Norme sul rilascio del permesso temporaneo di soggiorno per motivi di lavoro o di studio ai cittadini somali privi del riconoscimento dello status di rifugiato.(GU n.252 del 26-10-1992)
IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI DI CONCERTO CON I MINISTRI DELL'INTERNO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto il decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39; Considerato che sono presenti in Italia cittadini somali privi del riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi della convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951; Considerato che il perdurare della situazione interna della Somalia non consente a costoro di essere rinviati nel proprio paese; Considerato che il forzato prolungarsi della permanenza in Italia rende insostenibile la condizione umana e sociale dei sudditi somali; Considerati i tradizionali legami esistenti tra l'Italia e la Somalia; Ritenuto l'interesse pubblico a provvedere in merito alla situazione dei cittadini somali in questione, in attesa che si verifichino le condizioni per il loro rientro nel Paese di origine; Decreta: Ai cittadini somali presenti sul territorio nazionale, privi del riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi della convenzione di Ginevra del 1951, ma che non possono, nelle attuali condizioni in Somalia, essere rimandati al Paese di origine, puo' essere rilasciato, a richiesta, un permesso temporaneo di soggiorno per motivi di lavoro o di studio, della durata massima di un anno. Tale permesso e' rinnovabile alla scadenza, perdurando le condizioni di impedimento al rimpatrio. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 9 settembre 1992 Il Ministro degli affari esteri COLOMBO Il Ministro dell'interno MANCINO Il Ministro del bilancio e della programmazione economica REVIGLIO Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale CRISTOFORI