Delega di attribuzioni del Ministro della sanita' per atti di competenza dell'Amministrazione al Sottosegretario di Stato on. Luciano Azzolini.(GU n.252 del 26-10-1992)
IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597; Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296; Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1973, concernente la ricognizione e la classificazione degli uffici del Ministero della sanita' in relazione al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni; Visto il decreto ministeriale 5 febbraio 1974, registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 1974, registro n. 2 Sanita', foglio n. 232, riguardante il regolamento ministeriale di cui all'art. 7, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni; Visto l'art. 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Ritenuta l'opportunita' di delegare le seguenti attribuzioni al Sottosegretario di Stato per la sanita' on. dott. Luciano Azzolini; Decreta: Al Sottosegretario di Stato per la sanita' on. dottor Luciano Azzolini sono delegati i provvedimenti, non riservati ai dirigenti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, relativi: alla Direzione generale degli AA.AA. e del personale; alla Direzione generale dei servizi dell'igiene pubblica; alla Direzione generale dei servizi di medicina sociale (esclusi gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e la lotta all'Aids); alla Direzione generale dei servizi veterinari; alla Direzione generale degli ospedali (esclusi nomine e concorsi); all'ufficio attuazione del Servizio sanitario nazionale (con esclusione dell'assistenza sanitaria al personale navigante); al Servizio ispettivo centrale; al Consiglio superiore di sanita' (relativamente all'autorizzazione di missioni nel territorio nazionale); all'Istituto superiore di sanita'; all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro; alla Croce rossa italiana; agli atti concernenti le liti attive e passive che superino i limiti previsti dalla lettera i) dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748; alle convenzioni con istituzioni sanitarie; al coordinamento con il Ministero della protezione civile; alle missioni all'estero del personale dell'Istituto superiore di sanita'; agli atti ed ai provvedimenti riguardanti le richieste di parere al Consiglio di Stato su schemi di contratto. Sono, altresi', delegati al Sottosegretario on. dott. Luciano Azzolini, con riferimento e nei limiti delle materie innanzi indi- cate, le funzioni e gli atti seguenti: risposte orali e scritte alle interrogazioni, interpellanze e mozioni parlamentari; rappresentanza del Ministro nei lavori parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; atti non menzionati dal presente decreto che rivestano carattere di assoluta urgenza e non siano per legge riservati alla competenza esclusiva del Ministro stesso. Sono riservati in ogni caso al Ministro gli atti che, pur concernendo le materie sopra delegate, rivestano speciale rilevanza politico-amministrativa. E' delegata, inoltre, al Sottosegretario on. dott. Luciano Azzolini, nei casi in cui il Ministro non ritenga di intervenire, la presidenza: del consiglio di amministrazione del Ministero; del comitato tecnico scientifico per la programmazione sanitaria; della commissione consultiva per il rilascio e la revisione delle licenze di pubblicita' sanitaria; del comitato amministrativo dell'Istituto superiore di sanita'; del comitato amministrativo e del comitato esecutivo dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 4 luglio 1992 Il Ministro: DE LORENZO Registrato alla Corte dei conti il 28 agosto 1992 Registro n. 10 Sanita', foglio n. 135