N. 686 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 agosto 1992
N. 686 Ordinanza emessa il 14 agosto 1992 dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Udine nel procedimento penale a carico di Collini Mario ed altro Regione Friuli-Venezia Giulia - Urbanistica - Zone sottoposte a vincolo paesistico - Occupazioni di suolo mediante deposito di materiale o mediante esposizione di merci a cielo libero - Previsione, con legge regionale, dell'obbligo di munirsi di semplice autorizzazione edilizia, in difformita' da quanto stabilito dalla normativa statale prevedente, nel caso, la concessione edilizia la cui mancanza comporta l'applicazione di sanzioni penali - Conseguente depenalizzazione di condotte penalmente sanzionate dalla normativa statale - Indebita interferenza della regione nella materia penale, di esclusiva competenza statale. (Legge regione Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1991, n. 52, artt. 72, lett. f), e 78). (Cost., artt. 3 e 25).(GU n.46 del 4-11-1992 )
IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI Letti gli atti del procedimento n. 4744/1992 giudice per le indagini preliminari nei confronti di: 1) Collini Mario, nato il 25 febbraio 1941 a Buia, residente a Osoppo, in via della Liberta' n. 17; 2) Collini Valentino, nato il 6 gennaio 1939 a Buia, residente a Osoppo, in via Matteotti n. 10; in ordine al reato p. e p. dagli articoli 110, 113 e 41 del cod. pen. 20, lett. c) della legge 28 febbraio 1985, n. 47, ed art. 7 della legge 25 marzo 1982, n. 94, per avere, quali titolari della ditta "Collini Mario & Valentino s.n.c." corrente in Osoppo, via Matteotti n. 6, in concorso o cooperazione tra loro o comunque con piu' condotte autonome causalmente concorrenti, occupato ampie aree di suolo demaniale attigua all'alveo del fiume Tagliamento in localita' Cimano di San Daniele del Friuli e comunque in zona sottoposta al vincolo paesistico ed ambientale di cui all'art. 1, lett. c) della legge n. 431/1985, mediante deposito di limi di risulta dalla decantazione delle acque di lavaggio degli inerti, di cumuli di materiale da vagliare, vagliati e gia' lavati, in assenza della prescritta concessione edilizia, come accertato dal geom. Asquini dell'u.t.e. di udine in data 21 marzo 1992 in sede di ispezione lo- cale ed in attuale permanenza (V. rilievi fotografici aerei dd. 25 giugno 1992); Vista la richiesta del pubblico ministero pervenuta in data 10 agosto 1992 che insta per il giudizio di costituzionalita' e, in via subordinata, per l'archiviazione per infondatezza della notizia di reato ai sensi dell'art. 554 del c.p.p.; Premesso che dall'interpretazione sistematica dell'art. 7, secondo comma del d.-l. 23 gennaio 1982, n. 9 (convertito con modifiche nella legge 25 marzo 1982, n. 94) si desume l'assoggettamento al previo rilascio di concessione edilizia per i tipi di interventi latamente edilizi dalla citata norma elencati quando eseguiti in zone "sottoposte ai vincoli previsti dalla legge 1ยบ giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497" (essendo altrimenti subordinati al conseguimento di una mera autorizzazione gratuita), stante la dizione dell'art. 20, lett. c), seconda parte della legge 28 febbraio 1985, n. 47, indicante la sanzione per gli "interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo .. paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformita' o in assenza della concessione" e ove si prevede, pertanto, espressamente la necessita' della concessione edilizia, anziche' dell'autorizzazione, per la realizzazione di opere in zona a qualsiasi titolo tutelata; Rilevato che fra tali possibili interventi sono ricomprese pure "le occupazioni di suolo mediante deposito di materiali o esposizioni di merci a cielo libero" lett. b), art. 7 cit.), attivita' per l'appunto esercitata dai Collini in assenza di qualsiasi provvedimento concessorio, nonostante gli impianti di lavaggio ghiaia con connessi ammassi e depositi di materiali inerti siano situati, alla luce delle misurazioni effettuate dal consulente tecnico, a distanza inferiore ai 150 metri dalle sponde del fiume Tagliamento e, pertanto, in zona sottoposta al vincolo paesaggistico di cui alla legge n. 1497/1939 ai sensi dell'art. 1, lett. c) della legge, n. 431/1985; Osservato che la regione Friuli - Venezia Giulia, recentemente approvando la nuova normativa urbanistica (legge 19 novembre 1991, n. 52) ha indicato all'art. 72, lett. f), fra i nuovi interventi non aventi rilevanza urbanistica pure "l'occupazione del suolo mediante deposito di materiale o esposizioni di merci a cielo libero", con una formula identica a quella usata dal legislatore nazionale (eccetto che per l'assenza di una distinta disciplina di esercizio dell'attivita' edilizia connessa ad un qualsiasi vincolo di tutela), in quanto tali soggetti al rilascio della sola autorizzazione (art. 78 della legge n. 52/1991); Opinato che la disciplina cosi' delineata rende possibile occupazioni di suolo mediante depositi di materiali sia in zona non vincolata sia, soprattutto, in ambiti soggetti a tutela (pure paesistica od ambientale) subordinatamente al conseguimento di un provvedimento autorizzatorio, in difformita' da quanto previsto dal legislatore nazionale, il quale, in tal ultimo caso, come se' visto, impone il previo rilascio di una concessione edilizia, la cui mancanza o difformita' comporta l'applicazione delle pesanti sanzioni penali previste dall'art. 20 lett. c) della legge n. 47/1985, mentre l'esecuzione di opere in assenza e, "a fortiori", in difformita' dall'autorizzazione non e' prevista dalla legge come reato (art. 10,' secondo comma, della legge cit.), cio' che dovrebbe allo stato concludersi pure per i Collini cui puo' contestarsi unicamente la realizzazione dei depositi di inerti in assenza dell'autorizzazione prevista dall'art. 78 della legge regionale n. 52/1991, carenza peraltro penalmente irrilevante; Opinata, pertanto, la non manifesta infondatezza della questione poiche' il combinato disposto degli artt. 72, lett. f), e 78 della legge regionale cit. pare violare l'art. 25 secondo comma della Costituzione incidendo esse sul principio della riserva di legge in materia penale e sulla esclusiva potesta' sanzionatoria dello Stato, avendovi qui la regione indirettamente interferito rendendo lecita una condotta altrimenti considerata illecita dallo Stato e penalmente sanzionata, a nulla rilevando la competenza esclusiva regionale in materia urbanistica, posto che anche tale potesta' primaria incontra sempre i limiti e i condizionamenti imposti dal legislatore nazionale nell'esercizio della competenza spettantegli in ambito penale (v. tra i motivi precedenti: Corte costituzionale 25 ottobre 1989, n. 487; 7 luglio 1986, n. 179, particolarmente significative essendo state dichiarate in quella sede illegittime norme in materia urbanistica dettate dalla regione Sicilia, pure essa dotata di competenza esclusiva), nonche' l'art. 3 della Costituzione discrimanando favorevolmente coloro che attuano gli interventi di rilevanza edilizia del tipo in esame nell'ambito territoriale regionale, ove sono sottratti all'irrogazione di qualsiasi sanzione penale, rispetto a tutti gli altri che esercitano la medesima attivita' sul territorio nazionale; Ritenuta, infine, la rilevana in fatto della proposta questione dipendendo dalla discussa legittimita' delle norme suddette le ragioni dell'archiviazione che andra' a deliberarsi cioe' l'infondatezza della notizia di reato per assenza di qualsiasi fattispecie penalmente rilevante in ipotesi di rigetto dell'incidente di costituzionalita', o la mera non punibilita' delle persone soggette ad indagini per la carenza dell'elemento psicologico ove si accertasse la non conformita' delle norme regionali al dettato costituzionale;
P. Q. M. Visti gli artt. 23 e seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante per la definizione del giudizio e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 72, lett. f), e 78 della legge regione Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1991, n. 52, laddove assoggettano al rilascio dell'autorizzazione edilizia le occupazioni di suolo mediante deposito di materiale o le esposizioni di merci e cielo libero anche nelle zone sottoposte ai vincoli previsti dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale con conseguente sospensione del procedimento n. 1527/92 r.g. n.r. e n. 4744 r.g. gip; Ordina che la presente ordinanza, a cura della cancelleria, venga notificata al pubblico ministero, alle persone sottoposte ad indagini, nonche' al loro difensore, al presidente della giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia, oltreche' comunicata al Presidente del medesimo consiglio regionale. Udine, addi' 14 agosto 1992 Il giudice: ROJA Il cancelliere: NESCA Depositato in cancelleria il 14 agosto 1992. Il cancelliere: NESCA 92C1163