MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 27 ottobre 1992 

  Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni
speciali di polizza, presentate dalla Societa' BNL vita  -  Compagnia
di assicurazione e riassicurazione S.p.a., in Milano.
(GU n.257 del 31-10-1992)

                     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo  1983,  n.
315,  recante  norme per la riorganizzazione della Direzione generale
delle assicurazioni private e di interesse collettivo  del  Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista  la  legge  22  ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per
l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;
  Vista la legge 9  gennaio  1991,  n.  20,  recante  integrazioni  e
modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;
  Viste  le  domande  in data 8 giugno, 27 e 29 luglio e 14 settembre
1992 presentate dalla Societa' BNL vita - Compagnia di  assicurazione
e  riassicurazione  S.p.a.,  con  sede  in Milano, intese ad ottenere
l'approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni
speciali di polizza;
  Viste le lettere n. 223761 del 7 ottobre 1992 e n.  223806  del  12
ottobre   1992  con  le  quali  l'Istituto  per  la  vigilanza  sulle
assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo  -   ISVAP,   ha
comunicato,  che  non  esistono elementi ostativi alla emanazione del
provvedimento richiesto con le domande anzidette;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il
Ministero  dell'industria,  del  commercio   e   dell'artigianato   -
Direzione   generale  delle  assicurazioni  private  e  di  interesse
collettivo, le seguenti tariffe di  assicurazione  sulla  vita  e  le
condizioni  speciali di polizza, presentate dalla Societa' BNL vita -
Compagnia di assicurazione e  riassicurazione  S.p.a.,  con  sede  in
Milano:
   1)  tariffa  n.  54UB/CV:  assicurazione di capitale differito con
controassicurazione, a premio unico da utilizzare per l'emissione  di
un  contratto  collettivo  da  stipulare  con  la Banca nazionale del
lavoro a favore dei propri dipendenti;
   2) condizioni speciali di polizza, comprensive della  clausola  di
rivalutazione  della prestazione garantita, della predetta tariffa n.
54UB/CV;
   3) condizioni di applicazione della tariffa n. 20 -  assicurazione
temporanea  per  il  caso  di  morte,  a  premio  annuo costante - da
utilizzare nell'ambito del predetto contratto collettivo da stipulare
con la Banca nazionale del lavoro a favore dei propri dipendenti;
   4) tariffa 414C/CV: assicurazione a termine fisso,  con  ulteriore
corresponsione di somme periodiche in caso di premorienza della testa
assicurata, a premio annuo costante (tariffa a tasso tecnico 4%);
   5)  condizioni  speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione della prestazione garantita, della tariffa  di  cui  al
precedente punto 4);
   6)   condizioni   di  applicazione  della  tariffa,  regolanti  la
riduzione  del  tasso  di  premio,  da  applicare  a   contratti   di
assicurazione  di  cui  al precedente punto 4), allorquando il premio
corrisposto ecceda l'importo di L. 1.000.000;
   7) tariffa di opzione per la conversione  del  capitale  garantito
alla  scadenza contrattuale in una rendita rivalutabile annualmente e
pagabile in modo certo per i primi cinque o dieci anni;
   8) tariffa di opzione per la conversione del capitale inizialmente
assicurato, rivalutato all'epoca del decesso dell'assicurato, in  una
rendita rivalutabile annualmente e pagabile in modo certo con cadenza
mensile per la durata del contratto.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 27 ottobre 1992
                                                 Il Ministro: GUARINO