Modificazioni allo statuto dell'Universita'.(GU n.258 del 2-11-1992)
IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168; Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Trieste; Visto il parere del consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza dell'11 ottobre 1991; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Gli articoli dal 287 al 295 compreso, relativi alla scuola di specializzazione in medicina del lavoro, sono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli con il conseguente scorrimento della numerazione: SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA DEL LAVORO Art. 1. - E' istituita la scuola di specializzazione in medicina del lavoro presso l'Universita' degli studi di Trieste. La scuola ha lo scopo di insegnare ed approfondire gli studi nel campo della medicina del lavoro e di fornire le competenze professionali necessarie per il conseguimento del diploma che legittima l'assunzione della qualifica di specialista in medicina del lavoro. La scuola rilascia il titolo di specialista in medicina del lavoro. Art. 2. - La scuola ha la durata di quattro anni. Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attivita' pratiche. In base alle strutture ed attrezzature disponibili la scuola e' in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in cinque per ciascun anno di corso, per un totale di venti specializzandi. Art. 3. - Per l'attivazione delle attivita' didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facolta' di medicina e chirurgia. Art. 4. - Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia. Per l'iscrizione alla scuola e' richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione. Art. 5. - La scuola comprende otto aree di insegnamento e tirocinio professionale: a) igiene del lavoro; b) fisiologia del lavoro ed ergonomia; c) tossicologia professionale; d) medicina preventiva dei lavoratori; e) patologia, clinica e riabilitazione delle malattie da lavoro; f) epidemiologia occupazionale; g) medicina legale e delle assicurazioni. Art. 6. - Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti: a) Igiene del lavoro: Igiene del lavoro; tecniche di laboratorio e monitoraggio ambientale. b) Fisiologia del lavoro ed ergonomia: fisiologia del lavoro ed ergonomia. c) Tossicologia professionale: patologia clinica e monitoraggio biologico; tossicologia industriale; radiobiologia e radioprotezione. d) Medicina preventiva dei lavoratori: psicologia del lavoro; organizzazione dei servizi di medicina e igiene del lavoro; prevenzione degli infortuni e delle malattie del lavoro. e) Patologia, clinica e riabilitazione delle malattie da lavoro: medicina del lavoro; dermatologia; medicina d'urgenza; chirurgia d'urgenza. f) Epidemiologia occupazionale: statistica medica e biometria; epidemiologia delle malattie da lavoro. g) Medicina legale e delle assicurazioni: medicina legale e delle assicurazioni. Art. 7. - L'attivita' didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa e' organizzata in una attivita' didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attivita' didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore rivolte all'approfondimento del curriculum corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato: 1 Anno: Igiene del lavoro (ore 175): igiene del lavoro . . . . . . . . . . . . . . . . . . ore 75 tecniche di laboratorio e monitoraggio ambientale . . " 100 Fisiologia del lavoro ed ergonomia (ore 75): fisiologia del lavoro ed ergonomia . . . . . . . . . . " 75 Epidemiologia occupazionale (ore 50): statistica medica e biometria . . . . . . . . . . . . " 50 Tossicologia professionale (ore 100): patologia clinica e monitoraggio biologico . . . . . . " 100 Monte ore elettivo: ore 400. 2 Anno: Igiene del lavoro (ore 100): igiene del lavoro . . . . . . . . . . . . . . . . . . ore 100 Fisiologia del lavoro ed ergonomia (ore 50): fisiologia del lavoro ed ergonomia . . . . . . . . . . " 50 Patologia, clinica e riabilitazione delle malattie da lavoro (ore 100): medicina del lavoro . . . . . . . . . . . . . . . . . " 100 Tossicologia professionale (ore 100): tossicologia industriale . . . . . . . . . . . . . . . " 100 Medicina preventiva dei lavoratori (ore 50): psicologia del lavoro . . . . . . . . . . . . . . . . " 50 Monte ore elettivo: ore 400. 3 Anno: Patologia, clinica e riabilitazione delle malattie da lavoro (ore 200): medicina del lavoro . . . . . . . . . . . . . . . . . ore 150 dermatologia allergologica e professionale . . . . . . " 50 Medicina preventiva dei lavoratori (ore 100): prevenzione degli infortuni e delle malattie del lavoro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 100 Epidemiologia occupazionale (ore 50): epidemiologia delle malattie da lavoro . . . . . . . . " 50 Tossicologia professionale (ore 50): radiobiologia e radioprotezione . . . . . . . . . . . " 50 Monte ore elettivo: ore 400. 4 Anno: Patologia, clinica e riabilitazione delle malattie da lavoro (ore 200): patologia e clinica delle malattie da lavoro . . . . . ore 120 medicina d'urgenza . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 40 chirurgia d'urgenza . . . . . . . . . . . . . . . . . " 40 Medicina legale e delle assicurazioni (ore 75): medicina legale e delle assicurazioni . . . . . . . . " 75 Medicina preventiva dei lavoratori (ore 125): prevenzione degli infortuni e delle malattie da lavoro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 100 organizzazione dei servizi di medicina e igiene del lavoro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 25 Monte ore elettivo: ore 400. Art. 8. - Durante i quattro anni di corso e' richiesta la frequenza ai fini dell'apprendimento nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori: istituto di medicina del lavoro, corsia dell'istituto, laboratorio di fisiopatologia respiratoria, laboratorio di igiene industriale, laboratorio di tossicologia; laboratorio ricerche cliniche dell'ospedale; clinica dermatologica; clinica ortopedica; pronto soccorso; servizi di medicina del lavoro delle unita' sanitarie locali in ambito regionale. La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo. Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attivita' svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Trieste, 28 settembre 1992 Il rettore