ISVAP - ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

CIRCOLARE 20 ottobre 1992, n. 185 

  Legge n. 20 del 9 gennaio 1991  -  Integrazioni  e  modifiche  alla
circolare  n. 156 del 4 giugno 1991 in ordine agli adempimenti di cui
agli  articoli  9  e  10,  a  seguito  dell'emanazione  del   decreto
legislativo n. 90 del 27 gennaio 1992.
(GU n.252 del 26-10-1992)
 
 Vigente al: 26-10-1992  
 

                                   Alle  imprese  di  assicurazione e
                                  riassicurazione
                                  Alle  rappresentanze  generali  per
                                  l'Italia  delle  imprese  estere di
                                  assicurazione e riassicurazione
                                        e, per conoscenza
                                  Al  Ministero  dell'industria,  del
                                  commercio   e   dell'artigianato  -
                                  Gabinetto
                                  Al  Ministero  dell'industria,  del
                                  commercio   e   dell'artigianato  -
                                  D.G.A.P.
                                  All'Autorita'     garante     della
                                  concorrenza e del mercato
                                  Alla Banca d'Italia
                                  Alla CONSOB
                                  All'Associazione  nazionale  fra le
                                  imprese assicuratrici - ANIA
                                  All'Assirevi
 Con circolare n. 156 del 4 giugno 1991,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale  del  14  giugno  1991,  n. 138, questo Istituto ha fornito
prime istruzioni sulle disposizioni contenute negli articoli 9, 10  e
18,  secondo  comma,  della  legge  9  gennaio  1991, n. 20, recante:
"Integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e  norme
sul  controllo  delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e
in imprese o enti assicurativi".
  A seguito delle modifiche apportate agli  articoli  9  e  10  della
predetta  legge  n.  20  del  9  gennaio 1991 dall'art. 7 del decreto
legislativo n. 90 del 27  gennaio  1992,  recante  "attuazione  della
direttiva  n. 88/627/CEE, relativa alle informazioni da pubblicare al
momento  dell'acquisto  e  della  cessione  di   una   partecipazione
importante  in  una  societa'  quotata  in  borsa"  e  pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14  febbraio
1992,  questo  Istituto  ritiene  opportuno  apportare  le necessarie
integrazioni e modifiche alle indicazioni gia' fornite con la  citata
circolare  n. 156, che viene ad essere integralmente sostituita dalla
presente circolare.
  Le imprese  assicurative,  al  fine  di  garantire  la  piu'  ampia
diffusione  della  presente circolare, sono tenute ad adoperarsi, con
ogni  mezzo  ritenuto  idoneo,  per  una  costante  informazione  nei
confronti   dei  soggetti  interessati  alle  comunicazioni  ed  alle
autorizzazioni di cui alle norme in oggetto circa le  indicazioni  ed
istruzioni che vengono di seguito impartite.
  Art.  9  (Comunicazione delle partecipazioni al capitale di imprese
ed  enti  assicurativi).  -   Sono   obbligati   ad   effettuare   le
comunicazioni   ai   sensi   dell'art.  9  della  legge  n.  20/1991,
utilizzando il modello 1/A, gia' approvato con decreto  del  Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 21 novembre 1991
e  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 dicembre 1991, in attesa
dell'approvazione da parte del Ministro dell'industria, del commercio
e  dell'artigianato  del modello 2/A che terra' conto anch'esso delle
modifiche introdotte dal  citato  decreto  legislativo  n.  90/92,  i
soggetti di seguito indicati aventi sede legale o residenza in Italia
o all'estero e precisamente:
    a)  i soggetti che acquistano o sottoscrivono direttamente azioni
o quote di imprese assicurative;
    b) le societa' fiduciarie e le  persone  interposte,  alle  quali
formalmente si intestino le anzidette azioni o quote;
    c)  il  fiduciante e l'interponente, quali titolari effettivi dei
diritti sub a);
   d) il creditore pignoratizio e l'usufruttuario, quando sia ad essi
riservato il diritto di voto;
    e) il riportatore ed il riportato;
    f)   il   depositario   di   azioni   o   quote,   quando   possa
discrezionalmente esercitare il diritto di voto;
    g)  i  soggetti  in posizione di controllo ai sensi dell'art. 10,
comma 2, della legge n. 20/1991,  come  modificato  dall'art.  7  del
citato  decreto  legislativo n. 90/92, rispetto a quelli obbligati in
proprio alla comunicazione.
  Sono, altresi', tenute ad  effettuare  le  comunicazioni  ai  sensi
dell'art.  9  le societa' di gestione dei fondi comuni d'investimento
mobiliari per le partecipazioni detenute dai fondi stessi.
  La comunicazione deve essere effettuata quando  la  partecipazione,
tenuto conto delle azioni o quote con diritto di voto, con esclusione
di  quelle per le quali il dichiarante e' privato di tale diritto, ha
superato  il  limite  del  2%  del  capitale  sociale   sottoscritto,
determinato  al  netto  delle  azioni  o quote senza diritto di voto.
Indipendentemente da tale limite, la comunicazione e'  dovuta  quando
comporti   il   controllo   dell'impresa   assicurativa,  cosi'  come
individuato dal novellato art. 10, comma 2,  fermi  restando  in  tal
caso gli adempimenti previsti dagli articoli 10 e 11.
  Ai  fini  del calcolo della percentuale di rilevanza si tiene conto
anche delle azioni o quote aventi diritto di voto  possedute  per  il
tramite  di  societa'  controllate  o  di  societa'  fiduciarie o per
interposta persona, nonche' possedute a titolo di pegno, di usufrutto
o di deposito quando vi acceda il diritto di voto.
  Le azioni oggetto di riporto dovranno essere considerate tanto  nei
confronti del riportato che del riportatore.
  Il  termine  di  trenta  giorni  per  la  comunicazione, introdotto
dall'art. 7 del decreto legislativo n. 90/1992, decorre dalla data di
perfezionamento - secondo la disciplina civilistica  -  dell'atto  di
assunzione  della  posizione  rilevante ai fini della disposizione in
esame.
  In caso di operazioni di compravendita in  borsa  a  termine  fermo
deve  farsi  riferimento  alla  data  di  liquidazione  di  fine mese
borsistico.
  E' altresi' dovuta la  comunicazione  delle  successive  variazioni
della  partecipazione  "entro  quindici  giorni  da  quello in cui la
misura dell'aumento o della diminuzione  ha  superato  la  meta'  del
medesimo   limite   percentuale   o   in   ogni  caso  da  quando  la
partecipazione si e' ridotta entro il suddetto limite percentuale".
  In ordine alle comunicazioni delle variazioni  in  diminuzione,  si
segnala  che in caso di cessione in pegno, in usufrutto o in deposito
di azioni o quote di imprese assicurative, la comunicazione e' dovuta
solo nell'ipotesi di perdita del diritto di voto in misura  superiore
all'1%  o,  comunque,  di diminuzione complessiva al di sotto del 2%,
salvo quanto previsto dal quarto comma dell'art. 10.
  In caso di aumento di capitale sociale  dell'impresa  assicurativa,
la   comunicazione   ai   sensi   dell'art.  9  e'  dovuta  da  parte
dell'azionista   qualora,   a   seguito   di    sottoscrizione    non
proporzionale,   si   verifichi   una  variazione  in  aumento  o  in
diminuzione della partecipazione superiore all'1% del nuovo  capitale
sociale  o  comunque una diminuzione della partecipazione complessiva
al di sotto del 2%.
  Per le suddette operazioni di  sottoscrizione  che  comportano  una
variazione   in   aumento  o  in  diminuzione  della  percentuale  di
partecipazione di ciascun azionista, il termine  di  quindici  giorni
decorre   dalla   data  di  iscrizione  nel  registro  delle  imprese
dell'attestazione dell'avvenuta variazione del capitale sociale.
  Dalla stessa data e negli stessi termini decorre l'obbligo  per  la
comunicazione della variazione in diminuzione da parte dell'azionista
che non sottoscrive le azioni o quote di propria spettanza.
  Ai  soli  fini statistici gli azionisti che sottoscrivano l'aumento
di capitale proporzionalmente alla quota di partecipazione posseduta,
non modificando la  propria  percentuale,  ne  daranno  comunicazione
utilizzando il modello 2/A.
  Le  comunicazioni,  che  ai  sensi  del  comma 1 dell'art. 9 devono
essere  effettuate  alle  imprese  assicurative   e   all'ISVAP,   si
considerano eseguite nel giorno della consegna o della spedizione per
lettera raccomandata dell'apposito modello.
  Le societa' o gli enti facenti capo a societa' o enti che redigano,
a  norma  di vigenti disposizioni di legge, bilancio consolidato sono
esentate dall'obbligo di effettuare un'autonoma comunicazione qualora
quest'ultima venga resa dalla societa' o ente capogruppo ovvero dalla
persona fisica che la controlla.  In  tale  caso,  l'ultimo  bilancio
consolidato  redatto va inviato all'Istituto (salvo che non sia stato
gia'  in  precedenza  trasmesso)  ed  il  modello  2/A  deve   essere
sottoscritto  anche dalla societa' che detiene direttamente le azioni
o quote dell'impresa assicurativa e deve indicare tutte  le  societa'
interposte  tra il dichiarante ed il soggetto titolare delle azioni o
quote.
  Nell'ipotesi in cui  la  societa'  o  ente  capogruppo  non  rediga
bilancio  consolidato,  l'obbligo  di  cui all'art. 9, legge n. 20/91
puo' essere assolto con una comunicazione effettuata, utilizzando  il
modello  2/A,  dal  soggetto capogruppo o dalla persona fisica che lo
controlla,  a  condizione   che   la   comunicazione   medesima   sia
sottoscritta,  nel  quadro H, congiuntamente da tutte le societa' che
si pongono, all'interno della catena partecipativa, tra  il  soggetto
dichiarante e la societa' partecipata.
  Resta ovviamente ferma la facolta' per ciascun soggetto interessato
di adempiere ai citati obblighi in via autonoma.
  Si  richiama  l'attenzione sulle sanzioni previste dall'art. 16 per
il  ritardo,  l'incompletezza,  l'omissione  e  la   falsita'   delle
comunicazioni prescritte dall'art. 9.
  Art.   10   (Autorizzazione  all'assunzione  di  partecipazioni  di
controllo nel capitale di imprese assicurative). - Tenuto a  chiedere
l'autorizzazione,  secondo  le  modalita' determinate con decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data  10
luglio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 luglio 1991,
n.  161,  in attuazione di quanto previsto dal quarto comma dell'art.
11, della legge n. 20/1991, e' chiunque assuma una partecipazione  di
controllo nel capitale di imprese assicurative.
  L'obbligo  sorge  nel  caso  di  acquisizione  o  sottoscrizione di
partecipazione in impresa assicurativa (per la quale dovra'  comunque
essere  data  comunicazione  utilizzando  il modello 2/A), effettuata
direttamente  o  indirettamente,   per   il   tramite   di   societa'
controllate, societa' fiduciarie od interposta persona, che da sola o
sommata    ad   altra   gia'   posseduta   (ancora   direttamente   o
indirettamente) comporti il controllo dell'impresa assicurativa.
  Nel caso in cui l'operazione abbia per effetto diretto o  indiretto
il  passaggio  del  controllo  da  un soggetto all'altro, entrambe le
parti devono chiedere la previa autorizzazione all'ISVAP ai sensi del
quarto comma dell'art. 10.
  In  relazione  ai  tempi  tecnici  necessari   per   l'espletamento
dell'istruttoria,   si   segnala  l'opportunita'  di  una  tempestiva
informazione all'ISVAP in ordine ad ogni progetto di  cessione  e  di
acquisto.
  Qualora  invece,  l'acquisto  del  controllo  sia  connesso  ad una
operazione della quale non sia parte il precedente  controllante,  la
richiesta  di  autorizzazione  dovra'  essere presentata entro trenta
giorni  dall'avvenuta  acquisizione  del  controllo,  in  linea   col
disposto  dell'art.  9,  comma  1, modificato dall'art. 7 del decreto
legislativo n. 90/92.
  Tenuto   a   chiedere   l'autorizzazione   e'   altresi'   chiunque
direttamente  o  indirettamente,  assuma  il  controllo  dell'impresa
assicurativa tramite pegno, usufrutto o deposito delle azioni o quote
quando vi acceda il diritto di voto.
  L'autorizzazione e' inoltre necessaria per l'acquisto,  diretto  od
indiretto,  del controllo di una societa' che si trovi a sua volta in
posizione di controllo dell'impresa assicurativa.
  Saranno considerati controllanti,  salvo  prova  contraria,  i  due
soggetti  che  detengano pariteticamente il 50% ciascuno del capitale
sociale  dell'impresa  assicurativa  ovvero   della   societa'   che,
direttamente o indirettamente, controlla l'impresa assicurativa.
  La  mancanza anche di una sola autorizzazione incide nelle forme di
cui  all'art.  10,  comma  3,  sull'esercizio  del  diritto  di  voto
nell'assemblea dell'impresa assicurativa.
  Oltre  che  nelle ipotesi di cui all'art. 2359 del codice civile il
controllo si considera esistente anche quando un soggetto, in base ad
accordi con altri soci, controlla da solo la maggioranza dei  diritti
di  voto,  ovvero ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza
degli amministratori. Alla luce delle modifiche apportate dal  citato
decreto  legislativo  n. 90/92, nel caso in cui sussista un sindacato
di voto e' considerato controllante il soggetto che, per effetto  del
patto  di  sindacato,  disponga della maggioranza dei diritti di voto
ovvero  abbia  il  potere  di  imporre  la  nomina  o  revoca   della
maggioranza  degli amministratori. In tal caso, peraltro, assumono la
qualifica di controllanti l'impresa di assicurazione anche coloro che
controllano, direttamente  o  indirettamente,  il  suddetto  soggetto
aderente al patto di sindacato.
  L'ISVAP  pertanto  provvedera'  innanzitutto  ad  accertare  se  il
sindacato di voto conglobi tanti voti da far considerare presente una
delle ipotesi di controllo di cui all'art. 2359  del  codice  civile,
comma  1,  numeri 1 e 2. Cio' posto, ed all'interno del sindacato, si
considerera' controllante il soggetto che, in virtu'  delle  clausole
previste  nell'accordo  e  indipendentemente  dalle azioni o quote da
ciascuno  possedute,   si   avvantaggi   in   via   esclusiva   della
disponibilita'  dei  voti  sindacati agli effetti di cui all'art. 10,
comma  2.  In  assenza  di   clausole   esplicite   si   considerera'
controllante,  salvo  prova contraria, il soggetto che disponga della
maggioranza, anche relativa, dei diritti di voto sindacati. Potranno,
in  relazione  alle  circostanze   di   fatto,   essere   considerati
controllanti  i  due  soggetti  che  siano  gli unici partecipanti al
sindacato e detengano pari potere di voto.
  Sono, inoltre, rilevanti, per ogni effetto  previsto  dall'art.  10
della  legge  n. 20/1991, anche i sindacati di voto aventi ad oggetto
azioni o quote di societa' che siano poste a qualsiasi livello  della
catena  partecipativa di controllo dell'impresa assicurativa. In tali
casi troveranno integralmente applicazione i  criteri  interpretativi
dettati  nella  presente  circolare  in  materia di sindacati di voto
diretti  nella  societa'  assicurativa.  Resta  comunque   fermo   il
controllo    indiretto    nell'impresa   assicurativa   autonomamente
configurabile ai sensi dell'art. 2359 del codice civile.
  Ogni accordo, rilevante ai sensi dell'art. 10, comma 2, della legge
n. 20/1991, che regola l'esercizio del voto nell'assemblea ordinaria,
cosi'  come  l'adesione  ad  un  sindacato  esistente,  deve   essere
comunicato all'ISVAP entro quarant'otto ore.
  Il  soggetto  autorizzato che, per dismissione della partecipazione
(salvo quanto previsto dal secondo periodo del comma 4  dell'articolo
in  argomento),  per  recesso  dal  sindacato  o  per qualunque altra
ragione, perda la posizione  di  controllante,  oltre  all'invio  del
suddetto  modello  2/A  nei  casi  previsti, deve darne comunicazione
scritta all'ISVAP entro quindici giorni.
  Si richiama l'attenzione  sulle  sanzioni  previste  dall'art.  16,
comma  5,  per  la violazione degli obblighi prescritti dall'art. 10,
comma 1, comma 2 ultimo periodo, e comma 4.
  Si resta in attesa di ricevere un cortese cenno di riscontro.
                                               Il presidente: FORTINI