioni  pari  a  meta'  di un corso annuale. Uno stesso insegnamento
puo' essere svolto in due corsi  semestrali  con  distinte  prove  di
esame.
  A tutti gli effetti e' stabilita l'equivalenza tra un corso annuale
e due corsi semestrali.
  Nel   rispetto   delle  leggi  vigenti  il  consiglio  di  facolta'
stabilisce le modalita' degli esami di profitto, di diploma  e  delle
prove di idoneita'.
  Art.  34.  -  Per  il  conseguimento  del diploma universitario, lo
studente dovra' sostenere uno  specifico  esame  finale  di  diploma,
consistente  in  un  colloquio  interdisciplinare sul contenuto degli
insegnamenti e dei seminari  dell'anno  conclusivo,  integrato  dalla
presentazione e discussione di un testo giornalistico.
  Per  essere  ammesso  all'esame  di  diploma, lo studente deve aver
seguito  i  corsi  e  superato  gli  esami  negli  otto  insegnamenti
obbligatori  del  primo  biennio e nei quattro insegnamenti dell'anno
conclusivo, nonche' in due insegnamenti opzionali; deve inoltre  aver
superato,  nel  primo  biennio,  due prove scritte di composizione di
testi con l'uso di un programma di elaborazione testi, una in  lingua
italiana  e  l'altra  in  lingua  inglese, ed un colloquio diretto ad
accertare la  conoscenza  della  lingua  inglese;  lo  studente  deve
inoltre seguire i seminari specialistici con esperti, organizzati dal
comitato  di direzione che ne stabilisce le modalita' di svolgimento,
la durata e le  forme  di  controllo;  infine,  deve  presentare  una
dichiarazione del direttore responsabile dei quotidiani o periodici o
delle  agenzie presso cui ha svolto la propria pratica professionale,
attestante il compimento della medesima e le mansioni affidategli nel
corso di essa.
  Art. 35. - Al fine di realizzare l'indispensabile coordinamento del
corso (per le prove di ammissione, le prove idoneative, il  controllo
delle  attivita'  dei  laboratori,  il  rapporto  con  gli  organi di
informazione,  l'organizzazione  dei   seminari   specialistici   con
esperti)  il consiglio di facolta' nomina, ogni tre anni, un comitato
di direzione, composto da quattro docenti ufficiali  della  facolta',
all'interno dei quali indica il direttore.
  Art.  36.  -  Il  numero degli studenti da immatricolare di anno in
anno ed i criteri e le  modalita'  della  loro  eventuale  selezione,
verranno  stabiliti  dal  senato  accademico, sentiti il consiglio di
facolta' ed il consiglio di amministrazione.
   Macerata, 15 settembre 1992
                                                           Il rettore