Modificazione al decreto ministeriale 6 ottobre 1989 recante norme integrative per l'utilizzazione della qualificazione "novello" per i vini a denominazione di origine controllata e garantita, a denominazione di origine controllata, tipici e da tavola ad indicazione geografica.(GU n.258 del 2-11-1992)
IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Visto il proprio decreto 6 ottobre 1989 con il quale, in attuazione della vigente normativa comunitaria e nazionale in materia di designazione e presentazione dei vini, e' stato disciplinato l'uso della qualificazione "novello" per i vini a denominazione di origine controllata e garantita, a denominazione di origine controllata, tipici e da tavola ad indicazione geografica; Visto in particolare l'art. 1, comma 2, del predetto decreto 6 ottobre 1989 che fissa la data di "immissione al consumo" al 6 novembre dell'annata di produzione delle uve, quando non diversamente previsto nei disciplinari di produzione dei vini a denominazione di origine; Viste le istanze presentate dagli interessati in merito alla necessita' di maggiori precisazioni per cio' che concerne le estrazioni del vino dalle cantine ed eventuali autorizzazioni derogatorie; Rilevata la necessita' di completare le norme con precisazioni rel- ative all'estrazione dei vini dalle cantine ed alle deroghe ammissibili; Considerato che le predette richieste si inquadrano nell'ambito di azioni volte alla valorizzazione dei vini "novelli" e nel contempo ad assicurare uniformi criteri di commercializzazione; Ritenuto per i motivi sopra esposti di accogliere le citate istanze; Decreta: L'ultimo comma dell'art. 2 e' sostituito dal seguente: "Nel periodo eventualmente intercorrente dal completamento della vinificazione al 6 novembre i vini da qualificare come 'novelli' non potranno essere estratti dalle cantine ove e' avvenuta la vinificazione, per essere destinati al consumo in quanto tali, prima delle 48 ore antecedenti la data di immissione al consumo stesso.". L'art. 3 e' integrato come in appresso riportato: "Ai fini dell'accesso alla deroga di cui al precedente comma le ditte interessate devono presentare preventiva comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola, ed al competente ufficio periferico dell'Ispettorato centrale per la repressione delle frodi specificando quantita', tipologie di vino e Paese destinatario. Solo ai fini espositivi e promozionali in ambito nazionale puo' essere concessa una autorizzazione all'estrazione anticipata dei vini 'novelli' dalle cantine fino a sei giorni antecedenti la data del 6 novembre. In tal caso la richiesta deve essere effettuata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste dal comitato organizzativo della manifestazione espositiva almeno un mese prima, indicando con precisione le ditte partecipanti all'esposizione, le quantita' e sottoscrivendo l'impegno di non porre il vino al consumo prima del 6 novembre.". Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 ottobre 1992 Il Ministro: FONTANA