Legge n. 20 del 9 gennaio 1991 - Integrazioni e modifiche alla circolare n. 156 del 4 giugno 1991 in ordine agli adempimenti di cui agli articoli 9 e 10, a seguito dell'emanazione del decreto legislativo n. 90 del 27 gennaio 1992.(GU n.252 del 26-10-1992)
Vigente al: 26-10-1992
Alle imprese di assicurazione e riassicurazione Alle rappresentanze generali per l'Italia delle imprese estere di assicurazione e riassicurazione e, per conoscenza Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Gabinetto Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - D.G.A.P. All'Autorita' garante della concorrenza e del mercato Alla Banca d'Italia Alla CONSOB All'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici - ANIA All'Assirevi Con circolare n. 156 del 4 giugno 1991, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 14 giugno 1991, n. 138, questo Istituto ha fornito prime istruzioni sulle disposizioni contenute negli articoli 9, 10 e 18, secondo comma, della legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante: "Integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi". A seguito delle modifiche apportate agli articoli 9 e 10 della predetta legge n. 20 del 9 gennaio 1991 dall'art. 7 del decreto legislativo n. 90 del 27 gennaio 1992, recante "attuazione della direttiva n. 88/627/CEE, relativa alle informazioni da pubblicare al momento dell'acquisto e della cessione di una partecipazione importante in una societa' quotata in borsa" e pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 febbraio 1992, questo Istituto ritiene opportuno apportare le necessarie integrazioni e modifiche alle indicazioni gia' fornite con la citata circolare n. 156, che viene ad essere integralmente sostituita dalla presente circolare. Le imprese assicurative, al fine di garantire la piu' ampia diffusione della presente circolare, sono tenute ad adoperarsi, con ogni mezzo ritenuto idoneo, per una costante informazione nei confronti dei soggetti interessati alle comunicazioni ed alle autorizzazioni di cui alle norme in oggetto circa le indicazioni ed istruzioni che vengono di seguito impartite. Art. 9 (Comunicazione delle partecipazioni al capitale di imprese ed enti assicurativi). - Sono obbligati ad effettuare le comunicazioni ai sensi dell'art. 9 della legge n. 20/1991, utilizzando il modello 1/A, gia' approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 21 novembre 1991 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 dicembre 1991, in attesa dell'approvazione da parte del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del modello 2/A che terra' conto anch'esso delle modifiche introdotte dal citato decreto legislativo n. 90/92, i soggetti di seguito indicati aventi sede legale o residenza in Italia o all'estero e precisamente: a) i soggetti che acquistano o sottoscrivono direttamente azioni o quote di imprese assicurative; b) le societa' fiduciarie e le persone interposte, alle quali formalmente si intestino le anzidette azioni o quote; c) il fiduciante e l'interponente, quali titolari effettivi dei diritti sub a); d) il creditore pignoratizio e l'usufruttuario, quando sia ad essi riservato il diritto di voto; e) il riportatore ed il riportato; f) il depositario di azioni o quote, quando possa discrezionalmente esercitare il diritto di voto; g) i soggetti in posizione di controllo ai sensi dell'art. 10, comma 2, della legge n. 20/1991, come modificato dall'art. 7 del citato decreto legislativo n. 90/92, rispetto a quelli obbligati in proprio alla comunicazione. Sono, altresi', tenute ad effettuare le comunicazioni ai sensi dell'art. 9 le societa' di gestione dei fondi comuni d'investimento mobiliari per le partecipazioni detenute dai fondi stessi. La comunicazione deve essere effettuata quando la partecipazione, tenuto conto delle azioni o quote con diritto di voto, con esclusione di quelle per le quali il dichiarante e' privato di tale diritto, ha superato il limite del 2% del capitale sociale sottoscritto, determinato al netto delle azioni o quote senza diritto di voto. Indipendentemente da tale limite, la comunicazione e' dovuta quando comporti il controllo dell'impresa assicurativa, cosi' come individuato dal novellato art. 10, comma 2, fermi restando in tal caso gli adempimenti previsti dagli articoli 10 e 11. Ai fini del calcolo della percentuale di rilevanza si tiene conto anche delle azioni o quote aventi diritto di voto possedute per il tramite di societa' controllate o di societa' fiduciarie o per interposta persona, nonche' possedute a titolo di pegno, di usufrutto o di deposito quando vi acceda il diritto di voto. Le azioni oggetto di riporto dovranno essere considerate tanto nei confronti del riportato che del riportatore. Il termine di trenta giorni per la comunicazione, introdotto dall'art. 7 del decreto legislativo n. 90/1992, decorre dalla data di perfezionamento - secondo la disciplina civilistica - dell'atto di assunzione della posizione rilevante ai fini della disposizione in esame. In caso di operazioni di compravendita in borsa a termine fermo deve farsi riferimento alla data di liquidazione di fine mese borsistico. E' altresi' dovuta la comunicazione delle successive variazioni della partecipazione "entro quindici giorni da quello in cui la misura dell'aumento o della diminuzione ha superato la meta' del medesimo limite percentuale o in ogni caso da quando la partecipazione si e' ridotta entro il suddetto limite percentuale". In ordine alle comunicazioni delle variazioni in diminuzione, si segnala che in caso di cessione in pegno, in usufrutto o in deposito di azioni o quote di imprese assicurative, la comunicazione e' dovuta solo nell'ipotesi di perdita del diritto di voto in misura superiore all'1% o, comunque, di diminuzione complessiva al di sotto del 2%, salvo quanto previsto dal quarto comma dell'art. 10. In caso di aumento di capitale sociale dell'impresa assicurativa, la comunicazione ai sensi dell'art. 9 e' dovuta da parte dell'azionista qualora, a seguito di sottoscrizione non proporzionale, si verifichi una variazione in aumento o in diminuzione della partecipazione superiore all'1% del nuovo capitale sociale o comunque una diminuzione della partecipazione complessiva al di sotto del 2%. Per le suddette operazioni di sottoscrizione che comportano una variazione in aumento o in diminuzione della percentuale di partecipazione di ciascun azionista, il termine di quindici giorni decorre dalla data di iscrizione nel registro delle imprese dell'attestazione dell'avvenuta variazione del capitale sociale. Dalla stessa data e negli stessi termini decorre l'obbligo per la comunicazione della variazione in diminuzione da parte dell'azionista che non sottoscrive le azioni o quote di propria spettanza. Ai soli fini statistici gli azionisti che sottoscrivano l'aumento di capitale proporzionalmente alla quota di partecipazione posseduta, non modificando la propria percentuale, ne daranno comunicazione utilizzando il modello 2/A. Le comunicazioni, che ai sensi del comma 1 dell'art. 9 devono essere effettuate alle imprese assicurative e all'ISVAP, si considerano eseguite nel giorno della consegna o della spedizione per lettera raccomandata dell'apposito modello. Le societa' o gli enti facenti capo a societa' o enti che redigano, a norma di vigenti disposizioni di legge, bilancio consolidato sono esentate dall'obbligo di effettuare un'autonoma comunicazione qualora quest'ultima venga resa dalla societa' o ente capogruppo ovvero dalla persona fisica che la controlla. In tale caso, l'ultimo bilancio consolidato redatto va inviato all'Istituto (salvo che non sia stato gia' in precedenza trasmesso) ed il modello 2/A deve essere sottoscritto anche dalla societa' che detiene direttamente le azioni o quote dell'impresa assicurativa e deve indicare tutte le societa' interposte tra il dichiarante ed il soggetto titolare delle azioni o quote. Nell'ipotesi in cui la societa' o ente capogruppo non rediga bilancio consolidato, l'obbligo di cui all'art. 9, legge n. 20/91 puo' essere assolto con una comunicazione effettuata, utilizzando il modello 2/A, dal soggetto capogruppo o dalla persona fisica che lo controlla, a condizione che la comunicazione medesima sia sottoscritta, nel quadro H, congiuntamente da tutte le societa' che si pongono, all'interno della catena partecipativa, tra il soggetto dichiarante e la societa' partecipata. Resta ovviamente ferma la facolta' per ciascun soggetto interessato di adempiere ai citati obblighi in via autonoma. Si richiama l'attenzione sulle sanzioni previste dall'art. 16 per il ritardo, l'incompletezza, l'omissione e la falsita' delle comunicazioni prescritte dall'art. 9. Art. 10 (Autorizzazione all'assunzione di partecipazioni di controllo nel capitale di imprese assicurative). - Tenuto a chiedere l'autorizzazione, secondo le modalita' determinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 10 luglio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 luglio 1991, n. 161, in attuazione di quanto previsto dal quarto comma dell'art. 11, della legge n. 20/1991, e' chiunque assuma una partecipazione di controllo nel capitale di imprese assicurative. L'obbligo sorge nel caso di acquisizione o sottoscrizione di partecipazione in impresa assicurativa (per la quale dovra' comunque essere data comunicazione utilizzando il modello 2/A), effettuata direttamente o indirettamente, per il tramite di societa' controllate, societa' fiduciarie od interposta persona, che da sola o sommata ad altra gia' posseduta (ancora direttamente o indirettamente) comporti il controllo dell'impresa assicurativa. Nel caso in cui l'operazione abbia per effetto diretto o indiretto il passaggio del controllo da un soggetto all'altro, entrambe le parti devono chiedere la previa autorizzazione all'ISVAP ai sensi del quarto comma dell'art. 10. In relazione ai tempi tecnici necessari per l'espletamento dell'istruttoria, si segnala l'opportunita' di una tempestiva informazione all'ISVAP in ordine ad ogni progetto di cessione e di acquisto. Qualora invece, l'acquisto del controllo sia connesso ad una operazione della quale non sia parte il precedente controllante, la richiesta di autorizzazione dovra' essere presentata entro trenta giorni dall'avvenuta acquisizione del controllo, in linea col disposto dell'art. 9, comma 1, modificato dall'art. 7 del decreto legislativo n. 90/92. Tenuto a chiedere l'autorizzazione e' altresi' chiunque direttamente o indirettamente, assuma il controllo dell'impresa assicurativa tramite pegno, usufrutto o deposito delle azioni o quote quando vi acceda il diritto di voto. L'autorizzazione e' inoltre necessaria per l'acquisto, diretto od indiretto, del controllo di una societa' che si trovi a sua volta in posizione di controllo dell'impresa assicurativa. Saranno considerati controllanti, salvo prova contraria, i due soggetti che detengano pariteticamente il 50% ciascuno del capitale sociale dell'impresa assicurativa ovvero della societa' che, direttamente o indirettamente, controlla l'impresa assicurativa. La mancanza anche di una sola autorizzazione incide nelle forme di cui all'art. 10, comma 3, sull'esercizio del diritto di voto nell'assemblea dell'impresa assicurativa. Oltre che nelle ipotesi di cui all'art. 2359 del codice civile il controllo si considera esistente anche quando un soggetto, in base ad accordi con altri soci, controlla da solo la maggioranza dei diritti di voto, ovvero ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori. Alla luce delle modifiche apportate dal citato decreto legislativo n. 90/92, nel caso in cui sussista un sindacato di voto e' considerato controllante il soggetto che, per effetto del patto di sindacato, disponga della maggioranza dei diritti di voto ovvero abbia il potere di imporre la nomina o revoca della maggioranza degli amministratori. In tal caso, peraltro, assumono la qualifica di controllanti l'impresa di assicurazione anche coloro che controllano, direttamente o indirettamente, il suddetto soggetto aderente al patto di sindacato. L'ISVAP pertanto provvedera' innanzitutto ad accertare se il sindacato di voto conglobi tanti voti da far considerare presente una delle ipotesi di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, comma 1, numeri 1 e 2. Cio' posto, ed all'interno del sindacato, si considerera' controllante il soggetto che, in virtu' delle clausole previste nell'accordo e indipendentemente dalle azioni o quote da ciascuno possedute, si avvantaggi in via esclusiva della disponibilita' dei voti sindacati agli effetti di cui all'art. 10, comma 2. In assenza di clausole esplicite si considerera' controllante, salvo prova contraria, il soggetto che disponga della maggioranza, anche relativa, dei diritti di voto sindacati. Potranno, in relazione alle circostanze di fatto, essere considerati controllanti i due soggetti che siano gli unici partecipanti al sindacato e detengano pari potere di voto. Sono, inoltre, rilevanti, per ogni effetto previsto dall'art. 10 della legge n. 20/1991, anche i sindacati di voto aventi ad oggetto azioni o quote di societa' che siano poste a qualsiasi livello della catena partecipativa di controllo dell'impresa assicurativa. In tali casi troveranno integralmente applicazione i criteri interpretativi dettati nella presente circolare in materia di sindacati di voto diretti nella societa' assicurativa. Resta comunque fermo il controllo indiretto nell'impresa assicurativa autonomamente configurabile ai sensi dell'art. 2359 del codice civile. Ogni accordo, rilevante ai sensi dell'art. 10, comma 2, della legge n. 20/1991, che regola l'esercizio del voto nell'assemblea ordinaria, cosi' come l'adesione ad un sindacato esistente, deve essere comunicato all'ISVAP entro quarant'otto ore. Il soggetto autorizzato che, per dismissione della partecipazione (salvo quanto previsto dal secondo periodo del comma 4 dell'articolo in argomento), per recesso dal sindacato o per qualunque altra ragione, perda la posizione di controllante, oltre all'invio del suddetto modello 2/A nei casi previsti, deve darne comunicazione scritta all'ISVAP entro quindici giorni. Si richiama l'attenzione sulle sanzioni previste dall'art. 16, comma 5, per la violazione degli obblighi prescritti dall'art. 10, comma 1, comma 2 ultimo periodo, e comma 4. Si resta in attesa di ricevere un cortese cenno di riscontro. Il presidente: FORTINI