UNIVERSITA' DI TRIESTE

DECRETO RETTORALE 28 settembre 1992 

  Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.258 del 2-11-1992)

                             IL RETTORE
  Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Trieste, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836,
e successive modificazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935,  n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982,  n.
162;
  Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Trieste;
  Visto il parere  del  consiglio  universitario  nazionale  espresso
nell'adunanza dell'11 ottobre 1991;
                              Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi di Trieste, approvato e
modificato con i decreti indicati nelle  premesse,  e'  ulteriormente
modificato come appresso:
                           Articolo unico
  Gli  articoli  dal  287  al  295  compreso, relativi alla scuola di
specializzazione in medicina del lavoro, sono soppressi e  sostituiti
dai  seguenti  nuovi  articoli  con  il conseguente scorrimento della
numerazione:
          SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA DEL LAVORO
  Art. 1. - E' istituita la scuola di  specializzazione  in  medicina
del lavoro presso l'Universita' degli studi di Trieste.
  La  scuola  ha  lo scopo di insegnare ed approfondire gli studi nel
campo  della  medicina  del  lavoro  e  di  fornire   le   competenze
professionali   necessarie  per  il  conseguimento  del  diploma  che
legittima l'assunzione della qualifica di specialista in medicina del
lavoro.
  La scuola rilascia il titolo di specialista in medicina del lavoro.
  Art. 2. - La scuola ha la durata di quattro anni.
  Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di  insegnamento  e  di
attivita' pratiche.
  In  base alle strutture ed attrezzature disponibili la scuola e' in
grado di accettare il  numero  massimo  di  iscritti  determinato  in
cinque   per   ciascun   anno  di  corso,  per  un  totale  di  venti
specializzandi.
  Art. 3. - Per l'attivazione delle attivita' didattiche  programmate
dal  consiglio  della  scuola  provvede  la  facolta'  di  medicina e
chirurgia.
  Art. 4. - Sono ammessi  alle  prove  per  ottenere  l'iscrizione  i
laureati in medicina e chirurgia.
  Per  l'iscrizione  alla scuola e' richiesto il possesso del diploma
di abilitazione all'esercizio della professione.
  Art. 5. - La scuola comprende otto aree di insegnamento e tirocinio
professionale:
    a) igiene del lavoro;
    b) fisiologia del lavoro ed ergonomia;
    c) tossicologia professionale;
    d) medicina preventiva dei lavoratori;
    e) patologia, clinica e riabilitazione delle malattie da lavoro;
    f) epidemiologia occupazionale;
    g) medicina legale e delle assicurazioni.
  Art.  6.  -  Gli  insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e
formativa professionale sono i seguenti:
   a) Igiene del lavoro:
     Igiene del lavoro;
     tecniche di laboratorio e monitoraggio ambientale.
   b) Fisiologia del lavoro ed ergonomia:
     fisiologia del lavoro ed ergonomia.
   c) Tossicologia professionale:
     patologia clinica e monitoraggio biologico;
     tossicologia industriale;
     radiobiologia e radioprotezione.
   d) Medicina preventiva dei lavoratori:
     psicologia del lavoro;
     organizzazione dei servizi di medicina e igiene del lavoro;
     prevenzione degli infortuni e delle malattie del lavoro.
   e) Patologia, clinica e riabilitazione delle malattie da lavoro:
     medicina del lavoro;
     dermatologia;
     medicina d'urgenza;
     chirurgia d'urgenza.
   f) Epidemiologia occupazionale:
     statistica medica e biometria;
     epidemiologia delle malattie da lavoro.
   g) Medicina legale e delle assicurazioni:
     medicina legale e delle assicurazioni.
  Art. 7. - L'attivita' didattica comprende ogni anno  ottocento  ore
di  didattica  formale  e di tirocinio professionale guidato. Essa e'
organizzata in una attivita'  didattica  teorico-pratica  comune  per
tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in
una   attivita'  didattica  elettiva,  prevalentemente  di  carattere
tecnico-applicativo   di   ulteriori   quattrocento    ore    rivolte
all'approfondimento  del curriculum corrispondente ad uno dei settori
formativo-professionali (monte ore elettivo).
  La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto  come  di  seguito
specificato:
  1› Anno:
   Igiene del lavoro (ore 175):
    igiene del lavoro   . . . . . . . . . . . . . . . . . .   ore  75
    tecniche di laboratorio e monitoraggio ambientale   . .    "  100
   Fisiologia del lavoro ed ergonomia
(ore 75):
    fisiologia del lavoro ed ergonomia  . . . . . . . . . .    "   75
   Epidemiologia occupazionale (ore 50):
    statistica medica e biometria   . . . . . . . . . . . .    "   50
   Tossicologia professionale (ore 100):
    patologia clinica e monitoraggio biologico  . . . . . .    "  100
  Monte ore  elettivo: ore 400.
  2› Anno:
   Igiene del lavoro (ore 100):
    igiene del lavoro   . . . . . . . . . . . . . . . . . .   ore 100
   Fisiologia del lavoro ed ergonomia
(ore 50):
    fisiologia del lavoro ed ergonomia  . . . . . . . . . .    "   50
   Patologia, clinica e riabilitazione delle malattie da lavoro (ore
100):
    medicina del lavoro   . . . . . . . . . . . . . . . . .    "  100
   Tossicologia professionale (ore 100):
    tossicologia industriale  . . . . . . . . . . . . . . .    "  100
   Medicina preventiva dei lavoratori
(ore 50):
    psicologia del lavoro   . . . . . . . . . . . . . . . .    "   50
  Monte ore  elettivo: ore 400.
  3› Anno:
   Patologia, clinica e riabilitazione delle malattie da lavoro (ore
200):
    medicina del lavoro   . . . . . . . . . . . . . . . . .   ore 150
    dermatologia allergologica e professionale  . . . . . .    "   50
   Medicina preventiva dei lavoratori
(ore 100):
    prevenzione degli infortuni e delle malattie
del lavoro  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    "  100
   Epidemiologia occupazionale (ore 50):
    epidemiologia delle malattie da lavoro  . . . . . . . .    "   50
   Tossicologia professionale (ore 50):
    radiobiologia e radioprotezione   . . . . . . . . . . .    "   50
  Monte ore  elettivo: ore 400.
  4› Anno:
   Patologia, clinica e riabilitazione delle malattie da lavoro (ore
200):
    patologia e clinica delle malattie da lavoro  . . . . .   ore 120
    medicina d'urgenza  . . . . . . . . . . . . . . . . . .    "   40
    chirurgia d'urgenza   . . . . . . . . . . . . . . . . .    "   40
   Medicina legale e delle assicurazioni
(ore 75):
    medicina legale e delle assicurazioni   . . . . . . . .    "   75
   Medicina preventiva dei lavoratori
(ore 125):
    prevenzione degli infortuni e delle malattie
da lavoro   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    "  100
    organizzazione dei servizi di medicina e igiene
del lavoro  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    "   25
  Monte ore  elettivo: ore 400.
  Art. 8. - Durante i quattro anni di corso e' richiesta la frequenza
ai         fini         dell'apprendimento        nei        seguenti
reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:
   istituto di medicina del lavoro, corsia dell'istituto, laboratorio
di fisiopatologia respiratoria, laboratorio  di  igiene  industriale,
laboratorio di tossicologia;
   laboratorio ricerche cliniche dell'ospedale;
   clinica dermatologica;
   clinica ortopedica;
   pronto soccorso;
   servizi  di  medicina  del lavoro delle unita' sanitarie locali in
ambito regionale.
  La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore  annue,
compreso  il  monte  ore  elettivo di quattrocento ore annue, avviene
secondo delibera del consiglio della scuola, tale  da  assicurare  ad
ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione
professionale.
  Il  consiglio  della  scuola  ripartisce  annualmente  il monte ore
elettivo.
  Il  consiglio  della  scuola  predispone   apposito   libretto   di
formazione,  che  consenta allo specializzando ed al consiglio stesso
il controllo dell'attivita' svolta e dell'acquisizione dei  progressi
compiuti.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Trieste, 28 settembre 1992
                                                           Il rettore