N. 686 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 agosto 1992

                                N. 686
 Ordinanza  emessa  il  14  agosto  1992  dal  giudice per le indagini
 preliminari presso la pretura di  Udine  nel  procedimento  penale  a
 carico di Collini Mario ed altro
 Regione Friuli-Venezia Giulia - Urbanistica - Zone sottoposte a
    vincolo  paesistico  -  Occupazioni  di suolo mediante deposito di
    materiale o  mediante  esposizione  di  merci  a  cielo  libero  -
    Previsione,  con  legge  regionale,  dell'obbligo  di  munirsi  di
    semplice  autorizzazione  edilizia,  in  difformita'   da   quanto
    stabilito   dalla  normativa  statale  prevedente,  nel  caso,  la
    concessione edilizia la cui mancanza  comporta  l'applicazione  di
    sanzioni   penali   -  Conseguente  depenalizzazione  di  condotte
    penalmente  sanzionate  dalla   normativa   statale   -   Indebita
    interferenza  della  regione  nella  materia  penale, di esclusiva
    competenza statale.
 (Legge regione Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1991, n. 52, artt.
    72, lett. f), e 78).
 (Cost., artt. 3 e 25).
(GU n.46 del 4-11-1992 )
                IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
    Letti gli atti  del  procedimento  n.  4744/1992  giudice  per  le
 indagini preliminari nei confronti di:
      1)  Collini  Mario, nato il 25 febbraio 1941 a Buia, residente a
 Osoppo, in via della Liberta' n. 17;
      2) Collini Valentino, nato il 6 gennaio 1939 a Buia, residente a
 Osoppo, in via Matteotti n. 10;
 in ordine al reato p. e p. dagli articoli 110, 113 e 41 del cod. pen.
 20, lett. c) della legge 28 febbraio 1985, n. 47,  ed  art.  7  della
 legge  25  marzo  1982,  n. 94, per avere, quali titolari della ditta
 "Collini Mario & Valentino s.n.c." corrente in Osoppo, via  Matteotti
 n.  6,  in  concorso  o  cooperazione  tra  loro  o comunque con piu'
 condotte autonome causalmente concorrenti,  occupato  ampie  aree  di
 suolo  demaniale attigua all'alveo del fiume Tagliamento in localita'
 Cimano di San Daniele del Friuli e comunque  in  zona  sottoposta  al
 vincolo  paesistico  ed  ambientale di cui all'art. 1, lett. c) della
 legge n.  431/1985,  mediante  deposito  di  limi  di  risulta  dalla
 decantazione  delle  acque  di  lavaggio  degli  inerti, di cumuli di
 materiale da vagliare, vagliati  e  gia'  lavati,  in  assenza  della
 prescritta  concessione  edilizia,  come  accertato dal geom. Asquini
 dell'u.t.e. di udine in data 21 marzo 1992 in sede di  ispezione  lo-
 cale  ed  in  attuale permanenza (V. rilievi fotografici aerei dd. 25
 giugno 1992);
    Vista la richiesta del pubblico ministero  pervenuta  in  data  10
 agosto  1992 che insta per il giudizio di costituzionalita' e, in via
 subordinata, per l'archiviazione per infondatezza  della  notizia  di
 reato ai sensi dell'art. 554 del c.p.p.;
    Premesso che dall'interpretazione sistematica dell'art. 7, secondo
 comma del d.-l. 23 gennaio 1982, n. 9 (convertito con modifiche nella
 legge  25  marzo  1982,  n. 94) si desume l'assoggettamento al previo
 rilascio di concessione edilizia per i tipi di  interventi  latamente
 edilizi   dalla   citata  norma  elencati  quando  eseguiti  in  zone
 "sottoposte ai vincoli previsti dalla legge 1ยบ giugno 1939, n.  1089,
 e  29  giugno  1939,  n.  1497"  (essendo  altrimenti  subordinati al
 conseguimento di una mera autorizzazione gratuita), stante la dizione
 dell'art. 20, lett. c), seconda parte della legge 28  febbraio  1985,
 n.  47,  indicante la sanzione per gli "interventi edilizi nelle zone
 sottoposte a  vincolo  ..    paesistico,  ambientale,  in  variazione
 essenziale,  in  totale difformita' o in assenza della concessione" e
 ove  si  prevede,  pertanto,  espressamente   la   necessita'   della
 concessione    edilizia,   anziche'   dell'autorizzazione,   per   la
 realizzazione di opere in zona a qualsiasi titolo tutelata;
    Rilevato che fra tali possibili interventi  sono  ricomprese  pure
 "le occupazioni di suolo mediante deposito di materiali o esposizioni
 di  merci  a  cielo  libero"  lett.  b),  art. 7 cit.), attivita' per
 l'appunto  esercitata   dai   Collini   in   assenza   di   qualsiasi
 provvedimento concessorio, nonostante gli impianti di lavaggio ghiaia
 con  connessi  ammassi  e depositi di materiali inerti siano situati,
 alla luce delle misurazioni  effettuate  dal  consulente  tecnico,  a
 distanza inferiore ai 150 metri dalle sponde del fiume Tagliamento e,
 pertanto,  in  zona  sottoposta  al vincolo paesaggistico di cui alla
 legge n. 1497/1939 ai sensi dell'art. 1, lett.  c)  della  legge,  n.
 431/1985;
    Osservato  che  la  regione  Friuli - Venezia Giulia, recentemente
 approvando la nuova normativa urbanistica (legge 19 novembre 1991, n.
 52) ha indicato all'art. 72, lett. f), fra  i  nuovi  interventi  non
 aventi  rilevanza  urbanistica pure "l'occupazione del suolo mediante
 deposito di materiale o esposizioni di merci a cielo libero", con una
 formula  identica  a  quella usata dal legislatore nazionale (eccetto
 che  per  l'assenza  di  una   distinta   disciplina   di   esercizio
 dell'attivita'  edilizia connessa ad un qualsiasi vincolo di tutela),
 in quanto tali soggetti al rilascio della sola  autorizzazione  (art.
 78 della legge n. 52/1991);
    Opinato   che   la  disciplina  cosi'  delineata  rende  possibile
 occupazioni di suolo mediante depositi di materiali sia in  zona  non
 vincolata  sia,  soprattutto,  in  ambiti  soggetti  a  tutela  (pure
 paesistica od ambientale) subordinatamente  al  conseguimento  di  un
 provvedimento  autorizzatorio,  in difformita' da quanto previsto dal
 legislatore nazionale, il quale, in tal ultimo caso, come se'  visto,
 impone  il  previo  rilascio  di  una  concessione  edilizia,  la cui
 mancanza o difformita' comporta l'applicazione delle pesanti sanzioni
 penali previste dall'art. 20 lett. c) della legge n. 47/1985,  mentre
 l'esecuzione  di  opere  in  assenza  e, "a fortiori", in difformita'
 dall'autorizzazione non e' prevista dalla legge come reato (art. 10,'
 secondo comma, della  legge  cit.),  cio'  che  dovrebbe  allo  stato
 concludersi  pure  per  i  Collini cui puo' contestarsi unicamente la
 realizzazione dei depositi di inerti in  assenza  dell'autorizzazione
 prevista  dall'art.  78  della  legge  regionale  n. 52/1991, carenza
 peraltro penalmente irrilevante;
    Opinata, pertanto, la non manifesta infondatezza  della  questione
 poiche'  il  combinato  disposto degli artt. 72, lett. f), e 78 della
 legge regionale cit. pare  violare  l'art.  25  secondo  comma  della
 Costituzione  incidendo  esse sul principio della riserva di legge in
 materia penale e sulla esclusiva potesta' sanzionatoria dello  Stato,
 avendovi  qui  la  regione indirettamente interferito rendendo lecita
 una condotta altrimenti considerata illecita dallo Stato e penalmente
 sanzionata, a nulla rilevando la competenza  esclusiva  regionale  in
 materia  urbanistica, posto che anche tale potesta' primaria incontra
 sempre i limiti e i condizionamenti imposti dal legislatore nazionale
 nell'esercizio della competenza spettantegli in ambito penale (v. tra
 i motivi precedenti: Corte costituzionale 25 ottobre 1989, n. 487;  7
 luglio  1986,  n.  179,  particolarmente  significative essendo state
 dichiarate in quella sede illegittime norme  in  materia  urbanistica
 dettate  dalla  regione  Sicilia,  pure  essa  dotata  di  competenza
 esclusiva),  nonche'  l'art.  3  della   Costituzione   discrimanando
 favorevolmente   coloro  che  attuano  gli  interventi  di  rilevanza
 edilizia del tipo in esame nell'ambito  territoriale  regionale,  ove
 sono sottratti all'irrogazione di qualsiasi sanzione penale, rispetto
 a tutti gli altri che esercitano la medesima attivita' sul territorio
 nazionale;
    Ritenuta,  infine,  la  rilevana in fatto della proposta questione
 dipendendo  dalla  discussa  legittimita'  delle  norme  suddette  le
 ragioni   dell'archiviazione   che   andra'   a   deliberarsi   cioe'
 l'infondatezza della  notizia  di  reato  per  assenza  di  qualsiasi
 fattispecie penalmente rilevante in ipotesi di rigetto dell'incidente
 di  costituzionalita',  o  la  mera  non  punibilita'  delle  persone
 soggette ad indagini per la carenza dell'elemento psicologico ove  si
 accertasse  la  non  conformita'  delle  norme  regionali  al dettato
 costituzionale;
                               P. Q. M.
    Visti gli artt. 23 e seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara   rilevante   per  la  definizione  del  giudizio  e  non
 manifestamente infondata la questione di legittimita'  costituzionale
 degli  artt.  72,  lett.  f), e 78 della legge regione Friuli-Venezia
 Giulia 19 novembre 1991, n.  52,  laddove  assoggettano  al  rilascio
 dell'autorizzazione   edilizia   le  occupazioni  di  suolo  mediante
 deposito di materiale o le esposizioni di merci e cielo libero  anche
 nelle zone sottoposte ai vincoli previsti dalla legge 29 giugno 1939,
 n. 1497;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale  con  conseguente  sospensione  del  procedimento   n.
 1527/92 r.g. n.r. e n. 4744 r.g. gip;
     Ordina che la presente ordinanza, a cura della cancelleria, venga
 notificata   al   pubblico  ministero,  alle  persone  sottoposte  ad
 indagini, nonche' al  loro  difensore,  al  presidente  della  giunta
 regionale   del   Friuli-Venezia   Giulia,  oltreche'  comunicata  al
 Presidente del medesimo consiglio regionale.
      Udine, addi' 14 agosto 1992
                           Il giudice: ROJA
                                                 Il cancelliere: NESCA
    Depositato in cancelleria il 14 agosto 1992.
                         Il cancelliere: NESCA

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