MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 30 ottobre 1992 

  Modificazione al decreto ministeriale 6 ottobre 1989 recante  norme
integrative  per l'utilizzazione della qualificazione "novello" per i
vini  a  denominazione  di  origine  controllata   e   garantita,   a
denominazione   di   origine  controllata,  tipici  e  da  tavola  ad
indicazione geografica.
(GU n.258 del 2-11-1992)

                             IL MINISTRO
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Visto il proprio decreto 6 ottobre 1989 con il quale, in attuazione
della  vigente  normativa  comunitaria  e  nazionale  in  materia  di
designazione e presentazione dei vini, e'  stato  disciplinato  l'uso
della  qualificazione "novello" per i vini a denominazione di origine
controllata e garantita,  a  denominazione  di  origine  controllata,
tipici e da tavola ad indicazione geografica;
  Visto  in  particolare  l'art.  1,  comma 2, del predetto decreto 6
ottobre 1989 che fissa la  data  di  "immissione  al  consumo"  al  6
novembre dell'annata di produzione delle uve, quando non diversamente
previsto  nei  disciplinari di produzione dei vini a denominazione di
origine;
  Viste le  istanze  presentate  dagli  interessati  in  merito  alla
necessita'   di  maggiori  precisazioni  per  cio'  che  concerne  le
estrazioni  del  vino  dalle  cantine  ed  eventuali   autorizzazioni
derogatorie;
  Rilevata la necessita' di completare le norme con precisazioni rel-
ative   all'estrazione   dei  vini  dalle  cantine  ed  alle  deroghe
ammissibili;
  Considerato che le predette richieste si inquadrano nell'ambito  di
azioni volte alla valorizzazione dei vini "novelli" e nel contempo ad
assicurare uniformi criteri di commercializzazione;
  Ritenuto  per  i  motivi  sopra  esposti  di  accogliere  le citate
istanze;
                              Decreta:
  L'ultimo comma dell'art. 2 e' sostituito dal seguente:
  "Nel periodo eventualmente intercorrente  dal  completamento  della
vinificazione  al 6 novembre i vini da qualificare come 'novelli' non
potranno  essere  estratti  dalle  cantine   ove   e'   avvenuta   la
vinificazione,  per essere destinati al consumo in quanto tali, prima
delle 48 ore antecedenti la data di immissione al consumo stesso.".
  L'art. 3 e' integrato come in appresso riportato:
  "Ai fini dell'accesso alla deroga di cui  al  precedente  comma  le
ditte  interessate  devono  presentare  preventiva  comunicazione  al
Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della
produzione   agricola,   ed   al   competente   ufficio    periferico
dell'Ispettorato centrale per la repressione delle frodi specificando
quantita', tipologie di vino e Paese destinatario.
  Solo  ai  fini  espositivi  e promozionali in ambito nazionale puo'
essere concessa una autorizzazione all'estrazione anticipata dei vini
'novelli' dalle cantine fino a sei giorni antecedenti la data  del  6
novembre.  In  tal  caso  la  richiesta  deve  essere  effettuata  al
Ministero dell'agricoltura e delle foreste dal comitato organizzativo
della manifestazione espositiva almeno un mese prima,  indicando  con
precisione  le  ditte  partecipanti  all'esposizione,  le quantita' e
sottoscrivendo l'impegno di non porre il vino al consumo prima del  6
novembre.".
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 30 ottobre 1992
                                                 Il Ministro: FONTANA